Ambiente, salute e sicurezza del lavoro. 1. Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro, le aziende, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottate, continueranno a mantenere attivi, monitorare e sviluppare ove non presenti, i sistemi di gestione per la tutela ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di proseguire nell’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro. 2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti ribadiscono il comune obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente, impegnandosi a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. 3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: - monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi; - interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare; - protezione individuale e collettiva; - procedure di informazione e formazione; - procedure per il controllo sanitario. 4. La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in ordine agli esiti della valutazione dei rischi le imprese provvederanno a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari. A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l’adeguatezza. Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttiva. Le parti istituiranno entro il 31 dicembre 2016 una Commissione paritetica che entro il 31 dicembre 2017 analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e, comunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM n. 19/2011. Gli esiti dell’analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte saranno valutate dalle parti. 5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia. 6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. 7. E’ fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici. La mancata ottemperanza a tali obblighi, ricompresi nella lettera d) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare. 8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del documento di valutazione dei rischi da interferenza, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e del piano di sicurezza e coordinamento, secondo quanto previsto al Titolo IV - Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto. A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice. Le parti ritengono opportuno elevare il livello di prevenzione degli ambienti di lavoro nei quali si svolgono attività da parte dei lavoratori dipendenti da diversi datori di lavoro. A tal fine a livello aziendale potranno essere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo. 9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza. 10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza che conterrà elementi informativi sulle strategie aziendali e sulle iniziative per il miglioramento degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità ambientale, avverrà durante l’orario di lavoro. 11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Ambiente, salute e sicurezza del lavoro. 1. Con riferimento alla legislazione e alla regolamentazione vigenti in materia e ferma restando la specifica regolamentazione degli accertamenti che, per alcune categorie di tutela ambientale e personale, non rientrano nella sorveglianza sanitaria di salute e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavorocui al D.Lgs. n. 81/2008, le aziendeparti sono impegnate a sviluppare tutte le azioni finalizzate al mantenimento e al continuo miglioramento, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottateall’interno dei processi produttivi, continueranno a mantenere attivi, monitorare e sviluppare ove non presenti, i sistemi di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e per la salute e la sicurezza sul dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine . Per quanto di proseguire nell’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivirispettiva competenza, le parti ribadiscono il comune obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente, impegnandosi si impegnano pertanto a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, tra di loro per quanto di rispettiva competenza, alle la piena attuazione delle disposizioni normative in vigore ed a vigenti e di quelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientalemateria. Quanto disciplinato dal presente articolo è integrato da quanto previsto all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) del presente accordo.
32. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs. n. D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioniss.mm.ii., relativamente a: - ‐ monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi; - ‐ interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque e, comunque, sulle materie da lavorare; - ‐ protezione individuale e collettiva; - ‐ procedure di informazione e formazione; - ‐ procedure per il controllo sanitario.
43. La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’artIn attuazione dell’ art. 18 del D.Lgs. n. D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ss.mm.ii., in ordine agli esiti della esito alla valutazione dei rischi le imprese provvederanno di cui agli artt. 17, 28 e 29 del medesimo D.Lgs., BUSITALIA provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei necessari dispositivi di protezione individuale necessariindividuale. A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la La qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine individuale sono annualmente oggetto di esame congiunto finalizzato a verificarne l’adeguatezza: ‐ su iniziativa dell’Azienda, nella sede nazionale di cui all’ art. Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. b), del presente accordo; ‐ su eventuale richiesta dei RLS nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di ciascuna unità produttivacui all’ art. Le parti istituiranno entro il 31 dicembre 2016 una Commissione paritetica che entro il 31 dicembre 2017 analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del personale in tempi certi e, comunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM n. 19/2011. Gli esiti dell’analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte saranno valutate dalle partipresente accordo.
54. Le aziende sono altresì tenute a fornire una L’Azienda fornisce adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza salute e la salute sicurezza connessi alla propria attività ed mansione e al luogo di lavorolavoro in cui operano, sulle misure di prevenzione e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svoltaesposti, sulle normative di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale vigenti e le sulle relative disposizioni aziendali adottate in materia.
6adottate. Le aziende provvederanno ad aggiornare Gli interventi formativi di cui al capoverso precedente vengono tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di saluteattuati a seguito dell’assunzione del lavoratore, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o nonché a seguito del cambiamento di mansionimansioni del lavoratore, anche ovvero a seguito dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, nuovi procedimenti di nuove lavoro e/o l’impiego di sostanze o preparati pericolosipericolose.
75. E’ fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall’Azienda ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasportopericolose, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare gli indumenti protettivi e i prescritti dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno individuale. Ai fini di cui al capoverso precedente, BUSITALIA predispone gli idonei supporti logistici. La mancata ottemperanza In caso di inottemperanza da parte del lavoratore agli obblighi di cui al primo capoverso, l’azienda procederà a tali obblighi, ricompresi nella lettera d) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente norma di legge e di CCNL, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.
86. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigentiGli obblighi di informazione e formazione previsti, rispettivamente, agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., sono estesi, oltreché ai lavoratori di cui al precedente comma 4, a tutte le figure istituzionali facenti parte, in applicazione del citato D.Lgs, dell’organizzazione del sistema aziendale, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità. Gli interventi formativi disciplinati nel presente articolo sono svolti nei capitolati confronti dei lavoratori durante il normale orario di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità lavoro. Ai partecipanti ai corsi di formazione provenienti da applicarsi una residenza di servizio situata in caso un Comune diverso da quello di inosservanza svolgimento del documento di valutazione dei rischi da interferenzacorso medesimo, secondo quanto è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e del piano di sicurezza e coordinamento, secondo quanto previsto al Titolo IV - Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto. A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice. Le parti ritengono opportuno elevare il livello di prevenzione degli ambienti di lavoro nei quali si svolgono attività da parte dei lavoratori dipendenti da diversi datori di lavoro. A tal fine a livello aziendale potranno essere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.
9. Il rappresentante 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 7., del presente accordo.
7. La sorveglianza sanitaria viene svolta dall’Azienda nei confronti dei lavoratori esposti ai rischi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e secondo le modalità e i divieti previsti dall’art. 41 del D.Lgs medesimo. Gli accertamenti diagnostici di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelli aventi finalità diverse (come ad esempio la sicurezza riceveràe l’incolumità di terzi, secondo ivi inclusi quelli previsti dal D.M. n. 88/1999 e ss.mm.ii.), qualora effettuati fuori dell’orario di lavoro comportano il riconoscimento al lavoratore di quote di retribuzione aggiuntiva ordinaria per un tempo corrispondente a quello dedicato agli stessi. Qualora per l’espletamento degli accertamenti di cui al precedente capoverso del presente comma, e/o degli eventuali connessi ulteriori accertamenti, il lavoratore venga comandato a recarsi in una località collocata al di fuori del Comune ove ha sede la propria residenza di servizio, al lavoratore stesso è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 7., del presente accordo. Anche ai fini di quanto previsto dall’A.N. del 12 luglio 1985, art. 3, lett. c), le risultanze della sorveglianza sanitaria e degli altri accertamenti periodici, nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono oggetto, annualmente, di periodico esame congiunto, nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 37 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del D.Lgspresente accordo. n. 81/2008 Dette risultanze sono altresì oggetto annualmente di informazione nella sede nazionale di cui all’art. 3 (Sedi , fasi e successive modifiche e integrazionimaterie delle relazioni industriali), una formazione particolare in materia punto 4.1, lett. a), del presente accordo. I dati forniti nelle fasi relazionali di salute e sicurezzacui agli ultimi due capoversi precedenti vengono elaborati dall’azienda salvaguardando la protezione di tutti i dati sensibili riferiti ai singoli lavoratori, tale da assicurargli adeguate nozioni ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanzaprivacy.
10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza che conterrà elementi informativi sulle strategie aziendali e sulle iniziative per il miglioramento degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità ambientale, avverrà durante l’orario di lavoro.
11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale
Ambiente, salute e sicurezza del lavoro. 1. Con riferimento alla legislazione e regolamentazione regolamenta- zione in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sicu- rezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro, lavoro le aziende, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottate, continueranno a mantenere attivi, monitorare e sviluppare ove non presenti, i sistemi sviluppe- ranno tutte le azioni mirate alla costituzione di un mo- derno sistema di gestione per la tutela ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di proseguire nell’azione concretizzare un’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratorilavora- tori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti ribadiscono il comune obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente, impegnandosi si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano richia- mano sinteticamente al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: - monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi; - interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorarelavo- rare; - protezione individuale e collettiva; - procedure di informazione e formazione; - procedure per il controllo sanitario.
4. La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni inte- grazioni dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni integra- zioni in ordine agli esiti della valutazione dei rischi le imprese im- prese provvederanno a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari. A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi pro- tettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l’adeguatezza. Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva tempe- stiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttivaprodut- tiva. Le parti istituiranno entro il 31 dicembre 2016 una Commissione paritetica che entro il 31 dicembre 2017 2012 analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e, comunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM n. 19/2011. Gli esiti dell’analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte saranno valutate dalle parti.
5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ade- guata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori lavo- ratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente tempe- stivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza si- curezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento cambia- mento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7. E’ fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni di- sposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione prote- zione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosiperi- colosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza sicu- rezza e di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici. La mancata ottemperanza a tali obblighi, ricompresi ri- compresi nella lettera dc) dell’art. 56 (Doveri del personaleperso- nale) del presente CCNL, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.
8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigentivi- genti, nei capitolati di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del documento di valutazione dei rischi da interferenza, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioniinte- grazioni, e del piano di sicurezza e coordinamento, secondo se- condo quanto previsto al Titolo IV - Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni inte- grazioni da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla rescissione re- scissione del contratto di appalto. A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice. Le parti ritengono opportuno elevare il livello di prevenzione preven- zione degli ambienti di lavoro nei quali si svolgono attività at- tività da parte dei lavoratori dipendenti da diversi datori di lavoro. A tal fine a livello aziendale potranno essere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza che conterrà elementi informativi sulle strategie aziendali e sulle iniziative per il miglioramento degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità ambientale, avverrà durante l’orario di lavoro.
11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando inte- grando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzionepreven- zione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni Orga- nizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
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