ALTRI ELEMENTI Clausole campione

ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta (1) Con la decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio2, la Germania è stata autorizzata ad applicare fino al 16 luglio 2020 un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"), in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con lettera del 29 gennaio 2020 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (3) Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Germania mira a continuare a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all'utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi. (4) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali e a ridurre l'inquinamento acustico. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica in Germania, si prevede in particolare che l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l'inquinamento acustico. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima. 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. 2 Decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ( GU L 300 del 18.10.2014, pag. 55). (5) La concessione alla Germania dell'autorizzazione ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per i...
ALTRI ELEMENTI. Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e comunicazione Gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione le misure di recepiment della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita onlineipie ddii altri t vendita a distanza di beni. Queste misure definiranno il testo della legislazione adottata da Stati membri. La Commissione monitorerà tali misure, al fine di assicurare che sian conformi alla direttiva. ‡ Documenti esplicativi Conformemente adllaichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o p documenti che chiariscano il rapporto tra gli elceomsetintutitivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presen direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali docugmiuesntitfiicsaiata. ‡ Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta La proposta consta di 21 articoli. Molte di queste disposizioni derivano dalla direttiva1999/44/CE o dalla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. L'articolo1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva precisando che quest stabilisce alcune norme concernenti la conformità, i rimedi e le modalità di esercizio de rimedi. La valutazione d'impatto che accompagnpaosletepnron ha individuato problemi per i contratti B2B, di conseguenza la direttiva non tratta tale materia. La direttiva proposta non applica ai beni, quali DVD e CD, che incorporano contenuto digitale ma che fungono solo d vettore del contenuto dlieg,itnaé ai contratti a distanza per la fornitura di servizi. Si applica invece ai beni, quali gli elettrodomestici o i giocattoli, in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che le sue funzioni sono subordinate alle funzionalità principali d bene e opera come parte integrante del bene. Inoltre, qualora il contratto di vendita contem sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la direttiva proposta si applica solo alla par relativa alla vendita di beni.
ALTRI ELEMENTI. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta modificata
ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta volta a consentire una maggiore diversificazione delle attività ammissibili A. Adeguare le restrizioni relative ai limiti assoluti, ai rating e alla maturità residua
ALTRI ELEMENTI. Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e comunicazione • Documenti esplicativi • Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta (1) Al fine di restare concorrenziale sui mercati mondiali, l'Unione deve riuscire a rispondere alle molteplici sfide poste oggi da un'economia sempre più trainata dalla tecnologia. La strategia per il mercato unico digitale38 stabilisce un quadro completo per agevolare l'integrazione della dimensione digitale nel mercato unico. Il primo pilastro della strategia affronta la frammentazione negli scambi intra UE, trattando tutti i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero. (2) Se si vuole instaurare un autentico mercato unico digitale, è necessario armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori. (3) Il commercio elettronico è il principale motore di crescita nel mercato unico digitale. Tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall'essere pienamente sfruttato. Al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e stimolare la crescita, l'Unione deve agire rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenziale offerto dal mercato unico digitale. Il pieno potenziale del mercato unico digitale può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sono in grado di accedere agevolmente alle vendite online di beni ed effettuare con fiducia transazioni di commercio elettronico. Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operatori di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori fondamentali della decisione delle imprese di offrire beni online oltre frontiera. Tali norme influenzano anche la volontà dei consumatori di scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto. (4) Sebbene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite a distanza nell'Unione, è opportuno che la presente direttiva riguardi tutti i canali di GU C […] del […], pag. […]. COM(2015) 192 final. vendita a distanza, comprese le vendite per telefono e quelle per corrispondenza, al fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza e creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono a distanza. (5) Le norme dell'Unione applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti gli obblighi di informativa precont...
ALTRI ELEMENTI. Non pertinente 2021/0230 (NLE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 182, paragrafo 5, e l'articolo 292, prima e seconda frase, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 30 settembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione"3, in cui definisce una nuova visione per lo Spazio europeo della ricerca (SER) e annuncia l'intenzione di proporre un patto per la ricerca e l'innovazione. (2) Le conclusioni del Consiglio sul nuovo Spazio europeo della ricerca, adottate il 1º dicembre 20204, invitano la Commissione e gli Stati membri a elaborare nel 2021 un'agenda politica del SER e un modello di governance multilivello per realizzare il nuovo Spazio europeo della ricerca. (3) Negli ultimi due decenni l'attuazione dello Spazio europeo della ricerca ha contribuito al conseguimento di alcuni importanti risultati in settori quali le infrastrutture di ricerca, la scienza aperta, la cooperazione internazionale, l'equilibrio della dimensione di genere nella ricerca e nell'innovazione, la programmazione congiunta, le carriere di ricerca e la mobilità dei ricercatori. Tuttavia i progressi in materia di investimenti nella ricerca e nell'innovazione (R&I) hanno recentemente subito un rallentamento e occorre fare di più per invertire questa tendenza. (4) Al fine di affrontare le sfide globali, la cooperazione internazionale attraverso il SER dovrebbe tenere conto delle priorità delle relazioni esterne dell'Unione, dovrebbe basarsi sul multilateralismo e su un'apertura mirata e dovrebbe promuovere condizioni di parità e reciprocità basate su valori fondamentali e condizioni quadro comuni. (5) Per realizzare un SER adeguato al futuro, è necessario passare da un approccio di coordinamento a una più profonda integrazione tra le politiche nazionali. La comunicazione della Commissione "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" auspica pertanto la mobilitazione degli Stati membri attorno a principi e valori fondamentali e l'individuazione di settori d'azione prioritari condivisi. Ciò è particolarmente importante in un momento in cui sono necessari finanziamenti e riforme nazionali più consistenti e più mirati al fine di accelerare la duplice transizione verde e digitale e di attuare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta (1) Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per una soluzione concordata con la Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. (2) I negoziati si sono conclusi e il 18 giugno 2018 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Cina. (3) È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Cina è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo1. Il testo dell’accordo da firmare è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. 1 Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Allegato SCHEDA FINANZIARIA FinancSt/18/ 2693978 CMaj 6.146.2018.1 agri.ddg1.a.▇(▇▇▇▇)▇▇ ▇▇▇▇▇ DATA: 7.5.2018
ALTRI ELEMENTI. Sintesi dell'accordo proposto (1) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Armenia su un accordo sullo spazio aereo comune tra la Repubblica d'Armenia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 24 novembre 2017. (2) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua successiva conclusione. (3) È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma dell'accordo sullo spazio aereo comune tra la Repubblica d'Armenia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è autorizzato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo. Articolo 3 In attesa dell'entrata in vigore, l'accordo è applicato dall'Unione su base provvisoria, conformemente al suo articolo 30, paragrafo 5. Articolo 4 La Commissione è autorizzata ad adottare la posizione che l'Unione deve assumere per quanto riguarda le decisioni del comitato misto di cui all'articolo 27, paragrafo 7, dell'accordo, volte a Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il