AGGIORNAMENTO Clausole campione

AGGIORNAMENTO. Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.
AGGIORNAMENTO. Il presente Disciplinare sarà oggetto di aggiornamento ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in caso di variazioni tecniche dei sistemi dell’organizzazione o in caso di mutazioni legislative. Ogni variazione del presente Disciplinare sarà comunicata agli incaricati.
AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
AGGIORNAMENTO. 1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle ini- ziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo. 2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo sviluppo del sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bi- sogni; - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento. 3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore. 4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza. 5. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione della funzione del formatore. 6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro. 7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavo- ro.
AGGIORNAMENTO. L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: - aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; - tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente: - ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio. Per i corsi di aggiornamento sono richiesti: a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35; b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso. L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II. L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo: - ASPP: 10 ore; - RSPP: 20 ore. Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. I corsi di aggiorn...
AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.
AGGIORNAMENTO. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane è responsabile della stesura e dell’aggiornamento del documento.
AGGIORNAMENTO. L’obbligo dell’aggiornamento quinquennale per ASPP e RSPP, si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di ASPP e RSPP l’aggiornamento non deve essere di carattere generalistico o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: - sugli aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; - sui sistemi di gestione e sui processi organizzativi; - sulle fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo - compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro- correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; - sulle tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del DI 06/03/2013, non è da ritenersi valida. Ai fini dell’aggiornamento per R.S.P.P. e A.S.P.P., la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli articoli 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione di cui all’articolo 98, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.I. 3 marzo 2013, non è da ritenersi ...
AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
AGGIORNAMENTO. (1) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici: [...]