Common use of Ambito di operatività del contratto Clause in Contracts

Ambito di operatività del contratto. L’assicurazione è prestata a favore dei Dipendenti della FINCALABRA S.p.A., nonché per tutti quelli assunti in corso di validità del contratto stesso. In corso di contratto, FINCALABRA S.p.A. può, in qualunque momento, modificare l’elenco degli Assicurati, con conseguente rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione del rateo di premio pagato e non goduto, fatte salve le imposte di legge. Le esclusioni verranno gestite di volta in volta con la relativa restituzione del premio in sede di regolazione premio annua. Al fine dell’identificazione degli Assicurati, faranno fede gli atti documentali del Contraente. La garanzia è operante: • per tutti indistintamente gli Assicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e/o da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto e/o alla data di ingresso in garanzia, che dovessero in seguito sopravvenire; pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e/o l’ingresso in garanzia purché non conosciute all’Assicurato; • per gli infortuni verificatisi successivamente alla data di stipula del presente contratto e/o di ingresso in garanzia dell’Assicurato. Si precisa che, sono comprese anche le spese mediche relative ad infortuni avvenuti PRIMA della stipula del contratto e si intendono altresì comprese le spese mediche relative alle malattie pregresse recidivanti.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rimborso Spese Mediche

Ambito di operatività del contratto. L’assicurazione Alle condizioni normative di garanzia previste dalla presente Polizza Convenzione è prestata a favore dei Dipendenti della FINCALABRA S.p.A.data facoltà all’Assicurato, nonché per tutti quelli assunti in corso titolare-iscritto alla stessa Polizza Convenzione, di validità del contratto stessoestendere la copertura Rimborso Spese di Cura ed Assistenza ad altri soggetti non rientranti nella definizione di Nucleo Familiare di cui all’art. In corso di contratto, FINCALABRA S.p.A. può, in qualunque momento, modificare l’elenco degli Assicurati1 - Sezione I, con conseguente rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione del rateo di premio pagato e non goduto, fatte salve costo a proprio totale carico secondo le imposte di legge. Le esclusioni verranno gestite di volta in volta con la relativa restituzione del premio in sede di regolazione premio annua. Al fine dell’identificazione degli Assicurati, faranno fede gli atti documentali del Contraente. La garanzia è operanteseguenti modalità: • per tutti indistintamente gli AssicuratiPERSONE ASSICURATE: i familiari dell’Assicurato-titolare diversi dalle persone indicate nella definizione di Nucleo Familiare (art. 1 – Sez. I della Polizza Convenzione) intesi quali coniuge, indipendentemente dalle loro condizioni di salute figli, e convivente more uxorio non a carico, genitori, fratelli e/o da eventuali pregresse minorazioni fisiche sorelle nonché il personale domestico tutti effettivamente conviventi nella stessa Sede estera con l’Assicurato- titolare che si obbliga pertanto a trasmettere, unitamente alla relativa modulistica per l’inclusione, anche il relativo stato di famiglia o mutilazioni delle quali risultassero affetti all’atto della stipula del autocertificazione di convivenza. • MASSIMALI ASSICURATI PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA POLIZZA CONVENZIONE: i massimali previsti per anno e nucleo familiare dalla presente contratto e/o alla data di ingresso in garanzia, che dovessero in seguito sopravvenire; pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e/o l’ingresso in garanzia purché non conosciute all’Assicurato; • per gli infortuni verificatisi successivamente alla data di stipula del presente contratto e/o di ingresso in garanzia dell’Assicurato. Si precisa che, sono comprese anche le spese mediche relative ad infortuni avvenuti PRIMA della stipula del contratto e Polizza Convenzione si intendono altresì comprese le spese mediche relative estesi anche alle malattie pregresse recidivantipersone conviventi con l’assicurato-titolare presso la Sede estera e dichiarate nel modulo di adesione facoltativa. • ETA’ MASSIMA DI INGRESSO: 79anni. • ETA’ MASSIMA ASSICURABILE: 80 anni. Per gli assicurati che tuttavia raggiungono tale limite di età, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale indicata in ciascun Certificato di Assicurazione.

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Ambito di operatività del contratto. L’assicurazione La copertura prestata dalla presente Polizza Convenzione è valida per tutto il periodo di permanenza all’estero connesso all’attività lavorativa, compresi i giorni necessari all’effettuazione dei viaggi per il raggiungimento della Sede di lavoro all’estero, il soggiorno in Sede prima dell’assunzione ed i viaggi per il rientro sul territorio nazionale. Si fa salvo tuttavia quanto previsto al successivo art. 4. Non interrompono il diritto all’assistenza sanitaria eventuali periodi di permanenza all’estero prima del viaggio di trasferimento ad altra Sede o del rientro sul territorio nazionale dovuti a giustificati e comprovati motivi che ritardino il trasferimento od il rimpatrio. Tali motivi devono essere debitamente attestati dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare territorialmente competente. Non interrompono ugualmente il diritto alla copertura prestata a favore dei Dipendenti della FINCALABRA S.p.A., nonché per tutti quelli assunti dalla presente polizza eventuali periodi di permanenza in corso paesi diversi da quello di validità del contratto stesso. In corso servizio connessi con viaggi di contratto, FINCALABRA S.p.A. può, servizio ed i periodi di congedo degli assicurati in qualunque momento, modificare l’elenco degli Assicurati, con conseguente rimborso da parte della Compagnia paese del mondo purché si tratti di Assicurazione del rateo infortunio avvenuto in tale periodo o di premio pagato malattia di improvvisa insorgenza e non goduto, fatte salve le imposte cui cure si dovessero rendere necessarie in una situazione di legge. Le esclusioni verranno gestite di volta in volta con la relativa restituzione del premio in sede di regolazione premio annua. Al fine dell’identificazione degli Assicurati, faranno fede gli atti documentali del Contraenteurgenza. La garanzia è operante: • per tutti indistintamente gli Assicuratiassicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e/o e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto e/contratto, o alla data di ingresso in garanzia, che dovessero in seguito sopravvenire; . Sono pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni verificatesi nell’anno assicurativo, oppure in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata senza interruzione. • per le spese mediche sostenute nel Paese dove l’Assicurato presta servizio, fatto salvo quanto successivamente previsto per l’Italia. Qualora il Contraente sia assegnato ad una Sede in cui si applica l’art. 7 del DPR 306/1991, i componenti del nucleo familiare possono essere inclusi nella copertura assicurativa solo se vivono stabilmente in Italia quando non convivono con il Contraente nella Sede di servizio. Per tali assicurati la copertura prestata dalla presente polizza agisce esclusivamente in forma integrativa rispetto ai costi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, garantendo cioè il solo rimborso dei Ticket. - nel caso in cui si sia reso necessario un trasferimento sanitario, ai sensi del successivo art. 1 lettera F della Sezione II-A); - qualora nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio si riscontri inadeguatezza delle strutture sanitarie e/o l’ingresso insufficienza di competenze medico-specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove la Sede sia sprovvista di tale figura, la dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, in garanzia purché non conosciute all’Assicurato; • per gli infortuni verificatisi successivamente sua assenza, dal Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla data Società in occasione della richiesta di stipula del presente contratto e/o di ingresso in garanzia dell’Assicurato. Si precisa che, sono comprese anche le rimborso delle relative spese mediche relative ad infortuni avvenuti PRIMA della stipula del contratto e si intendono altresì comprese le spese mediche relative alle malattie pregresse recidivantimediche.

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Ambito di operatività del contratto. L’assicurazione La copertura prestata dalla presente Polizza Convenzione è valida per tutto il periodo di permanenza all’estero connesso all’attività lavorativa, compresi i giorni necessari all’effettuazione dei viaggi per il raggiungimento della Sede di lavoro all’estero, il soggiorno in Sede prima dell’assunzione ed i viaggi per il rientro sul territorio nazionale. Si fa salvo, tuttavia, quanto previsto al successivo art. 4. Non interrompono il diritto all’assistenza sanitaria eventuali periodi di permanenza all’estero prima del viaggio di trasferimento ad altra Sede o del rientro sul territorio nazionale dovuti a giustificati e comprovati motivi che ritardino il trasferimento od il rimpatrio. Tali motivi devono essere debitamente attestati dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare territorialmente competente. Non interrompono ugualmente il diritto alla copertura prestata a favore dei Dipendenti della FINCALABRA S.p.A., nonché per tutti quelli assunti dalla presente polizza eventuali periodi di permanenza in corso paesi diversi da quello di validità del contratto stesso. In corso servizio connessi con viaggi di contratto, FINCALABRA S.p.A. può, servizio ed i periodi di congedo degli assicurati in qualunque momento, modificare l’elenco degli Assicurati, con conseguente rimborso da parte della Compagnia paese del mondo purché si tratti di Assicurazione del rateo infortunio avvenuto in tale periodo o di premio pagato malattia di improvvisa insorgenza e non goduto, fatte salve le imposte cui cure si dovessero rendere necessarie in una situazione di legge. Le esclusioni verranno gestite di volta in volta con la relativa restituzione del premio in sede di regolazione premio annua. Al fine dell’identificazione degli Assicurati, faranno fede gli atti documentali del Contraenteurgenza. La garanzia è operante: • per tutti indistintamente gli Assicuratiassicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e/o e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto e/contratto, o alla data di ingresso in garanzia, che dovessero in seguito sopravvenire; . Sono pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni verificatesi nell’anno assicurativo, oppure in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata senza interruzione. • per le spese mediche sostenute nel Paese dove l’Assicurato presta servizio, fatto salvo quanto successivamente previsto per l’Italia. Qualora il Contraente sia assegnato ad una Sede in cui si applica l’art. 7 del D.P.R. 306/1991, i componenti del nucleo familiare possono essere inclusi nella copertura assicurativa solo se vivono stabilmente in Italia quando non convivono con il Contraente nella Sede di servizio. Per tali assicurati, in Italia, la copertura prestata dalla presente polizza agisce esclusivamente in forma integrativa rispetto ai costi delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, garantendo cioè il solo rimborso dei Ticket. - nel caso in cui si sia reso necessario un trasferimento sanitario, ai sensi del successivo art. 1 lettera F della Sezione II-A); - qualora nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio si riscontri inadeguatezza delle strutture sanitarie e/o l’ingresso insufficienza di competenze medico-specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove la Sede sia sprovvista di tale figura, la dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, in garanzia purché non conosciute all’Assicurato; • per gli infortuni verificatisi successivamente sua assenza, dal Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla data Società in occasione della richiesta di stipula del presente contratto e/o di ingresso in garanzia dell’Assicurato. Si precisa che, sono comprese anche le rimborso delle relative spese mediche relative ad infortuni avvenuti PRIMA della stipula del contratto e si intendono altresì comprese le spese mediche relative alle malattie pregresse recidivantimediche.

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