CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato • Coerenza con le altre normative dell'Unione
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta
1. un programma quadro di ricerca e innovazione intitolato “Orizzonte Europa”, che stabilisce anche le relative norme di partecipazione e diffusione (come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, “TFUE”),
2. un programma specifico per attuare “Orizzonte Europa” (TFUE);
3. un programma di ricerca e formazione a norma del trattato Euratom che integra Orizzonte Europa;
4. la valutazione d’impatto e le schede finanziarie legislative associate. Si propone di istituire un programma specifico di ricerca nel settore della difesa mediante regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo 2021-2027. Il pacchetto riunisce due atti legislativi vigenti (il programma quadro e le norme in materia di partecipazione e diffusione) in un unico atto e introduce alcuni miglioramenti in termini di semplificazione. Nello specifico, Orizzonte Europa rafforzerà le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione al fine di contribuire ad affrontare le principali sfide globali del nostro tempo e favorire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Al tempo stesso, il programma migliorerà la competitività dell’Unione, compresa quella del settore industriale europeo. Orizzonte Europa contribuirà inoltre a realizzare le priorità strategiche dell’Unione e a sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle politiche dell’Unione. In un mondo in rapido mutamento, il successo dell’Europa dipende sempre più dalla sua capacità di trasformare gli eccellenti risultati scientifici in innovazioni che producano un impatto positivo reale sulla nostra economia e qualità della vita e creino nuovi mercati con posti di lavoro più specializzati. Per conseguire questo obiettivo e sfruttare il successo ottenuto dal suo predecessore, Orizzonte Europa continua a sostenere l’intero ciclo della ricerca e dell’innovazione in modo integrato. Si continuerà a osservare il principio dell’insieme unico di norme in materia di partecipazione e diffusione, migliorando ulteriormente le norme stesse. La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il programma quadro è il programma faro dell’Unione per sostenere la ricerca e l’innovaz...
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta
1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. L’accordo stabilisce inoltre che i beni importati da una delle parti contraenti nell’altra parte contraente non saranno soggetti all'IVA sulle importazioni né in Polonia né in Ucraina se tali beni sono utilizzati per lavori effettuati nell’ambito dell’accordo. Secondo il principio di applicazione territoriale stabilito dalla direttiva IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dei lavori di manutenzione dei ponti stradali effettuati sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia sarebbero soggetti all’IVA in Polonia, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i lavori di manutenzione eseguiti sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina sarebbero al di fuori dell’ambito territoriale della direttiva IVA. Se si applicassero tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le operazioni in base al territorio sul quale sono effettuate. Inoltre, ciascuna importazione dall’Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione di un ponte di confine sarebbe soggetta all’IVA in Polonia. La Polonia è del parere che l’applicazione di tali norme comporterebbe complicazioni fiscali per le imprese appaltatrici responsabili della manutenzione dei suddetti ponti. Essa ritiene pertanto che le disposizioni fiscali dell’accordo siano giustificate ai fini della semplificazione degli obblighi fiscali che incombono alle imprese appaltatrici. Alla luce di quanto precede la Polonia chiede che, in deroga all’articolo 5 della direttiva IVA, i ponti stradali di confine, o parti di essi, siano riconosciuti come parte del territorio polacco (o ucraino rispettivamente) ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e dell'importazione di beni destinati alla manutenzione di tali ponti, o di loro parti, da parte della Polonia o dell’Ucraina. Il Consiglio ha già in diverse occasioni autorizzato gli Stati membri a concludere con paesi terzi confinanti accordi contenenti, tra l’altro, disposizioni fiscali simili a quelle proposte nel presente caso. La Germania è stata autorizzata a concludere una serie di accordi con la Polonia2, la Repubblica ceca3 e la Svizzera4, nonché con l'Austria e la Svizzera5. La Commissione è d'accordo sul fatto che la tassazione uniforme dei lavori di manutenzione dei ponti stradali di confine, o di una parte di essi, e la rinuncia alla riscossione dell’IVA sulle importazioni di beni destinati ad essere utilizzati per tali lav...
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta • Contesto generale • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta
1 Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo. Il regolamento del Consiglio che ha istituito l'impresa comune EuroHPC nel 2018 ha fissato l'obiettivo di raggiungere la prossima frontiera del supercalcolo, le prestazioni a esascala2, vale a dire sistemi di calcolo in grado di eseguire oltre mille miliardi (1018) di operazioni al secondo, entro il periodo 2022-2023. Questo aumento della potenza di calcolo deriverebbe anche dall'implementazione di computer quantistici e dal passaggio alle tecnologie post- esascala. La presente proposta di regolamento rappresenta in sostanza il proseguimento dell'iniziativa attuale istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio; essa introduce modifiche volte ad adeguare il regolamento ai programmi del prossimo quadro finanziario pluriennale, ma anche a riflettere le priorità della Commissione e a consentire all'impresa comune di utilizzare i finanziamenti dei nuovi programmi del QFP 2021-2027, vale a dire Orizzonte Europa, Europa digitale e il meccanismo per collegare l'Europa. Tali finanziamenti saranno fondamentali affinché l'Europa possa raggiungere la prossima frontiera del supercalcolo rappresentata dal calcolo a esascala. Essi consentiranno all'Unione di dotarsi di un'infrastruttura di dati e di servizi di supercalcolo e di calcolo quantistico iperconnessa, sicura e federata di prim'ordine e di sviluppare le necessarie tecnologie, applicazioni e competenze per raggiungere le capacità a esascala, attualmente previste approssimativamente per il periodo 2023-2025, e post-esascala, previste all'incirca per il periodo 2025-2027, promuovendo nel contempo un ecosistema per l'innovazione in materia di calcolo quantistico e HPC europeo di livello mondiale. Poiché i principali fattori che hanno determinato la creazione dell'impresa comune EuroHPC e i suoi obiettivi primari sono rimasti invariati dalla sua istituzione, la valutazione d'impatto pubblicata nel gennaio 20183 resta valida. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ha inoltre tenuto conto degli obiettivi in materia di calcolo ad alte prestazioni4. Di conseguenza, la proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento EuroHPC è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sintetizza tu...
CONTESTO DELLA PROPOSTA. La strategia per il mercato unico d1i,giatdaloettata dallCaommissione il 6 maggio 2015, ha annunciato un'iniziativa legislativa riguardante norme armonizzate sulla fornitura di contenu digitale e sulla vendita online di beni. La presente iniziativa si compone di i) una propost relativa a determinati aspetiticodnetratti di fornitura di contenuto digitale, e ii) una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendi2tae odni lainlteri tipi di vendita a distanza
CONTESTO DELLA PROPOSTA. La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea. Conformemente agli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria, della Romania e della Repubblica di Croazia, i tre Stati membri aderiscono agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri tramite un protocollo agli accordi stessi. Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati sui pertinenti protocolli per l'adesione, rispettivamente, della Repubblica di Bulgaria, della Romania e della Repubblica di Croazia. L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina ("l'accordo") è stato firmato il 1° dicembre 2005 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2013. I negoziati con l'Ucraina si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali. La Commissione giudica soddisfacente l'esito dei negoziati e propone al Consiglio di firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Dopo la firma, il protocollo dovrebbe essere concluso dal Consiglio a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta
1 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (rif. 6007/24 + ADD 1, approvata dal Coreper, parte prima, del 14.2.2024), xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/XX-0000-0000-XXXX/xx/xxx. sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea- Bissau, nell'interesse di entrambe le parti. È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Obiettivo principale del nuovo protocollo dell'accordo è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca (PCP) e della sua dimensione esterna. In questo modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau. Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione basandosi sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico misto, dall'ICCAT e dal Copace. Le misure di gestione adottate dall'ICCAT figurano anche nelle disposizioni pertinenti della PCP applicabili alla zona ICCAT, in particolare quelle del regolamento che fissa le possibilità di pesca2. La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo s'iscrive nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.
CONTESTO DELLA PROPOSTA. 1.1. Motivi e obiettivi della proposta
1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22). 2 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).