Mezzi di trasporto Clausole campione

Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mez- zo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI. I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rim- borso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per rag- giungere l’azienda. L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comu- nale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro. Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il cen- tro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbonamento mensile. L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro. Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rim- borso forfettario delle spese per il mezzo di trasporto. Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto. Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzi- detto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio aziendale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio. Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali sta- bilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale inden- nità si considera comprensiva anche di que...
Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto normalmente a fornire al lavoratore un ef- ficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dallo stesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere almeno pari ad 1/5 del prezzo del carburante per chilometro di percorrenza. Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio di ogni anno in sede territo- riale per fissare le tariffe di rimborso chilometrico in base alla fluttuazione media del costo del carburante registrata nell’anno precedente. Fermo restando quanto previsto al II comma, i CIT potranno stabilire di- verse modalità di criteri di individuazione dei rimborsi chilometrici.
Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di tra- sporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal la- voratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilome- tro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di la- voro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).
Mezzi di trasporto. Il servizio in appalto prevede l’impiego di tre scuolabus, di cui: ✓ n. 2 scuolabus Xxxxxxxx Xxxx Sprinter di proprietà dell’ente, immatricolati in data 07/12/2016, ceduti in comodato d’uso alla ditta aggiudicataria mediante apposito contratto stipulato tra le parti, esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico, con capienza cadauno di 38/41 posti; ✓ n. 1 scuolabus di proprietà o nella disponibilità giuridica dell’impresa. Sono a carico del comodatario i costi per la gestione dei suddetti mezzi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri per le polizze assicurative per la responsabilità e incolumità degli utenti del servizio. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti spese: ✓ spese relative al carburante; ✓ spese per il cambio e la sostituzione di pneumatici usurati; ✓ spese per cambio olio e liquidi, cambio filtri, cambio candele, cambio pastiglie freni, eccetera; ✓ spese per la sostituzione di batterie; ✓ spese per il lavaggio esterno e la pulizia interna dei mezzi; ✓ spese per l’effettuazione di tagliandi e di controlli periodici richiesti per garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento; ✓ spese per la preparazione meccanica dei mezzi da inviare a controllo o revisione; ✓ spese per la custodia giornaliera degli scuolabus messi a disposizione della ditta aggiudicataria dalla stazione appaltante; Per il mezzo di proprietà della ditta aggiudicatrice devono essere di proprietà della ditta appaltatrice del servizio e devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 31/01/1997 (riguardante i veicoli da adibire al trasporto scolastico) nonché dal decreto del Ministro dei Trasporti 01/04/2010 (riguardante le caratteristiche costruttive degli scuolabus) e da ogni altra norma di riferimento in materia di trasporto scolastico. Nello svolgimento del servizio devono essere utilizzati veicoli efficienti, di capacità adeguata agli studenti da trasportare ed in piena regola con quanto prescritto dalle disposizioni vigente in materia di trasporto pubblico e scolastico. Devono essere garantiti standard ottimali di sicurezza, confort e igiene. L’appaltatore non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con preventiva autorizzazione del Comune di riferimento. Il nuovo automezzo dovrà possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto a quello del quale viene chiesta la sostituzione. Sui veicoli non possono essere trasportati u...
Mezzi di trasporto. Gli automezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi alle normative vigenti. Per il trasporto dei pasti e dei prodotti alimentari in particolare si richiede l’utilizzo di veicoli dotati di struttura isotermica rinforzata, con interno rivestito in materiale sanificabile agevolmente, senza soluzioni di continuità e con angoli arrotondati onde non favorire l’accumulo di residui e polvere. E’ fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento dei contenitori o contaminazione degli alimenti trasportati.
Mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi all'art 43 del D.P.R. n. 327/1980. E’ fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati con frequenza idonea, da specificare insieme alle modalità operative nel piano di sanificazione adottato dall'Impresa Aggiudicataria, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati. Tale operazione deve essere conforme con quanto previsto all'ari. 47 del D.P.R. 327/1980. L'Impresa Aggiudicataria deve elaborare un piano di trasporto per la consegna dei pasti presso i singoli Centri di Ristorazione in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, al fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti. II progetto deve descrivere il piano di trasporto dei pasti in termini qualitativi e quantitativi, indicando anche le modalità previste per garantire costantemente il rispetto del piano stesso.
Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi.
Mezzi di trasporto. I trasporti vanno eseguiti con appositi mezzi, conformi alle vigenti normative, in numero sufficiente a garantire che le consegne avvengano nei tempi previsti dall’Articolo 70. I mezzi di trasporto devono essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti. È fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento da contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati.
Mezzi di trasporto. 1. In allegato alla convenzione dovrà essere riportata una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi della associazione o cooperativa sociale stipulante e quanto altro risulti necessario per l'esatta identificazione dei mezzi stessi.
Mezzi di trasporto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato, nei casi in cui sussista una reale necessità, un efficiente mezzo di trasporto ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Agli impiegati, nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, si riconosce un rimborso chilometrico come indicato dalle tabelle ACI, per un’autovettura di cilindrata massima di 1200, con percorrenza di 15.000 chilometri annui. E’ inoltre prevista l’attivazione da parte dell’azienda della polizza KASCO, nel caso in cui l’impiegato percorra con il proprio automezzo più di 10.000 chilometri annui per conto dell’azienda.