Common use of Ambito ed iniziativa per la costituzione Clause in Contracts

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determina- to da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali fir- matarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, e che siano firma- tarie del CCNL*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio uni- versale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Ai fini dell’elezione dei componenti RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio pro- porzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti suffi- ciente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di pa- xxxx di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di ge- nere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU R.S.U. possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno dell'anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determina- to da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nonché nell’impresa nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni Associazioni sindacali fir- matarie firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firma- tarie firmatarie del CCNLc.c.n.l. (*). In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSUR.S.U., nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL c.c.n.l. in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza Rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSUR.S.U. La R.S.U. è composta per 2/3 da rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Associazioni firmatarie del c.c.n.l. Alla costituzione della RSU si procede applicato, e la relativa copertura avviene mediante elezione a suffragio uni- versale ed a scrutinio segreto tra o designazione. La ripartizione dei posti nella R.S.U. avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrenticoncorrono sia per quella riservata ai sindacati che abbiano stipulato il c.c.n.l. Ai fini dell’elezione dei componenti RSU, il numero applicato. Il 67% dei seggi (2/3) sarà ripartitoassegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, secondo il criterio pro- porzionalee per gli eventuali seggi residui, con applicazione del metodo dei in base ai resti inutilizzati più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno conseguito un riportato il maggior numero di voti suffi- ciente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di pa- xxxx di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto dalle Associazioni sindacali che abbiano stipulato il c.c.n.l. applicato nell'azienda, in relazione all’ordine nella listaproporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA si impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota. Qualora una Organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/trici non avrà diritto alla designazione o elezione del proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di ge- neregenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere R.S.U. vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa l'impresa occupi più di 15 dipendenti, nonché nell'impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determina- to da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti anche se ciascun luogo di lavoro, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente consideratasingolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni ad iniziative delle Associazioni sindacali fir- matarie firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firma- tarie firmatarie del CCNL*c.c.n.l. In ogni caso applicato nell'unità produttiva ovvero le XX.XX. firmatarie Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, Parte 2, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. sottoscritto il c.c.n.l. applicato. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra15 dipendenti, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL dai cc.cc.nn.l. in materia di R.S.A. rappresentanza sindacale. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come soprarinnovi, l’iniziativa l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSUR.S.U. La R.S.U. è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole FISBA, FLAI e UILA, firmatarie del c.c.n.l. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella R.S.U. avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quella riservata a suffragio uni- versale ed a scrutinio segreto tra liste concorrentiFISBA, FLAI e UILA. Ai fini dell’elezione dei componenti RSU, il numero Il 67% dei seggi (2/3) sarà ripartitoassegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, secondo il criterio pro- porzionalee per gli eventuali seggi residui, con applicazione del metodo dei in base ai resti inutilizzati più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno conseguito un riportato il maggior numero di voti suffi- ciente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di pa- xxxx di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da FISBA, FLAI e UILA, in relazione all’ordine nella listaproporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA si impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota. Qualora una Organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di ge- neregenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali al punto B) (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica della R.S.U. è così definita: - 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipendenti; - 4 Rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 dipendenti; - 5 Rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200 dipendenti; - 6 Rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300 dipendenti; - 9 Rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 450 dipendenti; - 10 Rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 dipendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell'organigramma dell'impresa o dell'unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata di attuazione del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU R.S.U. possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’mpre- sa l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno dell'anno precedente, inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo determina- to da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nonché nell’impresa nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolar- mente singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni Associazioni sindacali fir- matarie firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firma- tarie firmatarie del CCNL*c.c.n.l. (1). In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSUR.S.U., nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e a 4.050 giornate dichiarate nell’anno nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL dai cc.cc.nn.l. in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza Rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSUR.S.U. La R.S.U. è composta per 2/3 da rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Associazioni firmatarie del c.c.n.l. Alla costituzione della RSU si procede applicato, e la relativa copertura avviene mediante elezione a suffragio uni- versale ed a scrutinio segreto tra o designazione. La ripartizione dei posti nella R.S.U. avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrenticoncorrono sia per quella riservata ai sindacati che abbiano stipulato il c.c.n.l. Ai fini dell’elezione dei componenti RSU, il numero applicato. Il 67% dei seggi (2/3) sarà ripartitoassegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, secondo il criterio pro- porzionalee per gli eventuali seggi residui, con applicazione del metodo dei in base ai resti inutilizzati più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno conseguito un riportato il maggior numero di voti suffi- ciente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di pa- xxxx di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto dalle Associazioni sindacali che abbiano stipulato il c.c.n.l. applicato nell'azienda, in relazione all’ordine nella listaproporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA si impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota. Qualora il collegio sia unico, non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 3, ma siano presenti impiegati e quadri, la quota del 33% sarà designata da FISBA, FLAI, UILA. In entrambi i casi, qualora una Organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del proprio componente. In caso invece sia costituita l'area elettorale impiegati e quadri in base all'art. 3, il terzo riservato alle XX.XX. confederali si applica esclusivamente all'area elettorale operaia e sarà designato da FISBA, FLAI, UILA. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di ge- neregenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Si costituirà una specifica area elettorale per gli impiegati e quadri comunque, a partire dalla presenza in azienda di più di 5 impiegati e quadri. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.

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