Aggregazioni equity Clausole campione

Aggregazioni equity. Le aggregazioni equity sono chiamate anche di tipo patrimoniale in quanto vanno ad incidere sulla struttura del capitale delle imprese che vi partecipano. La distinzione tra equity e non equity fa comunque riferimento a quelle realtà imprenditoriali caratterizzate dalla presenza di soci che conferiscono capitale, detto appunto equity. L’impresa, infatti, può essere svolta sia in maniera individuale, costituita da una sola persona, l’imprenditore, che prende le decisioni e apporta capitali, i quali vanno a formare l’azienda, sia in maniera collettiva. In tal caso l’impresa è formata da più persone dette soci, che comunque apportano risorse per lo svolgimento dell’attività economica, formando appunto l’azienda. Mettere in atto aggregazioni di tipo equity per un’impresa di tipo individuale significa che inevitabilmente l’imprenditore andrà a perdere la propria qualifica di individuale, ottenendo in cambio una partecipazione al capitale condiviso. Se l’imprenditore individuale accetta di aggregarsi a livello di equity sarà obbligato ad entrare in una società esistente o crearne una ex- novo. Solitamente le forme societarie prescelte rientrano nella fattispecie delle società di capitali, in quanto beneficiano di autonomia patrimoniale e una più precisa ripartizione di compiti e responsabilità. In questa veloce disamina delle tipologie di aggregazione questa premessa era necessaria, in quanto nella scelta della modalità di presentazione delle aggregazioni basate sul capitale le imprese coinvolte saranno considerate tutte collettive. Ma poiché il fulcro centrale di questo elaborato saranno i due casi studio presentati più avanti, quando verrà introdotto il contratto di rete si farà riferimento anche all’impresa individuale. I contratti di rete presentati nei casi studio sono caratterizzati da realtà imprenditoriali diverse al loro interno, imprese individuali e collettive si sono unite, o vogliono unirsi, per sfruttare le sinergie e i benefici derivanti dall’unione delle proprie specificità.

Related to Aggregazioni equity

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).