Common use of Agibilità sindacali Clause in Contracts

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- dato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato, Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato, www.formatemp.it

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- datomandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili cumulabili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto eccetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Rappresentate Regionale d’Agenzia d'Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio l'esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso capoverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo art. 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio l'esercizio del proprio man- datomandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili cumulabili solo nell’ambito nell'ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto eccetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Rappresentate Regionale d’Agenzia d'Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio l'esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso capoverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo art. 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL l'ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia l'informazione all'Agenzia deve av- venire avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruirecomponenti le R.S.U. hanno diritto, per l’esercizio l'espletamento del proprio man- datoloro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge n. 300/1970. Le parti, in ossequio al quarto capoverso dell'art. 4, Parte prima, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, garantiranno idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di un monte miglior favore pattuite; dette ore sono inclusive di quelle previste dall'art. 23, L. n. 300/1970. I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali. Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti vengono riconosciuti i permessi retribuiti pari in essere nelle rispettive aziende e con le modalità in essi previste. Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle rispettive aziende ed alle Associazioni territoriali, nonché all'Associazione di categoria. Ai lavoratori chiamati a un massimo funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di 10 ore mensili fra loro cumulabilicui agli artt. 31 e 32, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacalilegge n. 300/1970 e successive modifiche. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo I permessi di cui al precedente comma 2presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Per quanto riguarda le agibilità degli R.L.S. si fa riferimento a quanto concordato nell'art. 11 (Tutela della salute e della sicurezza del lavoro), Parte generale. In caso data 16 aprile 1999 Tra Assaeroporti e FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI Le parti, preso atto dell'evoluzione del quadro normativo relativo al processo di incapienza liberalizzazione delle categorie di attività dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e, quindi, al passaggio da un regime di sostanziale monopolio al libero mercato, ed, in particolare, del monte decreto legislativo n. 18/1999, concordano, con l'obiettivo della salvaguardia occupazionale, di 100 ore definire, in occasione dei passaggi di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA traffico e/o durante la sua missione ci fossero RSA attività, i criteri e le modalità per l'individuazione del personale interessato al trasferimento dal precedente gestore del servizio al soggetto subentrante, sia esso vettore, terzo "handler" o gestore aeroportuale, così come stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 18/1999, che così recita: Nel garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto si deve salvaguardare il mantenimento dei livelli di occupazione e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore. Salva restando l'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, ogni trasferimento di attività concernente una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli Allegati A e B, comporta il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati d'intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal precedente gestore del servizio stesso al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota di traffico o di attività acquisita da quest'ultimo. Per quanto concerne l'individuazione nominativa del personale si dovrà procedere, salvo diverse intese già operanti a livello aziendale, nel rispetto dei requisiti professionali, secondo l'articolazione delle figure professionali individuate come sopra. Per le specifiche figure professionali si procederà suddividendo il personale interessato in forza al gestore del servizio in 3 fasce di età: - 1ª fascia: fino a 35 anni; - 2ª fascia: da 36 a 50 anni; - 3ª fascia: oltre 50 anni. Successivamente, all'interno di ciascuna fascia di età, si procederà alla definizione delle graduatorie nominative secondo il criterio dell'anzianità di servizio maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze del gestore del servizio. Utilizzando le graduatorie così ottenute, si individueranno per ogni figura professionale le risorse da trasferire al soggetto subentrante, estraendo progressivamente da ciascuna fascia, in misura proporzionale alla popolazione di riferimento della stessa, coppie di lavoratori costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso (lavoratore con maggiore anzianità di servizio) e l'ultimo (lavoratore con minore anzianità di servizio) della graduatoria fino a raggiungere le quote stabilite. L'azienda interessata al trasferimento del presente commapersonale comunicherà alla R.S.U., di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesiove costituita o alla R.S.A. delle OO.SS.LL. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missionestipulanti, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenzanonché alle relative strutture regionali/territoriali, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre almeno 25 giorni prima della data del suddetto trasferimento, quanto previsto relativamente alla problematica inerente al personale. Entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio cui sopra, l'azienda comunicherà alle citate strutture sindacali aziendali e regionali/territoriali le liste del personale interessato al trasferimento. Entro i successivi 5 giorni, le citate strutture sindacali aziendali e regionali/territoriali verificheranno la corretta attuazione dei criteri di cui sopra utilizzati per la compilazione delle liste. Trascorsi 20 giorni dalla comunicazione iniziale, la presente procedura si considererà esaurita. L'azienda provvederà a comunicare il trasferimento al lavoratore interessato almeno 3 giorni prima dell'avvenimento, formalizzando altresì i conseguenti adempimenti. In relazione a quanto previsto dall'art. 26 (Clausole sociali), Parte generale e nell'ottica di fornire il settore della fruizione gestione aeroportuale e dei permessiservizi aeroportuali di assistenza a terra di strumenti atti ad attenuare l'impatto sociale collegato al processo di liberalizzazione, le parti condividono di adottare il seguente Protocollo. Salva restando l'ipotesi di trasferimento diretto di ramo d'azienda, ogni trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di cui agli Allegati A e B, del D.Lgs. n. 18/1999, che si caratterizzino per la pre-esistenza di una Organizzazione identificabile, che può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale attività, comporta, al termine della procedura sotto specificata e salvo diverse intese tra cedente e cessionario, il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati d'intesa con le XX.XX. stipulanti, dal precedente operatore del servizio stesso all'operatore subentrante in ragione della quota di traffico acquisita da quest'ultimo, con applicazione del trattamento economico e normativo e dell'inquadramento rinvenienti dal c.c.n.l. di settore. L'ENAC, in ossequio alla normativa vigente, verrà coinvolta al fine di determinare le modalità di applicazione del precedente comma. Almeno 25 gg prima della data del suddetto trasferimento, le aziende interessate comunicheranno alla R.S.U., ove costituita, o alle R.S.A. delle XX.XX. stipulanti il c.c.n.l. di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 18/1999, nonché alle relative strutture regionali/territoriali, quanto previsto relativamente alla tematica inerente il personale. Entro i successivi 7 gg le citate strutture sindacali aziendali e/o regionali potranno richiedere un incontro con le aziende per conoscere le ragioni che sottendono al trasferimento e le implicazioni che riguardano il personale. La procedura dovrà concludersi entro 20 gg dalla richiesta di incontro di cui sopra. Le aziende individueranno nominativamente il personale da trasferire secondo le modalità stabilite dal Protocollo del 16 aprile 1999, allegato al presente c.c.n.l. e provvederanno a comunicare ai lavoratori interessati, almeno 3 gg prima del trasferimento di attività, le conseguenze nei loro confronti, provvedendo altresì a formalizzare i relativi adempimenti. Sono fatte salve le diverse intese intervenute a livello aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio l'esercizio del proprio man- datomandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili cumulabili solo nell’ambito nell'ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto eccetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Rappresentate Regionale d’Agenzia d'Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo art. 19, il RRA per l’esercizio l'esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso capoverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo art. 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL l'ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia l'informazione all'Agenzia deve av- venire avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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