Alternative di localizzazione Clausole campione

Alternative di localizzazione. Come già specificato in precedenza, la scelta del sito per la realizzazione di un impianto agrivoltaico è di fondamentale importanza ai fini di un investimento sostenibile, in quanto deve conciliare la sostenibilità dell’opera sotto il profilo tecnico, economico ed ambientale. Nella scelta del sito sono stati in primo luogo considerati elementi di natura vincolistica; l'individuazione delle aree non idonee alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonte rinnovabile è stata prevista dal Decreto del 10 settembre 2010, che definisce criteri generali per l’individuazione di tali aree, lasciando la competenza alle Regioni per l’identificazione di dettaglio. Con riferimento ai più recenti criteri di identificazione delle aree idonee per l’installazione di impianti FER previsti dal D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., si evidenzia come l’area di inserimento dell’impianto in progetto sia ascrivibile ad “area idonea” ope legis in quanto riconducibile alla tipologia di cui all’art. 20 comma 8 lettera c-quater dello stesso D.Lgs.: Impianto Agrivoltaico denominato “Argenta 1” con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili DATA Ottobre 2023 PROGETTO PAGINA 23571I 34 di 39 e pertanto il progetto in esame risulta soggetto a procedura semplificata di cui all’art. 22 dello stesso D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. Oltre ai suddetti elementi, di natura vincolistica, nella scelta del sito di progetto sono stati considerati altri fattori quali: ▪ l’orografia del sito, completamente pianeggiante, necessita di interventi modesti di regolarizzazione dei terreni allo scopo di favorire il deflusso dell’acqua piovana verso gli scoli previsti; ▪ l’area presenta buone caratteristiche di irraggiamento orizzontale globale, con una produzione di energia attesa a P50 pari 113.06 MWh al primo anno, e circa 1.655 kWh/m2/anno ore equivalenti; ▪ l’esistenza di una rete viaria ben sviluppata ed in buone condizioni, che consente di minimizzare gli interventi di adeguamento e di realizzazione di nuovi percorsi stradali per il transito dei mezzi di trasporto delle strutture durante la fase di costruzione; ▪ la prossimità del punto di connessione (nuova stazione elettrica della RTN che Terna ha localizzato in prossimità dell’impianto); ▪ l’assenza di vegetazione di pregio o comunque di carattere rilevante (alberi ad alto fusto, vegetazione protetta, habitat e specie di interesse comunitario); ▪ l’assenza di beni tutelati sia ambientali che paesaggistici.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;