AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL’IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE Clausole campione

AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL’IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE. Le Condizioni Definitive della singola Emissione Obbligazionaria conterranno l’indicazione dell’importo minimo sottoscrivibile, pari al valore nominale di ogni obbligazione (Lotto Minimo di Sottoscrizione), e multipli di tale valore. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’emissione.

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  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 305.816,82 (Euro trecentocinquemilaottocentosedici/82), di cui alla seguente distribuzione: LAVORI , PRESTAZIONI IMPORTI (EURO) a) Lavori e prestazioni a corpo b) Lavori e prestazioni a misura 327.335,65 c) Lavori e prestazioni in economia d) Compenso a corpo e) PER IVA 22% 72.013,84 f) 2% Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 6.546,71 g) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 225,00 h) spese di trasferta e straordinario 20.000,00 i) Oneri prove di laboratorio fissate nel CSA 2.000,00 j) spese di funzionamento 8.500,00 k) Oneri di accesso alla pubblica discarica 3.500,00 l) Spese per caratterizzazione dei rifiuti 2.000,00 m) CSE esterno 7.750,26 n) imprevisti 10.128,54 o) spese pubblicità gara 2.000,00 L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 21.518,83 (Euro ventiunomilacinquecentodiciotto/83), e non è soggetto a ribasso d’asta. Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato: Xxxxxxx a) Colonna b) Colonna c) Colonna (a+b+c) Importo lavori soggetti a ribasso Importo lavori in economia non soggetti a ribasso Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) non soggetti a ribasso TOTALE 1 A misura 305.816,82 21.518,83 327.335,65 IMPORTO TOTALE 305.816,82 .................... 21.518,83 327.335,65 OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE %incid. Qualificaz. obblig. Importi OG1 Classifica II Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole,caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) 100 X 327.335,65 Oneri della sicurezza 21.518,83 327.335,65

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Valutazione sulla produzione complessiva L'attività di ricerca è principalmente orientata alla scienza dei materiali. Le tematiche principali trattate sono lo sviluppo di materiali nanostrutturati e/o compositi per applicazioni elettroniche, optoelettroniche e come sensori caratterizzati da produzione sostenibile. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è chiaramente enucleabile, come testimonia anche il fatto che la candidata è l'autore di riferimento in diversi lavori, dimostrando quindi una buona autonomia della sua personalità scientifica. Forte l'impronta data dalle attività di trasferimento tecnologico. Il giudizio è molto buono. Il Dott. Baldoni presenta un curriculum ricco di esperienze di ricerca internazionali e partecipazione a diversi progetti di ricerca. Il candidato, relativamente giovane, presenta una produzione scientifica ancora limitata. I lavori sono pubblicati su buone riviste quasi tutte appartenenti al primo quartile e con buon IF. I titoli presentati dal candidato meritano un giudizio più che discreto e la produzione scientifica è buona. Il Dott. Baldoni, nel corso del colloquio seminariale, illustra il proprio itinerario intellettuale e l’attività di ricerca in maniera brillante e consapevole; sostiene ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Ammontare dell’appalto L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 149'114.02 oltre IVA. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 4’998.42 (diconsi Euro quattromilanovecentonovantotto/42), nonché l'importo di Euro 144'115.60 (diconsi Euro centoquarantaquattromilacentoquindici/60), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. In fase di Trattativa dovrà essere indicata espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi scorporabili (OS7 - finiture di opere generali di natura edile e tecnica - 28 363,72 € sul totale a base d'asta e OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - 4 220,75 € sul totale a base d'asta), a scelta dell’appaltatore, previa autorizzazione dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. Le SOA non sono esigibili considerato l’ammontare dell’appalto.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.