CONTESTO DELLA PROPOSTA Clausole campione

CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato • Coerenza con le altre normative dell'Unione
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivi e obiettivi della proposta • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 è necessario prevedere un programma di investimenti dell'UE per rispondere a obiettivi trasversali in termini di semplificazione, flessibilità, sinergie e coerenza tra le pertinenti politiche dell'UE. Le considerazioni esposte nel documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE evidenziano la necessità di "fare di più con meno" e sfruttare al meglio il bilancio dell'UE in tempi di restrizioni di bilancio e ingenti necessità di investimento. Queste necessità sono aumentate in modo significativo a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia europea e del rischio di una ripresa asimmetrica in tutta l'UE e negli Stati membri. Questo è il motivo per cui la Commissione ritira la proposta sul programma InvestEU presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel maggio 20181 e ne presenta una nuova. La nuova proposta rispecchia pienamente l'accordo parziale già raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nell'aprile 20192. Essa aumenta la dotazione finanziaria inizialmente proposta e modifica il proprio campo di applicazione per tener conto delle specifiche esigenze post-pandemia dell'economia europea. In parallelo, la Commissione propone ora di affrontare le conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di Covid-19 per i lavoratori, le famiglie e le imprese nell'Unione. Il permanere delle restrizioni sulle attività economiche e sociali e le ripercussioni delle regole di distanziamento sulle attività commerciali in molti settori non potranno che aggravare ulteriormente una situazione che per molte imprese europee risulta già difficile a causa della crisi. Tali difficoltà sono destinate a durare nel tempo e potrebbero persistere anche dopo le attuali misure di sospensione delle attività. Per far fronte alla crisi economica e sociale causata dalla pandemia di Covid-19 è necessario modificare la proposta relativa a InvestEU presentata dalla Commissione nel 2018 affinché sia più consona alle mutate circostanze. Le modifiche all'accordo parziale raggiunto dai colegislatori consistono in un aumento della dotazione finanziaria prevista per il programma InvestEU inizialmente proposto, per tener conto delle accresciute necessità di investimento e di un contesto di maggiore rischio. La nuova proposta estende inoltre l'ambito di applicazione del programma InvestEU. Per rispondere alle esigenze future dell'economia europea e assicurare o preservare un'autonomia stra...
CONTESTO DELLA PROPOSTA. La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea. Conformemente agli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria, della Romania e della Repubblica di Croazia, i tre Stati membri aderiscono agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri tramite un protocollo agli accordi stessi. Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati sui pertinenti protocolli per l'adesione, rispettivamente, della Repubblica di Bulgaria, della Romania e della Repubblica di Croazia. L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina ("l'accordo") è stato firmato il 1° dicembre 2005 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2013. I negoziati con l'Ucraina si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali. La Commissione giudica soddisfacente l'esito dei negoziati e propone al Consiglio di firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Dopo la firma, il protocollo dovrebbe essere concluso dal Consiglio a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
CONTESTO DELLA PROPOSTA. Motivazione e obiettivi della proposta Il sussistere di differenze tra i singoli diritti dei contratti degli Stati membri è un ostacolo per chi, professionista o consumatore, intenda effettuare scambi transfrontalieri nel mercato interno. Proprio a causa di questi ostacoli i professionisti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), esitano a lanciarsi nel commercio transfrontaliero e ad espandersi su nuovi mercati e i consumatori non riescono ad accedere ai prodotti offerti in altri Stati membri. Attualmente solo un professionista dell'Unione su dieci nel settore della vendita dei beni esporta all'interno dell'Unione e per lo più solo in pochi Stati membri. Gli ostacoli legati al diritto dei contratti sono uno dei principali fattori responsabili di questa situazione. Secondo sondaggi1, nel classificare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, ossia la normativa tributaria, gli oneri amministrativi, le difficoltà di consegna, la lingua e la cultura, i professionisti collocano al primo posto gli ostacoli legati al diritto dei contratti. La necessità per i professionisti di adeguarsi ai diversi diritti nazionali dei contratti applicabili alle transazioni transfrontaliere rende queste operazioni più complesse e costose di quelle nazionali, sia tra imprese (business to business) che tra imprese e consumatori (business to consumer). Rispetto alle situazioni nazionali, le situazioni transfrontaliere di norma comportano costi aggiuntivi a carico dei professionisti, connessi alla difficoltà di reperire le norme straniere applicabili, alla consulenza legale, alla necessità di negoziare la legge applicabile nelle transazioni tra imprese e di adeguare i contratti ai requisiti della legge del consumatore nelle transazioni tra un'impresa e un consumatore. Nelle transazioni transfrontaliere tra imprese e consumatori notevole è l'incidenza dei costi legati al diritto dei contratti e degli ostacoli giuridici indotti dalla diversità delle norme imperative nazionali a tutela del consumatore. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)2, il professionista che dirige le sue attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro deve conformarsi al diritto dei contratti di tale Stato membro. Se però le parti hanno scelto un'altra legge applicabile ma le norme imperative a tutela del consumatore dello Stato membro del consumato...
CONTESTO DELLA PROPOSTA. 2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
CONTESTO DELLA PROPOSTA. 2.1. L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
CONTESTO DELLA PROPOSTA. La strategia per il mercato unico d1i,giatdaloettata dallCaommissione il 6 maggio 2015, ha annunciato un'iniziativa legislativa riguardante norme armonizzate sulla fornitura di contenu digitale e sulla vendita online di beni. La presente iniziativa si compone di i) una propost relativa a determinati aspetiticodnetratti di fornitura di contenuto digitale, e ii) una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendi2tae odni lainlteri tipi di vendita a distanza Secondo il 39% delle imprese che vendono online, ma non oltre frontiera, uno dei principa ostacoli alle vendite transfrontaliere è rappresentato dalle differenze tra i diritti dei contra naziona3li, soprattutto per quanto riguarda i rimedi in caso di prodotto difettoso, come indicato dal 49% dei dettaglianti che vendono online e daqlu6a7n%ti dsitanno cercando di vendere online oltre frontiera o stanno valutando tale p4.oLsasibdilviteàrsità delle norme nazionali di diritto contrattuale genera costi una tantum di circa 4 miliardi di euro per dettaglianti che vendono ai consumatosrtii; cqouseti sono sopportati principalmente dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI). Obiettivo delle presenti proposte creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle PMI, d vendere più facilmente a loivetrlansfrontaliero. Occorre garantire la certezza giuridica alle imprese che vendono beni e contenuti digitali al di fuori del mercato nazionale e non gravar dei costi inutili causati dalle differenze tra i diritti nazionali. Tra i consumatori che hanuntiolizzato internet a scopi privati nel 2014 solo il 18% ha effettuato acquisti online da un altro paese dell'UE, mentre il 55% ha acquistato a livell nazional5e. I consumatori non si sentono al sicuro quando fanno acquisti online a livello transfrontaelrio e ritengono di essere tutelati meglio negli acquisti online nazionali, disciplinati dal proprio diritto nazionale. Uno dei principali motivi è l'incertezza in merito ai diritti contrattuali essenziali. Le differenze tra i regimi nazionali cositnitoultisrecounno del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita delle garanzie dei beni di cons6.umDoette differenze incidono sulla decisione del professionista di vdere beni oltre frontiera e sulla misura in cui farlo.
CONTESTO DELLA PROPOSTA. 2.1. L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra