Prevenzione e protezione Clausole campione

Prevenzione e protezione. Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente del lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere princìpi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione aziendale che di tutto il personale dipendente. Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e, a garanzia, altresì, dell’ambiente esterno e dei cittadini utenti. Le Aziende provvedono alla nomina del medico competente il quale, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riservate dal vigente art. 25 del d.gls. n. 81/2008, assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove previsto per legge, le visite mediche dei lavoratori, per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire in Azienda.
Prevenzione e protezione. Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente del lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione aziendale che di tutto il personale dipendente. Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni e misure adottate e previste in ogni luogo di lavoro per evitare e diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente, a garanzia, altresì, dei cittadini utenti e dell’ambiente esterno. Le Aziende provvedono alla nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del suo Responsabile per l’adempimento dei compiti di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 81/2008, nonché del medico competente il quale, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riservate dal vigente art. 25 del D.lgs. n. 81/2008, assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove previsto per legge, le visite mediche dei lavoratori previste dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008, per i quali istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da conservare in Azienda. Le Aziende verificheranno le conseguenze applicative, nello specifico settore, del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (c.d. Decreto Palchi) che contiene le disposizioni sulla prevenzione e protezione dei lavoratori negli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e nelle manifestazioni fieristiche.
Prevenzione e protezione. Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente del lavoro, la sicurezza sul lavoro devono essere elemento fondamentale delle politiche e dei comportamenti organizzativi e operativi degli Enti. • Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e a garanzia altresì dell'ambiente esterno. utenti. • Gli Enti provvedono, alla nomina del medico competente, che assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove necessario, le visite mediche dei lavoratori, per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la relativa struttura lavorativa.
Prevenzione e protezione. (ex art. 48)
Prevenzione e protezione. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Prevenzione e protezione. Il Gestore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione della concessione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano a esclusivo carico del Gestore. Il Gestore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Concedente, assumendosene ogni relativa alea. In considerazione di quanto sopra, il Gestore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Società Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione. Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Concedente e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla loro esecuzione. Il personale del Gestore potrà accedere nella sede della Società Concedente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, ivi comprese quelle indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), fermo restando che sarà cura ed onere del Gestore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le attività da svolgersi presso tale sede devono essere eseguite dal gestore senza interferire nel normale lavoro degli uffici e nel rispetto delle fasce orarie indicate al precedente paragrafo 2.8. Il Gestore prende atto che, nel corso dell’esecuzione del Servizio, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Concedente e/o da terzi da questi autorizzati. Il Gestore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. In considerazione di quanto sopra, il Gestore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personal...
Prevenzione e protezione. DI SERVIZIO RESPONSABILE RECAPITO POSTA ELETTRONICA ALTRO
Prevenzione e protezione. Per quanto riguarda gli adempimenti di all’art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell’appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell’Allegato n. 7 “Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare” che fa parte integrante del presente capitolato speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda ULSS 7. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto. Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall’appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un’adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.
Prevenzione e protezione. 1. Il Collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto prende atto delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza relative ai luoghi di lavoro, adottate nei locali del Committente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e si impegna a rispettare le prescrizioni adottate.