AMBITI DI APPLICAZIONE E PROCEDURE 73 Clausole campione

AMBITI DI APPLICAZIONE E PROCEDURE 73. DIVIETI DI UTILIZZO 73 15.4 DURATA 73 Gli uffici federali saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00. Effettueranno periodi di chiusura in occasione delle festività natalizie, estive o periodi individuati da Sport e Salute S.p.A. La struttura degli uffici è definita dal Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici deliberato dal Consiglio Federale. Presidente Federale XXXXXXXXX Xxxxxx - Ufficio di Segreteria particolare Presidenza e relazioni internazionali xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx MAGGIORE Xxxx XXXXX Xxxxxxxxx 452131.02 452131.57 Ufficio Comunicazione e relazioni con i media xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XXXXXXXX Xxxxxx DE XXXX Xxxxxx XXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXXX Xxxxxxx 452131.30 452131.12 452131.14 452131.80 Relazioni Esterne, Cerimoniale e produzioni xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEZZINI Xxxx 452131.46 Xxxxxxx Xxxxxxxxx e sviluppo xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx FIGURETTI Xxxxxx 452131.45 Ufficio Responsabilità Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx DE XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxx 452131.25 452131.53 Segretario e Direttore Generale xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XXXXXXX Xxxxxxx - Ufficio di Segreteria e relazioni istituzionali xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) XXXXXXX Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX Xxxx XXXXXX Xxxxxxx 452131.60 452131.52 452131.18 Ufficio Organi collegiali xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XXXXXX Xxxxxxx 452131.18 Ufficio Organi Territoriali xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XXXXXXXXX Xxxxxxx 452131.31 Ufficio Personale, sicurezza/prevenzione e protezione xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XXXXXXXXX Xxxxxxx 452131.31 Ufficio Attività legali, privacy e trasparenza DPO – Data Protection Officer, Privacy xxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx VALORI Xxxxx* XXXX Xxxxxxxx* D’XXXXX Xxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx - - 452131.01 452131.95 452131.13 Ufficio Affiliazioni e tesseramenti xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XXXXXXX Xxxxxxx DI XXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXXX Xxxxx 452131.50 452131.49 452131.47 Ufficio Clearance e visti sportivi xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx XXXXXXXXXXX Xxxxxx 452131.19 Tribunale Federale e Corte Federale d’Appello Commissione Federale di Garanzia xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) XXXXXXXXX Xxxxxxx 452131.31 Xxxxxxx Xxxxxxx Sportivo Nazionale xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx...

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  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il D.P.R. n. 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L'introduzione dell'art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell'accordo preventivo ai fini dell'installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell'Allegato I (RES) al D.P.R. n. 162/99 così come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23 in attuazione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE. L'accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell'allegato I al D.P.R. n 162/99 e s.m.i., è realizzato: ⮚ in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al Mi.S.E. tramite posta elettronica certificata; ⮚ in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall'istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all'istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell'installazione dell'impianto e alla relazione tecnica da parte dell'installatore su come verrà realizzato l'impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come OCERT, in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell'art. 9 al D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., opera nell'ambito dell'attività di rilascio della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l'accordo preventivo per l'installazione degli impianti sopra descritti. La procedura si applica agli “ascensori”, così come individuati nella Direttiva 2014/33/CE. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra OCERT ed il cliente. Tale Regolamento, in ultima versione aggiornata, è disponibile sul sito web di OCERT S.r.l. (xxx.xxxxx.xx) e presso la sua sede sociale. Su esplicita richiesta può esserne inviata copia in formato elettronico al Cliente.

  • Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri previsti dal codice disciplinare danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d’importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L’Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dell’addebito deve effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ente è venuto a conoscenza del fatto. Il lavoratore ove lo richieda, dovrà essere sentito a discolpa anche con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, e/o avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta. Il provvedimento potrà essere adottato solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore ovvero se le stesse non siano state accolte. L’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all’interessato. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano i lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo quanto previsto dall’art. 11 8° comma, entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Il procedimento si estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato compiuto alcun atto istruttorio. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2, sono adottati dal Direttore Generale. L’Ente nel quale l’adozione dei predetti provvedimenti è assegnata ad altro organo o ad altre Funzioni, ne da comunicazione con avviso al personale e alle XX.XX.

  • TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

  • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara