Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. 1. L’Amministrazione attribuisce a ogni dirigente, in relazione alle posizioni organizzative dell’ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale indicati negli artt. 40 e 41. 2. Le Amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. 3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi. 4. La durata dell’incarico non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento. 5. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’ incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993. 6. Le Amministrazioni attribuiscono e revocano gli incarichi con atti scritti e motivati.
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Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. 1. L’Amministrazione attribuisce a ogni dirigente, in relazione alle Ciascuna Amministrazione definisce ai sensi degli artt. 6 e 24 del d. lgs. n. 29 del 1993 le posizioni organizzative dell’entedi livello dirigenziale e la relativa graduazione delle funzioni e delle responsabilità, uno degli incarichi ed attribuisce ad ogni dirigente un incarico di funzione tra quelli indicati al successivo art. 37 . In ogni amministrazione, i dirigenti destinatari del presente CCNL sono preposti a tutte le posizioni organizzative di funzione dirigenziale indicati negli artt. 40 e 41individuate nell’ amministrazione medesima.
2. Le Amministrazioni formulano Ciascuna Amministrazione formula in via preventiva i criteri e le modalità per l'affidamento l'affidamento, l’ avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali dirigenziali, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nell'artnell' art. 19 del decreto legislativo n. 29/199329 del 1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontroesame, ai sensi dell’ art. 5 del presente CCNL. L’ atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell’ amministrazione.
3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, una volta definite le posizioni organizzative ai sensi del 1° comma, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.
4. La L’ incarico, di norma, è a tempo determinato. In caso di incarico a tempo indeterminato, va comunque applicato, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi di cui all’ art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993. In caso di incarico a tempo determinato, la durata dell’incarico dell’incarico, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento, non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati, fatte salve le specificità da indicare nell'atto né superiore al quinquennio; l’incarico a tempo determinato non può, di affidamentonorma, essere rinnovato per più di due volte.
5. All’ inizio di ogni anno ciascuna amministrazione provvede a rendere pubbliche le posizioni organizzative che prevede si renderanno disponibili nell’ anno stesso, a seguito di pensionamenti o di scadenza di incarichi a tempo determinato.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’ incarico dell’incarico può avvenire avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e produttive o gestionali oppure in seguito all'accertamento all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'artdell’art. 20 del decreto legislativo n. 29/199329 del 1993.
67. Le Amministrazioni attribuiscono L’ attribuzione, la modifica e revocano gli la revoca degli incarichi sono disposte con atti scritti e motivati, in attuazione dei criteri e modalità stabiliti come previsto dal comma 2.
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Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. 1. L’Amministrazione attribuisce a ogni dirigente, in relazione alle posizioni organizzative dell’ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale indicati negli artt. 40 e 41.
2. Le Amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.
4. La durata dell’incarico non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamentoaffida- mento.
5. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’ incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993.
6. Le Amministrazioni attribuiscono e revocano gli incarichi con atti scritti e motivati.
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Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. 1. L’Amministrazione L'Amministrazione attribuisce a ogni dirigente, in relazione alle posizioni organizzative dell’entedell'ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale indicati negli artt. 40 e 41.
2. Le Amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nell'artnell' art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.
4. La durata dell’incarico dell'incarico non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento.
5. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’ incarico dell'incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'artdell' art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993.
6. Le Amministrazioni attribuiscono e revocano gli incarichi con atti scritti e motivati.
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Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. 1. L’Amministrazione attribuisce a ogni dirigenteNell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego, in relazione alle posizioni organizzative dell’entedi cui al D.lgs 165/2001 e s.m.i., uno il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di trasparenza, pubblicità, autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale indicati negli arttnel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 40 A tal fine si applicano i principi e 41i criteri dettati dalla direttiva n. 10 del 19/12/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le Amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento E’ obbligo di ciascuna Azienda assegnare a ciascun Dirigente delle aree contrattuali (Medica - Veterinaria uno specifico incarico tra quelli previsti dall’art. 27 del CCNL 1998/2001 della dirigenza Medica e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nell'artVeterinaria nell’ambito delle articolazioni delle posizioni organizzative, delle funzioni e responsabilità così come previsto dall’art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.6 XXXX 0000-0000
3. Nella fase di prima attribuzione La disciplina del conferimento degli incarichi in impegna l’Azienda a realizzare le seguenti innovazioni:
a) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.lgs. 229/1999 e s.m.i.;
b) applicazione del presente contratto, le Amministrazioni tengono conto della professionalità delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012.
c) attuazione dei principi di razionalizzazione e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessiottimizzazione previsti dal D.lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 145/2002 e dal D.lgs 150/2009.
4. La durata dell’incarico non può essere inferiore E’ fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali a carattere provvisorio o temporaneo e/o sine die, e comunque al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultatidi fuori delle previsioni contrattuali vigenti, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamentoivi compreso il presente CCIA.
5. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’ incarico può avvenire solo Le procedure per motivate ragioni organizzative l’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo devono concludersi entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto e produttive o in seguito all'accertamento dei risultati negativi comunque non oltre il 31 dicembre 2014, 2015* fatti salvi i termini stabiliti dall’art. 24 del regolamento di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 cui allegato B. *così come modificato con verbale del decreto legislativo n. 29/1993.
6. Le Amministrazioni attribuiscono e revocano gli incarichi con atti scritti e motivati.11/2/2015
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Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. 1. L’Amministrazione attribuisce a ogni dirigente, in relazione alle posizioni organizzative dell’ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale indicati negli artt. 40 e 41.
2. Le Amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.
4. La durata dell’incarico non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento.
5. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’ incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o in seguito all'accertamento all'accerta- mento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993.
6. Le Amministrazioni attribuiscono e revocano gli incarichi con atti scritti e motivati.
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