Common use of Agibilità sindacali Clause in Contracts

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- dato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio l'esercizio del proprio man- datomandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili cumulabili solo nell’ambito nell'ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto eccetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Rappresentate Regionale d’Agenzia d'Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio l'esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso capoverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo art. 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL l'ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia l'informazione all'Agenzia deve av- venire avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruirecomponenti le R.S.U. hanno diritto, per l’esercizio l'espletamento del proprio man- datoloro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge n. 300/1970. Le parti, in ossequio al quarto capoverso dell'art. 4, Parte prima, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, garantiranno idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di un monte miglior favore pattuite; dette ore sono inclusive di quelle previste dall'art. 23, L. n. 300/1970. I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali. Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti vengono riconosciuti i permessi retribuiti pari in essere nelle rispettive aziende e con le modalità in essi previste. Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle rispettive aziende ed alle Associazioni territoriali, nonché all'Associazione di categoria. Ai lavoratori chiamati a un massimo funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di 10 ore mensili fra loro cumulabilicui agli artt. 31 e 32, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacalilegge n. 300/1970 e successive modifiche. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo I permessi di cui al precedente comma 2presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Per quanto riguarda le agibilità degli R.L.S. si fa riferimento a quanto concordato nell'art. 11 (Tutela della salute e della sicurezza del lavoro), Parte generale. In caso data 16 aprile 1999 Tra Assaeroporti e FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI Le parti, preso atto dell'evoluzione del quadro normativo relativo al processo di incapienza liberalizzazione delle categorie di attività dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e, quindi, al passaggio da un regime di sostanziale monopolio al libero mercato, ed, in particolare, del monte decreto legislativo n. 18/1999, concordano, con l'obiettivo della salvaguardia occupazionale, di 100 ore definire, in occasione dei passaggi di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA traffico e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruireattività, sempre in caso incapienza i criteri e le modalità per l'individuazione del monte ore personale interessato al trasferimento dal precedente gestore del servizio al soggetto subentrante, sia esso vettore, terzo "handler" o gestore aeroportuale, così come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso stabilito dall'art. 14 del presente commadecreto legislativo n. 18/1999, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.così recita:

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Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio l'esercizio del proprio man- datomandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili cumulabili solo nell’ambito nell'ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto eccetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Rappresentate Regionale d’Agenzia d'Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo art. 19, il RRA per l’esercizio l'esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso capoverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo art. 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL l'ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia l'informazione all'Agenzia deve av- venire avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali Si concorda che le riunioni tra Amministrazione e delegazione di parte sindacale sono convocate dalla Amministrazione stessa. La partecipazione a tali riunioni dei dipendenti eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- dato, nella R.S.U. è considerata a tutti gli effetti orario di un lavoro e non inciderà sul monte ore di spettanza delle XX.XX. e della R.S.U se rientranti nell’orario di lavoro individuale. I permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle previsti dal D.Lgs.626/94 sono considerati aggiuntivi al monte ore di permesso cui sopra e sono stabiliti secondo quanto previsto dalla particolare normativa. I permessi sindacali verranno richiesti al competente responsabile di servizio il quale trasmetterà all’ufficio personale apposita comunicazione al fine del conteggio dei permessi sindacali utilizzati. L’Amministrazione garantirà l’esercizio delle agibilità sindacali avendo cura di assicurare ai servizi le necessarie sostituzioni o modalità organizzative del lavoro, senza aumento di carichi di lavoro per le trattative sindacaliil personale del servizio e senza riduzione della qualità dei servizi, soprattutto di quelli alla persona. I permessi previsti dal D.Lgs.626/94 sono considerati aggiuntivi al monte ore di cui sopra e sono stabiliti secondo quanto previsto dalla particolare normativa. I permessi sindacali verranno richiesti al competente responsabile di servizio il quale, dopo aver autorizzato l’utilizzo dei permessi, trasmetterà all’ufficio personale apposita comunicazione al fine del conteggio dei permessi sindacali utilizzati. Per quanto riguarda i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute permessi sindacali si prevede quanto segue: a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell’amministrazione sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito utilizzati nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui rispetto del monte ore RSA. Nel caso spettante alla O.S. di appartenenza e alla R.S.U. secondo le modalità previste dal Ccnl del 7 Agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni oltre che dalle altre norme vigenti in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessimateria.

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Samples: Decentralized Agreement

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- datomandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili cumulabili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto eccetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Rappresentate Regionale d’Agenzia d'Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio l'esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso capoverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo art. 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.

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