AGGIORNAMENTO Clausole campione

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
AGGIORNAMENTO. Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.
AGGIORNAMENTO. Il presente Disciplinare sarà oggetto di aggiornamento ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in caso di variazioni tecniche dei sistemi dell’organizzazione o in caso di mutazioni legislative. Ogni variazione del presente Disciplinare sarà comunicata agli incaricati.
AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento che ha periodicitÄ quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti giÄ proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualitÄ ed effettivitÄ delle attivitÄ svolte: - utilizzo della modalitÄ di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; - possibilitÄ da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.
AGGIORNAMENTO. L’Ente di formazione presenterà alle Organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze sindacali (RSA/RSU), entro fine ottobre di ogni anno, il piano di formazione/aggiornamento per definire e concordare i progetti ed i percorsi formativi utili alla crescita delle competenze professionali del personale e al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di sviluppo aziendale. Considerati i contenuti dell’art. 15 e dell’art. 36 lettera E punto 1 e 2 si stabilisce che l’aggiornamento individuale e collettivo dei dipendenti della formazione professionale non sia inferiore alle 50 ore annue per il 1°, 2°, 3°, 4° l ivello, e non meno di 120 ore per il 5°e 6° livello. Al fine di permettere la partecipazione ad attività formative di maggiore durata, la Direzione può programmare congedi formativi fino ad un massimo di 240/360 ore ad assorbimento delle ore di aggiornamento di un biennio/triennio. In assenza di un piano di formazione o di programmazioni complessive, condivise e contrattate, ogni dipendente, che non sia oggetto di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale di aggiornamento per progetti formativi individuali strutturati e/o realizzati presso Enti certificati. La certificazione del percorso formativo frequentato dovrà avvenire secondo le previsioni dell’art. 6 - Diritto allo studio e congedi formativi – del presente Contratto. L’iscrizione del dipendente ad un percorso formativo gestito dall’Ente di appartenenza è gratuita. Gli eventuali costi derivanti dalla partecipazione ai percorsi formativi saranno a carico dell’Ente, secondo modalità preventivamente concordate tra le parti. Per il personale a tempo determinato la frequenza a corsi di aggiornamento, a parità di diritto di riassunzione, rappresenta titolo preferenziale per la riassunzione stessa.
AGGIORNAMENTO. 1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle ini- ziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo.
AGGIORNAMENTO. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane è responsabile della stesura e dell’aggiornamento del documento.
AGGIORNAMENTO. (1) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici: [...]
AGGIORNAMENTO. La procedura dovrà essere revisionata entro 2 anni dalla data di validazione e comunque ogni volta che vengono variati i requisiti legislativi e/o gli aspetti organizzativi che ne hanno determinato la definizione.
AGGIORNAMENTO. Gli uffici competenti riesaminano, almeno annualmente, le misure predisposte e la sopra descritta strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini. Tale revisione è effettuata anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. TRANSACTION REPORTING (art. 26 Regolamento 2014/600; Regolamento Delegato 2017/590) Allo scopo di garantire una maggiore trasparenza e rendere più efficace il funzionamento del mercato, la normativa MIFID II stabilisce che le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari segnalabili, su sedi di negoziazione oppure OTC, comunichino in modo completo ed accurato i dettagli di tali operazioni all'autorità competente (c.d. Transaction Reporting). Nello specifico, il nuovo regime di segnalazione prevede:  un incremento del perimetro di segnalazione sia in termini di servizi di investimento che di strumenti finanziari coinvolti, estendendo l’obbligo di reporting anche all’operatività effettuata in regime di ricezione e trasmissione ordini (in passato non oggetto di segnalazione),  una notevole estensione del set informativo richiesto per la segnalazione di ciascuna operazione conclusa,  l’introduzione di nuove modalità segnalazione (ad es. utilizzo di un soggetto certificato - ARM). Al fine di rispettare i suddetti obblighi, la Banca di Credito Popolare, segnala tutte le operazioni eseguite per il tramite dell’ARM UnaVista del fornitore London Stock Exchange.