Mezzi di tutela Clausole campione

Mezzi di tutela. 1) Nel caso di ritardo o di inadempienza per fatti imputabili al contraente, il titolare del centro di responsabilità, su proposta del responsabile dell’esecuzione ove nominato, applica le penali previste nella lettera d’ordine. Inoltre, dopo formale diffida mediante lettera raccomandata A/R o posta certificata rimasta senza esito, il responsabile può disporre l’esecuzione in danno di tutto o parte della fornitura, del servizio o del lavoro, a spese del soggetto inadempiente, salvo l’esercizio, da parte dell’Ente, dell’azione per il risarcimento degli eventuali danni. 2) Nel caso di inadempimento grave, l’Ente può, altresì, previa lettera raccomandata, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.
Mezzi di tutela. 1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. 2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice. 3. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
Mezzi di tutela. 1. Qualora la controparte non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l’Agenzia si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida. 2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice (transazione e accordo bonario).
Mezzi di tutela. 1. Qualora l’impresa contraente non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile applica le penali previste, si avvale, se del caso, degli strumenti di risoluzione contrattuale e provvede alle eventuali richieste di risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno con le modalità previste dal comma successivo. 2. Nel caso di inadempimento per fatti imputabili all’impresa contraente, dopo formale ingiunzione da parte del Responsabile, trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e rimasta senza esito, il Responsabile può disporre l’esecuzione di tutto o parte della fornitura e/o del servizio a spese dell’impresa, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.
Mezzi di tutela. 1. Qualora l’affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l’Istituto si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.
Mezzi di tutela. L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
Mezzi di tutela. Qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Cisia si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia. Il CISIA si riserva di incamerare la cauzione.
Mezzi di tutela. 1. In caso di inadempimento del contraente l’amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
Mezzi di tutela. 1. Sono applicabili a tutte le acquisizioni in economia i seguenti articoli del Codice dei Contratti:
Mezzi di tutela. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.