Common use of Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco Clause in Contracts

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco. 1. Sulla base di quanto risultante dall’elenco formato e tenuto a norma dell’art. 73 comma 12 e in relazione ai gruppi di Categorie di riferimento, il Dirigente del servizio interessato provvederà ad individuare il soggetto a cui affidare l’incarico nel rispetto dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e considerando in particolare: - l’attitudine ed esperienza risultante dal curriculum presentato; - la correlazione della esperienza pregressa del professionista alla tipologia di prestazione da affidare; - la conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; - l’ordine di iscrizione nell’elenco; - il principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco ai quali rivolgere l’invito; - la necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi; - il divieto di partecipazione contemporanea del professionista singolarmente e quale membro di raggruppamento temporaneo o di studi associati o di società di professionisti., nonché il divieto di contemporanea partecipazione a più di una di tali formazioni 2. La scelta del soggetto a cui affidare l’incarico avverrà previo esperimento di gara informale con invito rivolto ad almeno 5 soggetti selezionati, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, in applicazione dei principi di cui al presente articolo. 3. L’affidamento può avvenire in base al criterio di cui all’art. 82 (prezzo più basso) o di all’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice dei Contratti Pubblici stabiliti di volta in volta all’inizio della procedura selettiva. 4. L’affidamento dell’incarico avviene, con Determinazione del Dirigente responsabile della spesa, contente: - il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico; - dettagliata motivazioni della scelta con riferimento sia alla peculiarità dell’oggetto e della materia, che in ordine alla valutazione svolta; - lo schema della convenzione con la quale verranno fissate le condizioni, i tempi di espletamento dell’incarico e l’entità delle competenze e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; - l’impegno di spesa e le condizioni di pagamento 5. L’affidamento dell’incarico è comunque soggetto alla stipula della convenzione secondo lo schema approvato con l’atto dirigenziale di cui al comma precedente, al versamento dei diritti afferenti ed alla stipula delle polizze assicurative professionali nei casi e modalità previste dalla Legge. 6. Per gli incarichi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico l’Amministrazione valuta in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 7. Per i progetti o le pianificazioni di particolare interesse pubblico si può procedere mediante incarico diretto a professionisti singoli o associati, di comprovata alta professionalità ancorchè non compresi nell’elenco. 8. Per incarichi comportanti prestazioni complesse o di alta qualità si può procedere ad affidamento diretto a favore di strutture universitarie, istituti, enti di ricerca, studio e/o progettazione. 9. Le modalità per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti sono stabilite in attuazione dell’art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco. 1. Sulla La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base della proposta non vincolante del Responsabile del Settore Affari Legali, previo parere obbligatorio del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia rationae materiae, nel quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell’Ente. 2. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale, tenendo conto della specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, individua il professionista da incaricare richiedendo al responsabile degli affari legali di quanto risultante dall’elenco formato verificarne la disponibilità ad accettare l’incarico. La scelta, succintamente motivata ed in ossequio al principio dell’equa ripartizione degli incarichi, è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e tenuto a norma dell’art. 73 comma 12 e tendo conto dei seguenti principi: a. specifica competenza dell'incaricando in relazione ai gruppi di Categorie di riferimento, il Dirigente del servizio interessato provvederà ad individuare il soggetto a cui affidare l’incarico nel rispetto dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e considerando alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico; b. esperienza professionale dell'incaricando in particolare: - l’attitudine relazione alla difficoltà ed esperienza risultante dal curriculum presentato; - la correlazione della esperienza pregressa del professionista alla tipologia di prestazione da affidare; - la conseguenzialità e al valore dell'incarico; c. consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; - l’ordine di iscrizione nell’elenco; - il ; d. principio di rotazione nella scelta fra gli iscritti, a parità dei nominativi requisiti sopra indicati e salvo diverse specifiche esigenze 3. Il Responsabile degli affari legali, dopo aver verificato la disponibilità del professionista individuato dalla Giunta Comunale ad accettare l’incarico e la permanenza delle condizioni e requisiti di iscrizione all’Albo comunale, procede ad affidare l’incarico. 4. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’elenco in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. 5. Per le controversie innanzi al Giudice di Xxxx, la Giunta Comunale, sulla base di una documentata relazione redatta dal Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia, può stabilire che lo stesso potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge. 6. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione circa l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall’Ente la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai quali rivolgere l’invito; - la necessità sensi del citato codice, nonché dal piano Triennale di evitarePrevenzione della Corruzione approvato. 7. Il professionista dovrà altresì rilasciare apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità all’espletamento di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente. 8. Le dichiarazioni di cui ai commi 6 e 7 sono condizioni per l’acquisizione di efficacia dell’incarico professionale. 9. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso a titolo personale con il Comune. Non possono altresì, di norma, il cumulo degli incarichi; - il divieto di partecipazione contemporanea del professionista singolarmente e quale membro di raggruppamento temporaneo o di studi associati o di società di professionisti., nonché il divieto di contemporanea partecipazione essere affidati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di una un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso, ciò dovrà essere specificato nell’atto di tali formazioni 2. La scelta del soggetto a cui affidare l’incarico avverrà previo esperimento di gara informale con invito rivolto ad almeno 5 soggetti selezionati, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, in applicazione dei principi di cui al presente articoloconferimento dell’incarico. 3. L’affidamento può avvenire in base al criterio di cui all’art. 82 (prezzo più basso) o di all’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice dei Contratti Pubblici stabiliti di volta in volta all’inizio della procedura selettiva. 4. L’affidamento dell’incarico avviene, con Determinazione del Dirigente responsabile della spesa, contente: - il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico; - dettagliata motivazioni della scelta con riferimento sia alla peculiarità dell’oggetto e della materia, che in ordine alla valutazione svolta; - lo schema della convenzione con la quale verranno fissate le condizioni, i tempi di espletamento dell’incarico e l’entità delle competenze e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; - l’impegno di spesa e le condizioni di pagamento 5. L’affidamento dell’incarico è comunque soggetto alla stipula della convenzione secondo lo schema approvato con l’atto dirigenziale di cui al comma precedente, al versamento dei diritti afferenti ed alla stipula delle polizze assicurative professionali nei casi e modalità previste dalla Legge. 6. Per gli incarichi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico l’Amministrazione valuta in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 7. Per i progetti o le pianificazioni di particolare interesse pubblico si può procedere mediante incarico diretto a professionisti singoli o associati, di comprovata alta professionalità ancorchè non compresi nell’elenco. 8. Per incarichi comportanti prestazioni complesse o di alta qualità si può procedere ad affidamento diretto a favore di strutture universitarie, istituti, enti di ricerca, studio e/o progettazione. 9. Le modalità per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti sono stabilite in attuazione dell’art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

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Samples: Regolamento Sull’organizzazione Del Servizio Avvocatura E Disciplina Dei Compensi

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco. 1L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto del richiedente ad ottenere l’incarico professionale, né l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro con in Comune di Fiume Veneto. Sulla base di quanto risultante dall’elenco formato e tenuto a norma dell’art. 73 comma 12 e in relazione ai gruppi di Categorie di riferimento, il Dirigente del servizio interessato provvederà ad individuare il soggetto a cui affidare l’incarico L’affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e considerando in particolareseguenti criteri: - l’attitudine ed esperienza risultante dal curriculum presentatosezione/i di specializzazione dichiarata/e; - la correlazione della esperienza pregressa del professionista idoneità rispetto alla tipologia di prestazione incarico da affidare; conferire, - la conseguenzialità casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto; - l’ordine di iscrizione nell’elencoesperienza risultante dal curriculum professionale; - il principio disponibilità immediata a supportare l’amministrazione in situazioni d’urgenza; - foro di competenza della causa. Il Comune di Fiume Veneto procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco ai quali rivolgere l’invitoall’interno delle singole sezioni. Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l’affidamento della rappresentanza e difesa dell’Ente al professionista che abbia già trattato, in precedenza con esiti positivi, la medesima materia (anche per conto del Comune di Fiume Veneto); - nelle ipotesi di vertenze che implichino la necessità trattazione di evitarediscipline di particolare complessità, di normadelicatezza o rilevanza, il cumulo cui approccio richieda l’analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli incarichiinteressi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale, qualora l’Amministrazione ravvisi l’opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell’Elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento; - il divieto di partecipazione contemporanea del professionista singolarmente e quale membro di raggruppamento temporaneo o di studi associati o di società di professionisti., nonché il divieto di contemporanea partecipazione a più di una di tali formazioni 2. La scelta del soggetto a cui affidare l’incarico avverrà previo esperimento di gara informale con invito rivolto ad almeno 5 soggetti selezionati, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, in applicazione dei principi di cui al presente articolo. 3. L’affidamento può avvenire in base al criterio di cui all’art. 82 (prezzo più basso) o di all’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice dei Contratti Pubblici stabiliti di volta in volta all’inizio della procedura selettiva. 4. L’affidamento dell’incarico avviene, con Determinazione del Dirigente responsabile della spesa, contente: - il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico; - dettagliata motivazioni della scelta con riferimento sia alla peculiarità dell’oggetto e della materia, che in ordine alla valutazione svolta; - lo schema della convenzione con la quale verranno fissate le condizioni, i tempi di espletamento dell’incarico e l’entità delle competenze e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; - l’impegno di spesa e le condizioni di pagamento 5. L’affidamento dell’incarico è comunque soggetto alla stipula della convenzione secondo lo schema approvato con l’atto dirigenziale di cui al comma precedente, al versamento dei diritti afferenti ed alla stipula delle polizze assicurative professionali nei casi e modalità previste dalla Leggedi prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio. 6. Per gli incarichi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico l’Amministrazione valuta in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 7. Per i progetti o le pianificazioni di particolare interesse pubblico si può procedere mediante incarico diretto a professionisti singoli o associati, di comprovata alta professionalità ancorchè non compresi nell’elenco. 8. Per incarichi comportanti prestazioni complesse o di alta qualità si può procedere ad affidamento diretto a favore di strutture universitarie, istituti, enti di ricerca, studio e/o progettazione. 9. Le modalità per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti sono stabilite in attuazione dell’art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

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Samples: Elenco Di Avvocati Per Incarichi Di Rappresentanza E Difesa

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco. 1. Sulla La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio e l’affidamento dell’incarico, è assunta con deliberazione della Giunta dell’Unione sulla base di quanto risultante dall’elenco formato e tenuto una relazione del Dirigente del Settore a norma cui afferisce la controversia, ratione materiae in cui siano evidenziate le ragioni sostanziali che rendano necessaria e/o opportuna la presenza in giudizio dell’Ente. Analogamente spetta alla Giunta la manifestazione di volontà di avvalersi di una consulenza legale preordinata alla difesa in giudizio ai sensi dell’art. 73 1 comma 12 e in relazione ai gruppi di Categorie di riferimento3 del presente Regolamento, sulla base della proposta motivata del Dirigente competente per materia. 2. Il Dirigente del Settore Finanze dell’Unione, sentito il Dirigente competente per la materia sottesa al contenzioso, individua il nominativo del servizio interessato provvederà ad individuare il soggetto a professionista cui affidare l’incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, con le modalità indicate nelle disposizioni che seguono. 3. La scelta dell’Avvocato, singolo o associato, avviene in maniera trasparente e nell’interesse del buon esito del contenzioso a favore dell’Ente, scegliendolo tra una rosa di professionisti variabile a seconda del valore della causa, iscritti nell’apposita Sezione dell’Elenco ed individuati mediante sorteggio, a cui viene richiesto un preventivo di spesa, nel rispetto dell’artdel principio di rotazione. 91 comma 2 La scelta dell’affidatario dell’incarico avviene mediante comparazione delle offerte economiche pervenute, tenuto conto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i. ed in considerazione del D.Lgs 163/2006 curriculum vitae e professionale degli Avvocati interpellati. 4. I professionisti da invitare, scegliendoli dall’Elenco, tramite sorteggio, compatibilmente con il numero effettivo di iscritti, saranno n. 3 se il valore presunto della causa è contenuto entro l’importo di 40.000,00 Euro; saranno invece n. 5 se il valore presunto della causa è di importo superiore. Qualora nel determinare il valore presunto della causa, si sia tenuto conto di tutti i possibili gradi del giudizio, l’affidamento a seguito della procedura comparative, si intende conferito per il giudizio in tutte gli stati e le fasi. 5. Nel caso in cui nell’apposita sezione dell’elenco da cui si intende scegliere i professionisti da invitare sia iscritto un numero inferiore a quello indicato per le singole sogli, si prescinderà dal sorteggio e l’invito sarà inviato a tutti gli iscritti della sezione. 6. Le operazioni di sorteggio della rosa di professionisti, di cui andrà redatto apposito verbale, e la successiva individuazione del nominativo dell’Avvocato da parte del Dirigente del Settore Finanze, sono svolte da una Commissione tecnica composta da tre membri, ovvero, di norma, dal Segretario dell’Unione, dal Dirigente del Settore Finanze e dal Dirigente competente per la materia sottesa al contenzioso e/o da un funzionario del medesimo Settore e/o dal Funzionario e/o istruttore direttivo del Servizio Staff del Segretario Generale - Servizio Contratti, Appalti e Organi Istituzionali dell’Ente ovvero un terzo dirigente o funzionario dell’Ente, tenendo conto che i punti massimi attribuibili sono complessivamente 100, di cui 70 relativi al curriculum ed all’esperienza e 30 per l’offerta economica, secondo i criteri di attribuzione che saranno definiti nella lettera d’invito a presentare offerta, quali a titolo esemplificativo, relativamente al curriculum, i seguenti: a) maturità di iscrizione all’Albo degli Avvocati; b) iscrizione all’Albo dei principi patrocinanti in Cassazione e dinanzi alla Giurisdizioni superiori; c) numero di incarichi di patrocinio con particolare riferimento a quelli in favore di Enti Pubblici degli ultimi 5 anni in cui l’Ente Pubblico è risultato vincitore, distinti per valore della causa; d) pubblicazioni effettuate nelle materie oggetto della sezione di appartenenza. 7. Laddove tra i professionisti sorteggiati figuri uno Studio associato, l’Ente, dovrà richiedere, contestualmente all’offerta economica, l’indicazione dell’Avvocato, tra quelli compresi nello Studio associato, che sarà scelto dallo Studio per lo svolgimento dell’incarico, anche al fine di effettuare la comparazione tra il relativo curriculum e quello degli altri professionisti sorteggiati. 8. La scelta dell’affidatario dovrà tenere conto del criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non discriminazionepuò ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare; pertanto, parità in presenza di trattamentoun congruo numero di iscritti nella sezione dell’elenco da cui si dovrà attingere per effettuare il sorteggio sarà escluso dallo stesso il professionista/studio associato che nel medesimo anno solare abbia già ricevuto tre incarichi da parte dell’Ente. 9. Nella lettera di invito l’Unione potrà chiedere ai professionisti interpellati, proporzionalitàdi esprimere il proprio motivato giudizio, trasparenza circa la convenienza e considerando l’opportunità di costituirsi in particolare: - l’attitudine ed esperienza risultante dal curriculum presentato; - la correlazione giudizio, in considerazione delle probabilità di esito positivo per l’Ente e/o di esperire ulteriori gradi di giudizio laddove, ad esempio, si ravvisi il venir meno dell’interesse dell’Ente nella causa o sia evidente l’eccessiva onerosità della esperienza pregressa del professionista stessa, in relazione alle concrete possibilità di ottenere risarcimenti o indennizzi dalla controparte e ad altri aspetti. 10. Dalla data di revisione dell’elenco, il sorteggio effettuato per individuare i professionisti a cui richiedere i preventivi, coinvolgerà nuovamente tutti gli iscritti nella sezione relativa alla tipologia di prestazione contenzioso di cui trattasi. 11. Nel momento in cui il Professionista accetta per iscritto l’incarico conferito con le modalità di cui all’articolo seguente, dovrà rilasciare: - apposita dichiarazione di non accettare incarichi da affidareterzi, pubblici o privati, contro l’Unione, per la durata del rapporto instaurato e dell’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dell’Ente in quanto applicabile; - dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. 12. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso contro l’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 13. Non possono essere affidati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la conseguenzialità natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso. 14. Nel caso in cui nessun Professionista riscontri alla richiesta di preventivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, valutata la congruità della spesa. 15. L’affidamento diretto è consentito, altresì, nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione di incarichi per i diversi gradi di giudizio) qualora tale possibilità sia stata prevista nel primo incarico e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto; - l’ordine oggetto che si siano positivamente conclusi, sempre che ciascun affidamento abbia un valore di iscrizione nell’elenco; - importo contenuto entro i 5.000,00 euro oltre oneri e Iva. 16. L’affidamento diretto è altresì possibile nel caso in cui, anche qualora il principio valore dell’affidamento dell’incarico per i gradi di rotazione nella scelta giudizio superiori al primo, superi il limite dei nominativi inseriti nell’elenco ai quali rivolgere l’invito; - 5.000 euro oltre oneri e Iva, l’affidamento ricada sul Professionista individuato con la necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi; - il divieto di partecipazione contemporanea del professionista singolarmente e quale membro di raggruppamento temporaneo o di studi associati o di società di professionisti., nonché il divieto di contemporanea partecipazione a più di una di tali formazioni 2. La scelta del soggetto a cui affidare l’incarico avverrà previo esperimento di gara informale con invito rivolto ad almeno 5 soggetti selezionati, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, in applicazione dei principi procedura comparative di cui al comma 4 del presente articolo. 317. L’affidamento può diretto è, inoltre, consentito in caso di oggettiva e comprovata urgenza, le cui ragioni devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L’affidamento diretto dovrà comunque avvenire in base al criterio nei confronti di cui all’art. 82 (prezzo più basso) o di all’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice dei Contratti Pubblici stabiliti di volta in volta all’inizio della procedura selettivaun Avvocato iscritto nell’Elenco. 418. L’affidamento È eccezionalmente consentito l’affidamento diretto in caso di infungibilità dell’oggetto dell’incarico avvieneo della consulenza, con Determinazione motivata dall’assoluta particolarità della materia o della novità del Dirigente responsabile della spesathema decidendum, contente: - purchè il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico; - dettagliata motivazioni della scelta con riferimento valore dell’incarico sia alla peculiarità dell’oggetto contenuto entro i 5.000,00 euro oltre oneri e della materia, che in ordine alla valutazione svolta; - lo schema della convenzione con la quale verranno fissate le condizioni, i tempi di espletamento dell’incarico e l’entità delle competenze e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; - l’impegno di spesa e le condizioni di pagamento 5Xxx. L’affidamento dell’incarico è comunque soggetto alla stipula della convenzione secondo lo schema approvato con l’atto dirigenziale di cui al comma precedente, al versamento dei diritti afferenti ed alla stipula delle polizze assicurative professionali nei casi e modalità previste dalla Legge. 6. Per gli In quest’ultimo caso l’Unione può eccezionalmente conferire incarichi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico l’Amministrazione valuta in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 7. Per i progetti o le pianificazioni di particolare interesse pubblico si può procedere mediante incarico diretto legali a professionisti singoli o associatinon inseriti nell’Elenco, qualora sia stata accertata e rigorosamente motivate l’assenza in esso di comprovata alta professionalità ancorchè non compresi nell’elencoprofessionisti idonei all’espletamento dell’incarico. 8. Per incarichi comportanti prestazioni complesse o di alta qualità si può procedere ad affidamento diretto a favore di strutture universitarie, istituti, enti di ricerca, studio e/o progettazione. 9. Le modalità per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti sono stabilite in attuazione dell’art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Di Servizi Legali Esclusi Dall'applicazione Del Codice Dei Contratti Pubblici