ALTRI ELEMENTI Clausole campione

ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta (1) Con la decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio2, la Germania è stata autorizzata ad applicare fino al 16 luglio 2020 un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"), in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con lettera del 29 gennaio 2020 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (3) Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Germania mira a continuare a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all'utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi. (4) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali e a ridurre l'inquinamento acustico. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica in Germania, si prevede in particolare che l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l'inquinamento acustico. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima. 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. 2 Decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ( GU L 300 del 18.10.2014, pag. 55). (5) La concessione alla Germania dell'autorizzazione ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per i...
ALTRI ELEMENTI. Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e comunicazione Gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione le misure di recepiment della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita onlineipie ddii altri t vendita a distanza di beni. Queste misure definiranno il testo della legislazione adottata da Stati membri. La Commissione monitorerà tali misure, al fine di assicurare che sian conformi alla direttiva. ‡ Documenti esplicativi Conformemente adllaichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o p documenti che chiariscano il rapporto tra gli elceomsetintutitivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presen direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali docugmiuesntitfiicsaiata. ‡ Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta La proposta consta di 21 articoli. Molte di queste disposizioni derivano dalla direttiva1999/44/CE o dalla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. L'articolo1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva precisando che quest stabilisce alcune norme concernenti la conformità, i rimedi e le modalità di esercizio de rimedi. La valutazione d'impatto che accompagnpaosletepnron ha individuato problemi per i contratti B2B, di conseguenza la direttiva non tratta tale materia. La direttiva proposta non applica ai beni, quali DVD e CD, che incorporano contenuto digitale ma che fungono solo d vettore del contenuto dlieg,itnaé ai contratti a distanza per la fornitura di servizi. Si applica invece ai beni, quali gli elettrodomestici o i giocattoli, in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che le sue funzioni sono subordinate alle funzionalità principali d bene e opera come parte integrante del bene. Inoltre, qualora il contratto di vendita contem sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la direttiva proposta si applica solo alla par relativa alla vendita di beni.
ALTRI ELEMENTI. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta modificata
ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau1 (di seguito, "accordo"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio del 17 marzo 20082, è entrato in vigore il 15 aprile 2008, è tacitamente rinnovabile e resta in vigore. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è giunto a scadenza il 14 giugno 2024. (2) Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione3 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Guinea-Bissau (di seguito, "Guinea-Bissau") per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo. (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea (di seguito, "Unione"), un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (di seguito, "protocollo"). Al termine dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 16 maggio 2024. (4) A norma della decisione (UE) 2024/... del Consiglio4 il protocollo è stato firmato il […], con riserva della sua conclusione in data successiva, e si applicherà in via provvisoria a decorrere da quel momento conformemente all'articolo 19 del protocollo. (5) È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo, stabilite nel rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni del comitato scientifico misto e conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione 1 GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.
ALTRI ELEMENTI. Direttive di negoziato
ALTRI ELEMENTI. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della raccomandazione
ALTRI ELEMENTI. L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per la sua gestione e corretta applicazione. È previsto inoltre il ricorso a una procedura di arbitrato in caso di controversia tra le due parti dell'accordo. 2017/0104 (NLE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo xxxxx, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio, del 21 novembre 20164, l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è stato firmato il 5 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (2) Nell'ambito dell'accordo è perseguita attivamente la strategia dell'Unione europea diretta, sulla base dei programmi europei di navigazione satellitare, da un lato, a sviluppare l'utilizzo di questa tecnologia e, dall'altro, a fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA, in particolare con la creazione di un servizio di potenziamento basato su satelliti (SBAS) autonomo a beneficio di ASECNA, e, più in generale, a promuovere l'uso della navigazione satellitare nel continente africano. (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
ALTRI ELEMENTI. Non pertinente 2021/0230 (NLE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 182, paragrafo 5, e l'articolo 292, prima e seconda frase, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 30 settembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione"3, in cui definisce una nuova visione per lo Spazio europeo della ricerca (SER) e annuncia l'intenzione di proporre un patto per la ricerca e l'innovazione. (2) Le conclusioni del Consiglio sul nuovo Spazio europeo della ricerca, adottate il 1º dicembre 20204, invitano la Commissione e gli Stati membri a elaborare nel 2021 un'agenda politica del SER e un modello di governance multilivello per realizzare il nuovo Spazio europeo della ricerca. (3) Negli ultimi due decenni l'attuazione dello Spazio europeo della ricerca ha contribuito al conseguimento di alcuni importanti risultati in settori quali le infrastrutture di ricerca, la scienza aperta, la cooperazione internazionale, l'equilibrio della dimensione di genere nella ricerca e nell'innovazione, la programmazione congiunta, le carriere di ricerca e la mobilità dei ricercatori. Tuttavia i progressi in materia di investimenti nella ricerca e nell'innovazione (R&I) hanno recentemente subito un rallentamento e occorre fare di più per invertire questa tendenza. (4) Al fine di affrontare le sfide globali, la cooperazione internazionale attraverso il SER dovrebbe tenere conto delle priorità delle relazioni esterne dell'Unione, dovrebbe basarsi sul multilateralismo e su un'apertura mirata e dovrebbe promuovere condizioni di parità e reciprocità basate su valori fondamentali e condizioni quadro comuni. (5) Per realizzare un SER adeguato al futuro, è necessario passare da un approccio di coordinamento a una più profonda integrazione tra le politiche nazionali. La comunicazione della Commissione "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" auspica pertanto la mobilitazione degli Stati membri attorno a principi e valori fondamentali e l'individuazione di settori d'azione prioritari condivisi. Ciò è particolarmente importante in un momento in cui sono necessari finanziamenti e riforme nazionali più consistenti e più mirati al fine di accelerare la duplice transizione verde e digitale e di attuare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.