Altri argomenti Clausole campione

Altri argomenti. Al servizio sono pervenute alcune richieste di chiarimenti relativamente ad argomenti che non riguardano direttamente gli argomenti sopra esemplificati. In tale contesto, i quesiti giunti al servizio hanno riguardato soprattutto la tematica dei rapporti tra la disciplina in tema di espropri, urbanistica e imposte, nonché l’applicabilità di norme e principi propri del diritto amministrativo non richiamati dalla normativa speciale in materia di contratti pubblici. Uno dei quesiti in questione è di seguito riportato: Per quanto riguarda il secondo quesito posto, si segnala che la prassi di alcune amministrazioni è nel senso di far sì che sia il privato a fungere da stazione appaltante. In assenza di norme prescrittive e di chiarimenti espliciti sul punto non si può che rinviare alla scelta discrezionale dell’ente, precisando che nell’attuale sistema normativo, non è più vigente una norma esplicita quale l’abrogato art. 2, comma 5 della l. 109/94. Infine, la risposta al terzo quesito è affermativa: ove la amministrazione svolga la funzione di stazione appaltante, la stessa è tenuta ad effettuare anche la direzione dei lavori ed il pagamento dell’esecutore”.
Altri argomenti. Al servizio sono pervenute alcune richieste di chiarimenti relativamente ad argomenti che non riguardano direttamente gli argomenti sopra esemplificati. In tale contesto, i quesiti giunti al servizio hanno riguardato soprattutto la tematica dei rapporti tra la disciplina in tema di espropri, urbanistica e imposte, nonché l’applicabilità di norme e principi propri del diritto amministrativo non richiamati dalla normativa speciale in materia di contratti pubblici. Uno dei quesiti in questione, in tema di patto di stabilità, è di seguito riportato: - aggirare surrettiziamente le norme cogenti legate al rispetto del Patto di stabilità comporta anche l’applicazione delle onerose sanzioni espressamente previste in caso di mancato rispetto del Patto; - il D. Lgs. 163/06 recante “Codice dei contratti pubblici” – così come già l’art. 19, c. 3 della previgente Legge Merloni – prevede il divieto espresso di delega delle funzioni di stazione appaltante. In particolare l’art. 33, c. 3 del Codice vieta testualmente che le Amministrazioni aggiudicatrici affidino “a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici”. Per esaustività di trattazione della materia, va infine evidenziato che al citato divieto ex art. 33, c. 3 si può derogare solo facendo ricorso alle centrali di committenza o, previo accordo in tal senso, ai S.I.I.T. (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) e alle amministrazioni provinciali. Ciò chiarito, vi è da dire infine che il venir meno del presupposto legittimante la procedura adombrata dal quesito, fa venir meno anche la necessità di rispondere espressamente agli altri due interrogativi posti nella parte finale del quesito, i quali dall’attuabilità di quel presupposto dipendevano”.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).