ARBITRATO VOLONTARIO Clausole campione

ARBITRATO VOLONTARIO. 1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’autorità giudiziaria e di av- valersi delle procedure di conciliazione e arbitrato, le controversie di cui all’articolo 409 c.p.c. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito, a cura delle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente CCNL, presso le CST competenti per territorio. Il Collegio è costituito da tre membri: - un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale; - un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale Territoriale firmataria del presente contratto collettivo cui il lavoratore/trice sia iscritto o abbia conferito mandato; - il presidente nominato con le modalità di cui al punto 3. Il collegio di arbitrato competente è quello presso cui è sorto il rapporto o si trova la fi- liale di Agenzia alla quale è addetto il lavoratore/trice. 2. La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tra- mite raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personal- mente o da un suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono essere depositate presso la Segreteria del Collegio Ar- bitrale entro 10 giorni dalla spedizione. Il ricorso deve contenere: - la nomina dell’arbitro di parte; - l’indicazione dell’oggetto della domanda; - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda; - i mezzi di prova; - il valore della controversia. 3. L’altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, notificando a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno nominando il proprio arbitro di parte e depositandola presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione. I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, que- st’ultimo sarà sorteggiato tra una lista di nomi non superiori a sei preventivamente con- cordata fra le parti o in mancanza di ciò sarà designato, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale competente per Xxxxxxxxxx. Il Presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla controversia. 4. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il princi- pio del contraddittorio. Fissa la data de...
ARBITRATO VOLONTARIO. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del c.p.c. possono essere altresì proposte innanzi ai Collegi di conciliazione e arbitrato costituiti presso le CSMT competenti per territorio, nell'ambito dei quali si applica la procedura prevista dall'art. 412-quater del c.p.c.
ARBITRATO VOLONTARIO. (art. 13, lett. B) Ferma restando la facoltà delle Parti di adire l’autorità giudiziaria, le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. possono essere proposte innanzi al collegio di arbitrato, costituito da tre membri: - un arbitro designato dalla organizzazione datoriale - un arbitro designato dalla organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato - il presidente (nominato di comune accordo dagli arbitri di parte o, in caso di mancato accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio) Le decisioni del Collegio sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale. DIRITTI INDIVIDUALI articoli da 14 a 17 MATERNITA’ (art. 14) È previsto un diritto di precedenza per missioni con uguale livello e contenuto professionale di quelle già svolte per le lavoratrici madri che, entro 30 giorni dalla cessazione del periodo di congedo obbligatorio di maternità o quello eventuale di congedo parentale, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità alla ApL. Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’avviamento a nuove missioni, alle lavoratrici che hanno acquisito il diritto di precedenza dovranno essere proposte misure di politiche attive di carattere formativo oltre a misure di sostegno al reddito. È garantita una indennità una tantum di € 2.250 a carico di EBITEMP alle lavoratrici in gravidanza per le quali la missione cessi nei primi 180 giorni della stessa.

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  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • Arbitrato 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Clausola arbitrale Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

  • Volontariato 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991 n. 266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esi- genze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente. 2. A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.

  • Collegio arbitrale 1. Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall’esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell’esperimento del tentativo di conciliazione. 2. Il Collegio Arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro, uno nominato dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. 3. In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni, il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata. 4. Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l’incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste di: istruttorie disponendo, anche d’ufficio, l’assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente. 5. Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti. 6. Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all’Autorità Giudiziaria.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.