Common use of AGGIORNAMENTO Clause in Contracts

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: www.ac.infn.it, www.unipa.it, spisal.aulss9.veneto.it

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure rischio, compresi quelli di prevenzionetipo ergonomico. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 8 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: www.necsi.it, www.frareg.com

AGGIORNAMENTO. Con riferimento L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai lavoratoricompiti di RSPP e ASPP, e' previsto un aggiornamento quinquennale, l’aggiornamento non deve essere di durata minima carattere generale o mera riproduzione di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi basebase ma deve trattare evoluzioni, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o e approfondimenti che potranno riguardarecollegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: - approfondimenti aspetti giuridico-normativinormativi e tecnico-organizzativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione sistemi di gestione e gestione della sicurezza in aziendaprocessi organizzativi; - fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e relative misure quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di prevenzione. Con riferimento ai prepostilavoro; - tecniche di comunicazione, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di promozione della salute e della sicurezza del nei luoghi di lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al comma 7 dell'articolo 37 ruolo svolto e sono rispettivamente: - ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del D.Lgsquinquennio. n. 81/08, si prevede un Per i corsi di aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.sono richiesti:

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Samples: Accordo Sulla Durata E Sui Contenuti Minimi Dei Percorsi Formativi Per Responsabili E Addetti Dei Servizi Di Prevenzione E Protezione, Accordo Sulla Durata E Sui Contenuti Minimi Dei Percorsi Formativi Per Responsabili E Addetti Dei Servizi Di Prevenzione E Protezione

AGGIORNAMENTO. Con riferimento L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Accordo), ha durata, modulata in relazione ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, come segue: BASSO 8 ore MEDIO 12 ore ALTO 16 ore L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardarenei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione sistemi di gestione e gestione della sicurezza in aziendaprocessi organizzativi; - fonti di rischio rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all’informazione e relative misure formazione dei lavoratori in tema di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di promozione della salute e della sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima nei luoghi di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire un monitoraggio qualità ed effettività delle attività svolte: • utilizzo della modalità di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme apprendimento e-LearningLearning secondo i criteri previsti in Allegato 1; • possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento connotati da un alto grado di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischispecializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.

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Samples: www.frareg.com

AGGIORNAMENTO. Con riferimento L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai lavoratoricompiti di RSPP e ASPP, e' previsto un aggiornamento quinquennale, l’aggiornamento non deve essere di durata minima carattere generale o mera riproduzione di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi basebase ma deve trattare evoluzioni, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o e approfondimenti che potranno riguardarecollegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: - approfondimenti aspetti giuridico-normativinormativi e tecnico-organizzativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione sistemi di gestione e gestione della sicurezza in aziendaprocessi organizzativi; - fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e relative misure quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di prevenzione. Con riferimento ai prepostilavoro; - tecniche di comunicazione, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di promozione della salute e della sicurezza del nei luoghi di lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al comma 7 dell'articolo 37 ruolo svolto e sono rispettivamente: - ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del D.Lgsquinquennio. n. 81/08, si prevede un Per i corsi di aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.sono richiesti:

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Samples: Accordo Finalizzato Alla Individuazione Della Durata E Dei Contenuti Minimi Dei Percorsi Formativi Per I Responsabili E Gli Addetti Dei Servizi Di Prevenzione E Protezione, Ai Sensi Dell’articolo 32 Del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 E Successive

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativigiuridico - normativi ; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; . - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, dirigenti come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. D.Lgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in m materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' è ricompresa, inoltre, inoltre la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: www.confesercentimc.it

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul effettività sui processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: www.unionliberi.com

AGGIORNAMENTO. Con riferimento L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Accordo), ha durata, modulata in relazione ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, come segue: L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardarenei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione sistemi di gestione e gestione della sicurezza in aziendaprocessi organizzativi; - fonti di rischio rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all’informazione e relative misure formazione dei lavoratori in tema di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di promozione della salute e della sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima nei luoghi di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire un monitoraggio qualità ed effettività delle attività svolte: • utilizzo della modalità di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme apprendimento e-LearningLearning secondo i criteri previsti in Allegato 1; • possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento connotati da un alto grado di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischispecializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.

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Samples: www.necsi.it

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' ` previsto un aggiornamento ag- giornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuatiin- dividuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti argo- menti e contenuti gia' ` proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti appro- fondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzionepreven- zione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri pro- pri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri pro- pri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento l’ap- prendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' ` sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altres`ı previste, anche an- che mediante l'utilizzo l’utilizzo di piattaforme e-LearningLear- ning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento nell’attesa dell’espletamento dell’ag- giornamento quinquennale. Nell'aggiornamento Nell’aggiornamento non e' ` compresa la formazione forma- zione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione all’introduzione di nuove attrezzature attrez- zature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa` ricompre- sa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione all’evolu- zione dei rischi o all'insorgenza all’insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: Contratto Di Noleggio E Sicurezza Sul Lavoro

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul effettività sui processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennalequin- quennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni applica- zioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo dell’artico- lo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo dell’artico- lo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' effettività sul processo di acquisizione acquisizio- ne delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento Nell’aggiornamento non e' è compresa la formazione relativa al trasferimento tra- sferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione all’introduzione di nuove attrezzature at- trezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione all’evo- luzione dei rischi o all'insorgenza all’insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: www.oppbergamo.it

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; . - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; . - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; . - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: conup.unipg.it

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: anaepa.it

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' giÄ proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' effettivitÄ sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: Accordo 21 Dicembre 2011

AGGIORNAMENTO. Con riferimento ai lavoratori, e' è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - ­ approfondimenti giuridico-normativi; - giuridico­normativi; ­ aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - lavoratori; ­ aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - azienda; ­ fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul effettività sui processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learninge­Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro