Common use of Ambito ed iniziativa per la costituzione Clause in Contracts

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi più di 15 dipendenti, nonchè nell’impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le as- sociazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si del punto 4, parte 2ª, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi le normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza sin- dacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Fisba, Flai e Uila, firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxx, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la riservata a Fisba, Flai e Uila. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da Fisba, Flai e Uila, in proporzione ai voti ottenuti. Fisba, Flai e Uila si impegnano a ri- spettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- ta. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di gene- re, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d’intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collet- tivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica del- la RSU è così definita: • 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipen- denti; • 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 di- pendenti; • 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200 di- pendenti; • 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300 di- pendenti; • 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 450 di- pendenti; • 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 di- pendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell’organi- gramma dell’impresa o dell’unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata di attuazione del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi l'azienda occupi più di 15 dipendenti, nonchè nell’impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità nell'unità produttiva ovvero le as- sociazioni associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si sensi del punto 4, parte 2a, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. Nelle imprese unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi applicarsi le normative previste dai dal CCNL in materia di rappresentanza sin- dacalesindacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Fisba, Flai e Uila, organizzazioni firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti seggi nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxxottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la quella riservata a Fisba, Flai e Uilaalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine nell'ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da Fisba, Flai e Uila, dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL in proporzione ai voti ottenutiottenuti a partire dai primi dei non eletti. FisbaFISBA, Flai FLAI e Uila UILA si impegnano a ri- spettare rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- taquota. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di gene- regenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d’intesa d'intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collet- tivi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica del- la della RSU è così definita: • 3 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipen- denti; • 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 di- pendenti50 dipendenti; • 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200 di- pendenti; • 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300 di- pendenti; • 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 450 di- pendenti; • 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 di- pendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell’organi- gramma dell’impresa o dell’unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata più di attuazione del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essa50 dipendenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi l'impresa occupi più di 15 dipendenti, nonchè nell’impresa nonché nell'impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve iniziative delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità nell'unità produttiva ovvero le as- sociazioni associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si sensi del punto 4, parte , a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XXOO.SS. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. R.S.A. Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi applicarsi le normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza sin- dacalesindacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Fisba, Flai e Uila, firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxxottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la quella riservata a Fisba, Flai e Uila. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine nell'ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da Fisba, Flai e Uila, in proporzione ai voti ottenuti. FisbaFISBA, Flai FLAI e Uila UILA si impegnano a ri- spettare rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- taquota. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di gene- regenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra all'altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d’intesa protocollo d'intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collet- tivi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica del- la della RSU è così definita: 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipen- dentidipendenti; 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 di- pendenti; • 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200 di- pendenti; • 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300 di- pendenti; • 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 450 di- pendenti; • 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 di- pendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell’organi- gramma dell’impresa o dell’unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata di attuazione del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essa.dipendenti;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi occupi più di 15 dipendenti, nonchè nell’impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo protocollo 23 luglio Luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le as- sociazioni associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si sensi del punto 4, parte 2, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. Nelle R.S.A. nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi applicarsi le normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza sin- dacalesindacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole FisbaFai, Flai e Uila, firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxxottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la quella riservata a FisbaFai, Flai e Uila. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In in ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da FisbaFai, Flai e Uila, in proporzione ai voti ottenuti. FisbaFai, Flai e Uila Xxxx si impegnano a ri- spettare rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- taquota. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi espresi dagli/dalle dale elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di gene- regenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, Qualora per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Numero dei componenti. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo protocollo d’intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collet- tivi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica del- la della RSU è così definita: • 3 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipen- denti75 dipendenti; • 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 di- pendenti; • 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 76 a 200 di- pendenti120 dipendenti; 6 rappresentanti nelle nele unità produttive che occupino da 201 121 a 300 di- pendenti200 dipendenti Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali: sono infatti fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva i seguenti diritti: · diritto di indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative contrattuali; • 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino · diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali. Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge 300/70 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti). Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da 301 a 450 di- pendenti; • 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 di- pendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell’organi- gramma dell’impresa o dell’unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata accordi collettivi di attuazione diverso livello del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essaCCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi l'azienda occupi più di 15 dipendenti, nonchè nell’impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità nell'unità produttiva ovvero le as- sociazioni associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si sensi del punto 4, parte 2a, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. Nelle imprese unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi applicarsi le normative previste dai dal CCNL in materia di rappresentanza sin- dacalesindacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Fisba, Flai e Uila, organizzazioni firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti seggi nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxxottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la quella riservata a Fisba, Flai e Uilaalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine nell'ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da Fisba, Flai e Uila, dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL in proporzione ai voti ottenutiottenuti a partire dai primi dei non eletti. FisbaFISBA, Flai FLAI e Uila UILA si impegnano a ri- spettare rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- taquota. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di gene- regenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d’intesa protocollo d'intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collet- tivi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica del- la della RSU è così definita: • 3 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipen- denti; • 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 di- pendenti50 dipendenti; • 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200 di- pendenti; • 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300 di- pendenti; • 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 450 di- pendenti; • 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 di- pendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell’organi- gramma dell’impresa o dell’unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata più di attuazione del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essa50 dipendenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi occupi più di 15 dipendenti, nonchè nell’impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo protocollo 23 luglio Luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le as- sociazioni associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si sensi del punto 4, parte 2, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. Nelle R.S.A. nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi applicarsi le normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza sin- dacalesindacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole FisbaFai, Flai e Uila, firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxxottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la quella riservata a FisbaFai, Flai e Uila. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In in ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da FisbaFai, Flai e Uila, in proporzione ai voti ottenuti. FisbaFai, Flai e Uila Xxxx si impegnano a ri- spettare rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- taquota. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi espresi dagli/dalle dale elettori/rici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di gene- regenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri. La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, Qualora per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Numero dei componenti. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo protocollo d’intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collet- tivi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica del- la della RSU è così definita: • 3 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipen- denti75 dipendenti; • 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 di- pendenti; • 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 76 a 200 di- pendenti120 dipendenti; 6 rappresentanti nelle nele unità produttive che occupino da 201 121 a 300 di- pendenti200 dipendenti Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali: sono infatti fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva i seguenti diritti: •diritto di indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative contrattuali; • 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino •diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali. Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge 300/70 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti). Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da 301 a 450 di- pendenti; • 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 di- pendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell’organi- gramma dell’impresa o dell’unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata accordi collettivi di attuazione diverso livello del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essaCCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU R.S.U. vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impresa oc- cupi occupi più di 15 dipendenti, nonchè nonché nell’impresa che nel medesimo ambito di attività progettuale occupi più di 15 dipendenti anche se ciascun luogo di lavoro, singolarmente considerato, non raggiunge tali limiti, ad iniziati- ve iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le as- sociazioni associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sen- si sensi del punto 4, parte , a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, ri- nunciano rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A.. Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad ap- plicarsi applicarsi le normative previste dai CCNL in materia di rappresentanza sin- dacalesindacale. Per i successivi rinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU. La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presenta- te presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, men- tre mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Fisba, Flai e Uila, firmatarie del CCNL e del presente accordo. La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti otte- xxxxottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quel- la quella riservata a Fisba, Flai e Uila. Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna ciscuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine di presentazione della lista. Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto da Fisba, Flai e Uila, in proporzione ai voti ottenuti. Fisba, Flai e Uila Xxxx si impegnano a ri- spettare rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quo- taquota. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli/dalle elettori/rici elettrici non avrà diritto alla designazione o elezione del pro- prio proprio componente. Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di gene- regenere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. 2. La ripartizione Ripartizione dei seggi fra gli tra operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addettiquadri. 3. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica. Per gli impiegati va prevista una specifica area elettorale. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d’intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità Numero dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collet- tivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica del- la RSU è così definita: • 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipen- denti; • 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 di- pendenti; • 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200 di- pendenti; • 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300 di- pendenti; • 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 450 di- pendenti; • 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 di- pendenti. A tali fini i lavoratori stagionali saranno computati se inclusi nell’organi- gramma dell’impresa o dell’unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per la durata di attuazione del progetto o quantomeno per un rilevante periodo di essacomponenti.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Di Lavoro