Prevenzione e protezione Clausole campione

Prevenzione e protezione. Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente del lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere princìpi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione aziendale che di tutto il personale dipendente. Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e, a garanzia, altresì, dell’ambiente esterno e dei cittadini utenti. Le Aziende provvedono alla nomina del medico competente il quale, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riservate dal vigente art. 25 del d.gls. n. 81/2008, assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove previsto per legge, le visite mediche dei lavoratori, per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire in Azienda.
Prevenzione e protezione. Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente del lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione aziendale che di tutto il personale dipendente. Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni e misure adottate e previste in ogni luogo di lavoro per evitare e diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente, a garanzia, altresì, dei cittadini utenti e dell’ambiente esterno. Le Aziende provvedono alla nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del suo Responsabile per l’adempimento dei compiti di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 81/2008, nonché del medico competente il quale, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riservate dal vigente art. 25 del D.lgs. n. 81/2008, assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove previsto per legge, le visite mediche dei lavoratori previste dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008, per i quali istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da conservare in Azienda. Le Aziende verificheranno le conseguenze applicative, nello specifico settore, del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (c.d. Decreto Palchi) che contiene le disposizioni sulla prevenzione e protezione dei lavoratori negli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e nelle manifestazioni fieristiche. Con riferimento al vigente D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si conviene quanto segue relativamente ai Rappresentanti per la Sicurezza (RLS).
Prevenzione e protezione. Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente del lavoro, la sicurezza sul lavoro devono essere elemento fondamentale delle politiche e dei comportamenti organizzativi e operativi degli Enti. • Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e a garanzia altresì dell'ambiente esterno. utenti. • Gli Enti provvedono, alla nomina del medico competente, che assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove necessario, le visite mediche dei lavoratori, per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la relativa struttura lavorativa.
Prevenzione e protezione. (ex art. 48)
Prevenzione e protezione. 1. Il Collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto prende atto delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza relative ai luoghi di lavoro, adottate nei locali del Committente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e si impegna a rispettare le prescrizioni adottate.
Prevenzione e protezione. Per quanto riguarda gli adempimenti di all’art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell’appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell’Allegato n. 7 “Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare” che fa parte integrante del presente capitolato speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda ULSS 7. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto. Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall’appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un’adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.
Prevenzione e protezione le iniziative a livello federale ... . » 83 VIII. KENYA ........................................... . » 86
Prevenzione e protezione le iniziative a livello federale Dal 2006 il Dipartimento competente per le donne e i bambini opera quale Dicastero a sé stante (Ministry of Women and Child Development, di seguito MWCD), con l’obiettivo di promuovere politiche finalizzate a colmare le lacune e le disparità tra Stati e Territori della Federazione indiana e a sviluppare approcci intersettoriali nelle materie di competenza. All’interno del MWCD sono rinvenibili alcuni organismi specializzati, dotati di peculiari forme di autonomia, tra i quali figura la Commissione nazionale per le donne (NCW). Istituita nel 1990 (59), la Commissione si occupa delle tutele previste dalla Costituzione e da altre leggi, eventual- mente avanzando le proposte di modifica ritenute opportune; presenta al Governo federale rapporti, con cadenza almeno annuale, contenenti speci- fiche raccomandazioni per il miglioramento della condizione femminile nei singoli Stati e nella Federazione; tratta i casi di violazione dei diritti delle donne insieme alle autorità competenti, esaminando denunce o segnala- zioni, al fine di individuare le principali criticità (60); promuove studi e campagne di informazione; monitora la situazione delle carceri o di altri istituti femminili; informa il Governo federale su qualsiasi questione che la Commissione giudichi rilevante ed esamina qualsiasi questione ad essa devoluta dal medesimo Governo. Al fine di migliorare la protezione delle donne vittime di violenza, il MWCD ha promosso, in anni recenti, il sistema dei Centri cosiddetti One Stop (OSC) che svolgono funzioni di protezione e orientamento ai servizi. Tali Centri One Stop, aperti 24 ore ogni giorno, secondo le Linee guida (61) MWCD sono chiamati a facilitare l’accesso ai seguenti servizi: – emergenza e primo soccorso, quali servizi sanitari (62) e di polizia, nonché i servizi gestiti dalla linea telefonica 108 (numero unico per le emergenze, attivo in alcuni Stati o Territori della Federazione) e ad altri numeri di emergenza;
Prevenzione e protezione. (Vedi accordo di rinnovo in nota)