Common use of ALTRI ELEMENTI Clause in Contracts

ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di controllo, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta (1) Con lettera del 10 agosto 2020 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"), in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con l'aliquota ridotta che intendono applicare i Paesi Bassi mirano a promuovere ulteriormente la diffusione e l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all'utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi. (3) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali e a ridurre il rumore. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica nei Paesi Bassi, si prevede in particolare che l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l'inquinamento acustico. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima. 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. (4) La concessione dell'autorizzazione ai Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre quanto necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (5) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l'autorizzazione dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2027. Tuttavia l'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 30 giugno 2027. (6) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizzano i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica erogata direttamente da reti elettriche terrestri alle navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2027. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

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ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di controllomonitoraggio, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della propostaproposta un'aliquota d'imposta ridotta [a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE] (1) Con lettera del 10 agosto 14 settembre 2020 i Paesi Bassi hanno l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica all'elettricità fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"), in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Con lettera del 12 maggio 2021 l'Italia ha comunicato ulteriori informazioni. (2) Con Attraverso l'aliquota d'imposta ridotta che intendono applicare i Paesi Bassi mirano l'Italia mira a promuovere ulteriormente la diffusione e l'uso dell'energia elettrica dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità ritenuta un modo meno dannosa dannoso per l'ambiente per soddisfare il fabbisogno le esigenze in termini di energia elettrica elettricità delle navi ormeggiate nei porti, in porto rispetto all'utilizzo di al consumo dei combustibili bunker da parte di tali navi. (3) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di dei combustibili bunker da parte delle navi ormeggiateormeggiate in porto, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare migliora la qualità dell'aria delle località portuali e a ridurre il rumore. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica nei Paesi Bassi, si prevede in particolare che l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l'inquinamento acusticoportuali. Si prevede pertanto che la misura l'aliquota d'imposta ridotta contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima. 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. (4) La concessione dell'autorizzazione ai Paesi Bassi all'Italia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre quanto necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (5) Al fine di consentire agli operatori portuali e navali nonché ai distributori e ai ridistributori di energia elettrica di continuare a promuovere l'uso di elettricità erogata 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. da impianti di terra, è appropriato autorizzare l'Italia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta a tale tipo di elettricità. (6) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per sei anni a decorrere dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 202718 ottobre 2021. Tuttavia l'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 30 giugno 2027della data finale di applicazione dell'autorizzazione richiesta. (67) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizzano i Paesi Bassi L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica all'elettricità direttamente erogata direttamente da reti elettriche terrestri alle navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in portoporto ("elettricità erogata da impianti di terra"), a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1° luglio 18 ottobre 2021 al 30 giugno 17 ottobre 2027. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi La Repubblica italiana è destinatario destinataria della presente decisione.. Fatto a Bruxelles, il

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ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di controllomonitoraggio, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta (1) Con lettera del 10 7 agosto 2020 i Paesi Bassi hanno 2019 la Francia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"), in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità francesi hanno fornito ulteriori informazioni e chiarimenti in data 4 marzo 2020 e 30 aprile 2020. (2) Con l'aliquota ridotta che intendono applicare i Paesi Bassi mirano intende applicare, la Francia mira a promuovere ulteriormente la diffusione e l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all'utilizzo al consumo di combustibili bunker da parte di tali navibunker. (3) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali e a ridurre il rumore. Date Viste le condizioni specifiche della che caratterizzano la struttura della interessata di produzione dell'elettricità in Francia, l'uso di energia elettrica nei Paesi Bassi, si prevede in particolare che l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le dovrebbe in particolare permettere una riduzione delle emissioni di CO2 e CO2, di altri inquinanti atmosferici e l'inquinamento acusticodel rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima. 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. (4) La concessione alla Francia dell'autorizzazione ai Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia elettricaenergia, poiché dato che nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo di energia elettrica continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel del 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza e concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (5) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l'autorizzazione dal 1º luglio gennaio 2020 al 30 giugno 202731 dicembre 2025. Tuttavia Tuttavia, l'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 30 giugno 202731 dicembre 2025. (6) Per consentire agli operatori portuali e delle navi, nonché ai distributori e ai ridistributori di energia elettrica, di promuovere l'energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Francia applichi la riduzione fiscale, come richiesto, a decorrere dal 1º gennaio 2020. (7) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizzano i Paesi Bassi autorizza la Francia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata direttamente da reti elettriche terrestri alle naviimpianti di terra"), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1° luglio 2021 gennaio 2020 al 30 giugno 202731 dicembre 2025. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi La Repubblica francese è destinatario destinataria della presente decisione.. Fatto a Bruxelles, il

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ALTRI ELEMENTI. Piani attuativi e modalità di controllomonitoraggio, valutazione e informazione • Documenti esplicativi (per le direttive) • Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta (1) Con lettera la decisione di esecuzione 2014/722/UE del 10 agosto 2020 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione Consiglio2, la Germania è stata autorizzata ad applicare fino al 16 luglio 2020 un'aliquota d'imposta di imposta ridotta all'energia sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"), in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con l'aliquota ridotta lettera del 29 gennaio 2020 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (3) Con la riduzione di imposta che intendono applicare i Paesi Bassi mirano intende applicare, la Germania mira a continuare a promuovere ulteriormente la diffusione e l'uso dell'energia elettrica l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all'utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi. (34) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiatebunker, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località nelle città portuali e a ridurre il rumorel'inquinamento acustico. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica nei Paesi Bassiin Germania, si prevede in particolare che l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l'inquinamento acustico. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima. 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. 2 Decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ( GU L 300 del 18.10.2014, pag. 55). (45) La concessione alla Germania dell'autorizzazione ai Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta di imposta ridotta all'energia sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia elettricaenergia, poiché dato che nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza e concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (56) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma in virtù di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati del settore dall'effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l'autorizzazione dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 202731 dicembre 2025. Tuttavia l'autorizzazione Tuttavia, la validità dell'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle relative alle agevolazioni fiscali per l'energia applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal ConsiglioConsiglio a norma dell'articolo 113, ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente pertinente, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili che dovessero entrare in vigore prima del 30 giugno 202731 dicembre 2025. (67) Al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale aumento dell'onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, che potrebbe derivare da variazioni dell'aliquota fiscale sull'energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Germania possa applicare senza interruzioni l'attuale riduzione d'imposta per l'energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 17 luglio 2020, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio. (8) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizzano i Paesi Bassi autorizza la Germania ad applicare un'aliquota d'imposta di imposta ridotta all'energia sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata direttamente da reti elettriche terrestri alle naviimpianti di terra"), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 17 luglio 2021 2020 al 30 giugno 202731 dicembre 2025. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà cessa di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi La Repubblica federale di Germania è destinatario destinataria della presente decisione.. Fatto a Bruxelles, il

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