Aggiornamento misura indennità Clausole campione

Aggiornamento misura indennità. 1. La misura delle indennità richiamate all’Allegato 3) del CCPL di data 17 ottobre 2003 e la relativa disciplina è aggiornata a quella vigente per il personale del comparto Autonomie locali, per lo svolgimento di analoghe mansioni, a decorrere dall’1 gennaio 2007. 2. Le restanti indennità previste dal CCPL di data 17 ottobre 2003 e non aggiornate nel biennio economico 2004/2005, sono rideterminate, a decorrere dall’1 gennaio 2007, con un incremento del 10% della misura vigente e con arrotondamento all’unità di euro superiore.

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  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara, in seduta pubblica, ha inizio nel giorno e nel luogo indicati al punto IV.2.7) del bando, alla presenza del Presidente di gara e dell’Ufficiale Rogante della Regione Umbria e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Stazione appaltante fino al giorno antecedente la data fissata. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Presidente di gara nella prima seduta, procederà: • alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, e una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, apponendo in calce alla documentazione presentata, assieme all’Ufficiale Rogante, la propria sigla; • a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; • a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; • ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; • in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con le modalità indicate nel successivo art. 13. • in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; • ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, il Presidente di gara può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. • In seduta pubblica si procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. • In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 7 del presente disciplinare. • Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; si procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. • Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, si procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi. • Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla loro esclusione. • All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. • Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando siano presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, si chiude la seduta pubblica e ne viene data comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. • All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva che verrà trasmessa al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione. • nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio con estrazione in seduta pubblica. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Aggiornamenti Durante il Periodo di abbonamento, il Fornitore potrà fornire periodicamente, senza la previa autorizzazione o il previo consenso dell’utente, upgrade, aggiornamenti o sostituzioni per qualsiasi Soluzione (“Aggiornamento”) e a seguito di tale fornitura l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare la Soluzione o il Dispositivo in questione (o alcune funzioni del Dispositivo) fino al termine dell’installazione o dell’attivazione dell’aggiornamento. Ogni Aggiornamento verrà considerato come parte della Soluzione per tutti i fini citati nel presente Accordo. Gli aggiornamenti possono comportare sia l’aggiunta che l’eliminazione di qualsiasi caratteristica o funzionalità offerta da una Soluzione o possono sostituirla del tutto e il Fornitore determinerà il contenuto, le caratteristiche e le funzionalità della Soluzione aggiornata a sua esclusiva discrezione. Il Fornitore non è tenuto a offrire all’utente la possibilità di rifiutare o ritardare gli Aggiornamenti ma, in ogni caso, per ottenere le massime prestazioni dalla Soluzione, potrebbe essere necessario scaricare e consentire l’installazione o l’attivazione di tutti gli Aggiornamenti disponibili. Il Fornitore può interrompere il servizio di assistenza fornito per una Soluzione finché l’utente non abbia accettato e installato o attivato tutti gli Aggiornamenti. Il Fornitore stabilirà, a suo insindacabile giudizio, se e quando sono necessari nuovi Aggiornamenti e non è tenuto a fornire alcun Aggiornamento all’utente. Il Fornitore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la fornitura di Aggiornamenti relativi a qualsiasi versione della Soluzione diversa dalla versione più recente, o Aggiornamenti che supportino l’utilizzo della Soluzione con versioni di sistemi operativi, programmi di posta elettronica, browser e altro software con cui la Soluzione è stata progettata per funzionare.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.