Ambito di operatività del contratto. La copertura prestata dalla presente Polizza Convenzione è valida per tutto il periodo di permanenza all’estero connesso all’attività lavorativa, compresi i giorni necessari all’effettuazione dei viaggi per il raggiungimento della Sede di lavoro all’estero, il soggiorno in Sede prima dell’assunzione ed i viaggi per il rientro sul territorio nazionale. Si fa salvo, tuttavia, quanto previsto al successivo art. 4. Non interrompono il diritto all’assistenza sanitaria eventuali periodi di permanenza all’estero prima del viaggio di trasferimento ad altra Sede o del rientro sul territorio nazionale dovuti a giustificati e comprovati motivi che ritardino il trasferimento od il rimpatrio. Tali motivi devono essere debitamente attestati dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare territorialmente competente. Non interrompono ugualmente il diritto alla copertura prestata dalla presente polizza eventuali periodi di permanenza in paesi diversi da quello di servizio connessi con viaggi di servizio ed i periodi di congedo degli assicurati in qualunque paese del mondo purché si tratti di infortunio avvenuto in tale periodo o di malattia di improvvisa insorgenza e le cui cure si dovessero rendere necessarie in una situazione di urgenza. La garanzia è operante: • per tutti gli assicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto, o che dovessero in seguito sopravvenire. Sono pertanto incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni verificatesi nell’anno assicurativo, oppure in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata senza interruzione. • per le spese mediche sostenute nel Paese dove l’Assicurato presta servizio, fatto salvo quanto successivamente previsto per l’Italia. Qualora il Contraente sia assegnato ad una Sede in cui si applica l’art. 7 del D.P.R. 306/1991, i componenti del nucleo familiare possono essere inclusi nella copertura assicurativa solo se vivono stabilmente in Italia quando non convivono con il Contraente nella Sede di servizio. Per tali assicurati, in Italia, la copertura prestata dalla presente polizza agisce esclusivamente in forma integrativa rispetto ai costi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, garantendo cioè il solo rimborso dei Ticket. - nel caso in cui si sia reso necessario un trasferimento sanitario, ai sensi del successivo art. 1 lettera F della Sezione II-A); - qualora nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio si riscontri inadeguatezza delle strutture sanitarie e/o insufficienza di competenze medico-specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove la Sede sia sprovvista di tale figura, la dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, in sua assenza, dal Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla Società in occasione della richiesta di rimborso delle relative spese mediche.
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Samples: Polizza Convenzione
Ambito di operatività del contratto. La copertura prestata dalla presente Polizza Convenzione è valida per tutto il periodo di permanenza all’estero connesso all’attività lavorativa, compresi i giorni necessari all’effettuazione dei viaggi per il raggiungimento della Sede di lavoro all’estero, il soggiorno in Sede prima dell’assunzione ed i viaggi per il rientro sul territorio nazionale. Si fa salvo, tuttavia, salvo tuttavia quanto previsto al successivo art. 4. Non interrompono il diritto all’assistenza sanitaria eventuali periodi di permanenza all’estero prima del viaggio di trasferimento ad altra Sede o del rientro sul territorio nazionale dovuti a giustificati e comprovati motivi che ritardino il trasferimento od il rimpatrio. Tali motivi devono essere debitamente attestati dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare territorialmente competente. Non interrompono ugualmente il diritto alla copertura prestata dalla presente polizza eventuali periodi di permanenza in paesi diversi da quello di servizio connessi con viaggi di servizio ed i periodi di congedo degli assicurati in qualunque paese del mondo purché si tratti di infortunio avvenuto in tale periodo o di malattia di improvvisa insorgenza e le cui cure si dovessero rendere necessarie in una situazione di urgenza. La garanzia è operante: • per tutti gli assicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto, o che dovessero in seguito sopravvenire. Sono pertanto incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni verificatesi nell’anno assicurativo, oppure in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata senza interruzione. ; • per le spese mediche sostenute nel Paese dove l’Assicurato presta servizio, fatto salvo quanto successivamente previsto per l’Italia. Qualora il Contraente sia assegnato ad una Sede in cui si applica l’art. 7 del D.P.R. DPR 306/1991, i componenti del nucleo familiare possono essere inclusi nella copertura assicurativa solo se vivono stabilmente in Italia quando non convivono con il Contraente nella Sede di servizio. Per tali assicurati, in Italia, assicurati la copertura prestata dalla presente polizza agisce esclusivamente in forma integrativa rispetto ai costi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, garantendo cioè il solo rimborso dei Ticket. - nel caso in cui si sia reso necessario un trasferimento sanitario, ai sensi del successivo art. 1 lettera F della Sezione II-A); - qualora nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio si riscontri inadeguatezza delle strutture sanitarie e/o insufficienza di competenze medico-specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove la Sede sia sprovvista di tale figura, la dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, in sua assenza, dal Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla Società in occasione della richiesta di rimborso delle relative spese mediche.
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Samples: Insurance Agreement
Ambito di operatività del contratto. La copertura prestata Alle condizioni normative di garanzia previste dalla presente Polizza Convenzione è valida per tutto il periodo data facoltà all’Assicurato, titolare-iscritto alla stessa Polizza Convenzione, di permanenza all’estero connesso all’attività lavorativaestendere la copertura Rimborso Spese di Cura ed Assistenza ad altri soggetti non rientranti nella definizione di Nucleo Familiare di cui all’art. 1 - Sezione I, compresi i giorni necessari all’effettuazione dei viaggi per il raggiungimento della Sede di lavoro all’estero, il soggiorno in Sede prima dell’assunzione ed i viaggi per il rientro sul territorio nazionale. Si fa salvo, tuttavia, quanto previsto al successivo art. 4. Non interrompono il diritto all’assistenza sanitaria eventuali periodi di permanenza all’estero prima del viaggio di trasferimento ad altra Sede o del rientro sul territorio nazionale dovuti con costo a giustificati e comprovati motivi che ritardino il trasferimento od il rimpatrio. Tali motivi devono essere debitamente attestati dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare territorialmente competente. Non interrompono ugualmente il diritto alla copertura prestata dalla presente polizza eventuali periodi di permanenza in paesi diversi da quello di servizio connessi con viaggi di servizio ed i periodi di congedo degli assicurati in qualunque paese del mondo purché si tratti di infortunio avvenuto in tale periodo o di malattia di improvvisa insorgenza e proprio totale carico secondo le cui cure si dovessero rendere necessarie in una situazione di urgenza. La garanzia è operanteseguenti modalità: • per tutti gli assicurati, indipendentemente PERSONE ASSICURATE: i familiari dell’Assicurato-titolare diversi dalle loro condizioni persone indicate nella definizione di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto, o che dovessero in seguito sopravvenire. Sono pertanto incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni verificatesi nell’anno assicurativo, oppure in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata senza interruzione. • per le spese mediche sostenute nel Paese dove l’Assicurato presta servizio, fatto salvo quanto successivamente previsto per l’Italia. Qualora il Contraente sia assegnato ad una Sede in cui si applica l’art. 7 del D.P.R. 306/1991, i componenti del nucleo familiare possono essere inclusi nella copertura assicurativa solo se vivono stabilmente in Italia quando non convivono con il Contraente nella Sede di servizio. Per tali assicurati, in Italia, la copertura prestata dalla presente polizza agisce esclusivamente in forma integrativa rispetto ai costi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, garantendo cioè il solo rimborso dei Ticket. - nel caso in cui si sia reso necessario un trasferimento sanitario, ai sensi del successivo Nucleo Familiare (art. 1 lettera F – Sez. I della Sezione II-A); - qualora nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio si riscontri inadeguatezza delle strutture sanitarie Polizza Convenzione) intesi quali coniuge, figli, e convivente more uxorio non a carico, genitori, fratelli e/o insufficienza sorelle nonché il personale domestico tutti effettivamente conviventi nella stessa Sede estera con l’Assicurato- titolare che si obbliga pertanto a trasmettere, unitamente alla relativa modulistica per l’inclusione, anche il relativo stato di competenze medicofamiglia o autocertificazione di convivenza. • MASSIMALI ASSICURATI PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA POLIZZA CONVENZIONE: i massimali previsti per anno e nucleo familiare dalla presente Polizza Convenzione si intendono estesi anche alle persone conviventi con l’assicurato-specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove titolare presso la Sede sia sprovvista estera e dichiarate nel modulo di adesione facoltativa. • OPERATIVITA' DELLE GARANZIE: i soggetti che aderiscono alla presente Polizza Aggiuntiva, di età superiore a 50 anni, devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il Questionario Anamnestico unitamente alla modulistica per l’adesione, da trasmettere al broker Aon Spa di Roma a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx o telefax al n. 06/77276275 ; per le patologie dichiarate nel detto Questionario la copertura assicurativa sarà operante alle condizioni della presente polizza, ma con un periodo di carenza di 120 giorni dal giorno di decorrenza dell’adesione. • ETA’ MASSIMA DI INGRESSO: 74 anni. • ETA’ MASSIMA ASSICURABILE: 75 anni. Per gli assicurati che tuttavia raggiungono tale figuralimite di età, la dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale indicata in sua assenza, dal Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla Società in occasione della richiesta ciascun Certificato di rimborso delle relative spese medicheAssicurazione.
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Samples: Insurance Agreement
Ambito di operatività del contratto. La copertura L’assicurazione è prestata dalla presente Polizza Convenzione è valida a favore dei Dipendenti della FINCALABRA S.p.A., nonché per tutto il periodo tutti quelli assunti in corso di permanenza all’estero connesso all’attività lavorativavalidità del contratto stesso. In corso di contratto, compresi i giorni necessari all’effettuazione dei viaggi per il raggiungimento della Sede di lavoro all’esteroFINCALABRA S.p.A. può, il soggiorno in Sede prima dell’assunzione ed i viaggi per il rientro sul territorio nazionale. Si fa salvo, tuttavia, quanto previsto al successivo art. 4. Non interrompono il diritto all’assistenza sanitaria eventuali periodi di permanenza all’estero prima del viaggio di trasferimento ad altra Sede o del rientro sul territorio nazionale dovuti a giustificati e comprovati motivi che ritardino il trasferimento od il rimpatrio. Tali motivi devono essere debitamente attestati dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare territorialmente competente. Non interrompono ugualmente il diritto alla copertura prestata dalla presente polizza eventuali periodi di permanenza in paesi diversi da quello di servizio connessi con viaggi di servizio ed i periodi di congedo degli assicurati in qualunque paese momento, modificare l’elenco degli Assicurati, con conseguente rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione del mondo purché si tratti rateo di infortunio avvenuto premio pagato e non goduto, fatte salve le imposte di legge. Le esclusioni verranno gestite di volta in tale periodo o volta con la relativa restituzione del premio in sede di malattia di improvvisa insorgenza e le cui cure si dovessero rendere necessarie in una situazione di urgenzaregolazione premio annua. Al fine dell’identificazione degli Assicurati, faranno fede gli atti documentali del Contraente. La garanzia è operante: • per tutti indistintamente gli assicuratiAssicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e e/o da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contrattocontratto e/o alla data di ingresso in garanzia, o che dovessero in seguito sopravvenire. Sono ; pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivantipolizza e/o l’ingresso in garanzia purché non conosciute all’Assicurato; • per gli infortuni verificatisi successivamente alla data di stipula del presente contratto e/o di ingresso in garanzia dell’Assicurato. Si precisa che, sono comprese anche le spese mediche sostenute a seguito di relative ad infortuni verificatesi nell’anno assicurativo, oppure in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata senza interruzione. • per avvenuti PRIMA della stipula del contratto e si intendono altresì comprese le spese mediche sostenute nel Paese dove l’Assicurato presta servizio, fatto salvo quanto successivamente previsto per l’Italia. Qualora il Contraente sia assegnato ad una Sede in cui si applica l’art. 7 del D.P.R. 306/1991, i componenti del nucleo familiare possono essere inclusi nella copertura assicurativa solo se vivono stabilmente in Italia quando non convivono con il Contraente nella Sede di servizio. Per tali assicurati, in Italia, la copertura prestata dalla presente polizza agisce esclusivamente in forma integrativa rispetto ai costi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, garantendo cioè il solo rimborso dei Ticket. - nel caso in cui si sia reso necessario un trasferimento sanitario, ai sensi del successivo art. 1 lettera F della Sezione II-A); - qualora nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio si riscontri inadeguatezza delle strutture sanitarie e/o insufficienza di competenze medico-specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove la Sede sia sprovvista di tale figura, la dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, in sua assenza, dal Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla Società in occasione della richiesta di rimborso delle relative spese medichealle malattie pregresse recidivanti.
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Ambito di operatività del contratto. La copertura prestata dalla presente Polizza Convenzione è valida per tutto il periodo di permanenza all’estero connesso all’attività lavorativa, compresi i giorni necessari all’effettuazione dei viaggi per il raggiungimento della Sede di lavoro all’estero, il soggiorno in Sede prima dell’assunzione ed i viaggi per il rientro sul territorio nazionale. Si fa salvo, tuttavia, salvo tuttavia quanto previsto al successivo art. 4. Non interrompono il diritto all’assistenza sanitaria eventuali periodi di permanenza all’estero prima del viaggio di trasferimento ad altra Sede o del rientro sul territorio nazionale dovuti a giustificati e comprovati motivi che ritardino il trasferimento od il rimpatrio. Tali motivi devono essere debitamente attestati dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare territorialmente competente. Non interrompono ugualmente il diritto alla copertura prestata dalla presente polizza eventuali periodi di permanenza in paesi diversi da quello di servizio connessi con viaggi di servizio ed i periodi di congedo degli assicurati in qualunque paese del mondo purché si tratti di infortunio avvenuto in tale periodo o di malattia di improvvisa insorgenza e le cui cure si dovessero rendere necessarie in una situazione di urgenza. La garanzia è operante: • per tutti gli assicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto, o che dovessero in seguito sopravvenire. Sono pertanto incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni verificatesi nell’anno assicurativo, oppure in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata senza interruzione. • per le spese mediche sostenute nel Paese dove l’Assicurato presta servizio, fatto salvo quanto successivamente previsto per l’Italia. Qualora il Contraente sia assegnato ad una Sede in cui si applica l’art. 7 del D.P.R. DPR 306/1991, i componenti del nucleo familiare possono essere inclusi nella copertura assicurativa solo se vivono stabilmente in Italia quando non convivono con il Contraente nella Sede di servizio. Per tali assicurati, in Italia, assicurati la copertura prestata dalla presente polizza agisce esclusivamente in forma integrativa rispetto ai costi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, garantendo cioè il solo rimborso dei Ticket. - nel caso in cui si sia reso necessario un trasferimento sanitario, ai sensi del successivo art. 1 lettera F della Sezione II-A); - qualora nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio si riscontri inadeguatezza delle strutture sanitarie e/o insufficienza di competenze medico-specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove la Sede sia sprovvista di tale figura, la dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, in sua assenza, dal Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla Società in occasione della richiesta di rimborso delle relative spese mediche.
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