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Procedura semplificata Clausole campione

Procedura semplificata. Il SUAP provvede all’inoltro telematico della domanda e della documentazione a tutti gli Enti della P.A. che devono essere coinvolti nella procedura, tra le quali obbligatoriamente l’ASL competente per territorio. La ASL, come gli altri Enti della P.A. esprime il parere sul progetto presentato. Si riporta di seguito il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di un nuovo stabilimento con la procedura semplificata: Presenta la domanda con il progetto Riceve, verifica, e richiede parere sul progetto alle P.A. no si ? Produce integrazioni Riceve e trasmette all’impresa Richiesta integrazione o chiarimenti no si Riceve il provvedimento e realizza il progetto Riceve e trasmette agli Enti della P.A. Riceve e trasmette il no parere sfavorevole all’impresa Xxxxxxxxx i pareri favorevoli di tutti gli Enti della P.A. ed emette provvedimento finale di nulla osta all’esecuzione del progetto ? parere favorevole Trasmette parere Comunica fine lavori e avvenuto primo collaudo Riceve e richiede collaudo finale agli Enti della P.A. coinvolti no si Inserisce i dati dello stabilimento in GISA Decreta il riconoscimento Ai sensi del co. 2 dell’art. 2 della L. 241/90, nella procedura semplificata il termine per poter esprimere il parere è di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento. Nel caso il responsabile dell’endoprocedimento lo ritenga necessario può: •acquisire dall’impresa ulteriori informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già presentati e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni •acquisire dall’impresa dichiarazioni o specificazioni in merito al progetto presentato •richiedere chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto •richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete • esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. Il suddetto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Le eventuali richieste di cui ai punti precedenti, vengono inoltrate all’impresa per il tramite del SUAP. Nel caso il responsabile dell’endoprocedimento ravvisi che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, li comunica tempestivamente all’impresa ed al SUAP via pec. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione effettuata dal...
Procedura semplificata. Si prescinde dalla procedura di cui ai punti 7.1 e 7.2 del presente articolo qualora si tratti: 1. di attività di breve durata e comunque non superiore a 20 ore di lezione 2. di attività da realizzare con urgenza in relazione alle esigenze degli studenti sempre nel limite di cui al punto 1. In tal caso il Dirigente Xxxxxxxxxx, sentito il responsabile del progetto, affida l'incarico ad un esperto le cui capacità professionali siano desumibili dal curriculum presentato ai sensi del comma 7.1, tranne che per i casi di cui al comma 7.3.
Procedura semplificata. Gli appalti di forniture inferiori a 30.000 EUR vengono aggiudicati tramite procedura semplificata con 3 fornitori, senza pubblicazione di alcun bando. Tuttavia, per un ordine di forniture di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.
Procedura semplificata. Le fasi riportate nella precedente clausola 2.4 non si applicheranno nel caso in cui tutti gli Azionisti Sindacati rinuncino, a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax o e-mail, al proprio diritto di prelazione ed il Cedente prenda atto di tale circostanza.
Procedura semplificata. Con atto di indirizzo di cui all’art. 2 del proprio statuto, il Xxxxxxxxx per l’Economia, su proposta della Segreteria per l’Economia, può prevedere forme semplificate di iscrizione all’Albo per quegli operatori economici che, nel paese in cui sono stabiliti, sono già iscritti in albi, elenchi e istituti similari sulla base di condizioni e controlli analoghi a quelli previsti dalla presente Sezione.
Procedura semplificata. 1. Fatta salva l'applicazione di adeguate misure volte ad assicurare il movimento transfrontaliero intenzionale e sicuro di organismi viventi modificati in conformità degli obiettivi del presente protocollo, la parte di importazione può segnalare in anticipo al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza: a) i casi in cui un movimento transfrontaliero intenzionale di cui è destinataria può essere effettuato contemporaneamente alla sua notifica; e b) le importazioni di organismi viventi modificati esentate dalla procedura di previo consenso informato. Le notifiche di cui alla suddetta lettera a) possono applicarsi a successivi movimenti analoghi che abbiano come destinazione la stessa parte contraente. 2. Le informazioni relative ad un movimento transfrontaliero intenzionale da indicare nelle notifiche di cui al precedente paragrafo 1, lettera a) sono le informazioni di cui all'allegato I. Articolo 14 Accordi ed intese bilaterali, regionali e multilaterali 1. Le parti contraenti possono aderire ad accordi e intese bilaterali, regionali e multilaterali che abbiano per oggetto movimenti transfrontalieri internazionali di organismi viventi modificati, purché siano in linea con gli obiettivi del presente protocollo e non diano luogo ad un livello inferiore di protezione. 2. Le parti contraenti si informano reciprocamente attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza di qualsiasi accordo o intesa bilaterale, regionale o multilaterale cui abbiano aderito anteriormente o successivamente alla data di entrata in vigore del presente protocollo. 3. Le disposizioni del presente protocollo non si applicano ai movimenti transfrontalieri intenzionali effettuati in applicazione dei suddetti accordi o intese e tra le parti contraenti che vi aderiscono. 4. Le parti contraenti possono stabilire che la rispettiva normativa nazionale si applica ad importazioni specifiche e notificano tale decisione al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza.
Procedura semplificata. 5.1. Fase 1: richiesta di linea di credito assistita da garanzia SACE da parte dell’impresa al soggetto finanziatore
Procedura semplificata per le assunzioni di personale per lo svolgimento di programmi, attività o progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del fondo di funzionamento dell’Ente e al fine di garantire, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, la tempestività nel reclutamento di personale richiesta dallo svolgimento dei programmi o progetti di ricerca. In particolare la selezione avviene per titoli ed esame consistente in un colloquio ed è affidata ad una Commissione nominata con decreto del Direttore Generale e per il Centri di ricerca dal Direttore del Centro e composta da tre esperti nelle materie indicate dal bando di selezione. La Commissione è così composta: - Presidente: Dirigente di I o di II fascia o Direttore di Centro di Ricerca o Dirigente di ricerca o Dirigente tecnologo; - Componenti: dipendenti appartenenti ai profili professionali di funzionario di amministrazione o di ricercatore o di tecnologo; - Segretario: dipendente appartenente ai profili professionali di collaboratore amministrativo o collaboratore tecnico enti di ricerca oppure, in mancanza, di operatore di amministrazione o di operatore tecnico.
Procedura semplificata. Sito sottoposto a procedura semplificata (art. 13 DM 471/99) ? SI ? NO Presentazione agli enti preposti del piano di caratterizzazione data soggetto autore dell’atto Approvazione piano di caratterizzazione data soggetto autore dell’atto Presentazione agli Enti preposti del progetto preliminare di bonifica data soggetto autore dell’atto Approvazione progetto preliminare data soggetto autore dell’atto Presentazione agli Enti preposti del progetto definitivo di bonifica data soggetto autore dell’atto Approvazione progetto definitivo data soggetto autore dell’atto Ordinanza di messa in sicurezza di emergenza data soggetto autore dell’atto Ordinanza di bonifica al soggetto obbligato data soggetto autore dell’atto Altre ordinanze data soggetto autore dell’atto SI NO ? ? Sanzioni o procedimenti penali Nazionale VIA ? Regionale VIA ? Provinciale NO VIA ? ? Procedure di VIA afferenti al Sito SI NO ? ? Proroghe del procedimento SI NO ? ? Interruzioni del procedimento Nel caso si tratti di una bonifica per fasi, introdurre i dati relativi alla approvazione delle singole fasi.
Procedura semplificata. Nel caso di consulenze di importo inferiore a 5.000 Euro, previa illustrazione dei contenuti del contratto e delle professionalità necessarie alla sua soddisfazione, si può procedere attraverso una procedura semplificata mediante affidamento diretto.□ L’Amministratore Unico, previa istruttoria eseguita dal Responsabile della Procedura, valuta la necessità del contratto, la congruità economica del compenso e autorizza l’affidamento che viene quindi predisposto dal Responsabile della Procedura.