Annullamento del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di annullamento del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente se la causa dell’annullamento sia una delle seguenti: • morte o ricovero improvviso dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • morte o ricovero improvviso della persona con cui l’Assicurato deve effettuare il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; • quarantena sanitaria obbligatoria imposta all’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; • incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: • per gli anticipi già pagati e non rimborsabili relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti; • per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere dovuti contrattualmente e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Inerenti Viaggi Di Lavoro, www.sns.it, www.sns.it
Annullamento del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €€ 10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di annullamento del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa dell’annullamento del viaggio si verifichi prima della data di partenza prevista e successivamente alla prenotazione del viaggio e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 10. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente se la causa dell’annullamento sia una delle seguenti: • · morte o ricovero improvviso dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • · morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • · morte o ricovero improvviso della persona con cui l’Assicurato deve effettuare il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; • · quarantena sanitaria obbligatoria imposta all’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • · convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; • · incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: • · per gli anticipi già pagati e non rimborsabili relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti; • · per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere dovuti contrattualmente e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti.
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Samples: Capitolato Di Polizza “Assistenza Viaggi Di Lavoro in Ambito Extra Ue”
Annullamento del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di annullamento del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa dell’annullamento del viaggio si verifichi prima della data di partenza prevista e successivamente alla prenotazione del viaggio e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 15. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente se la causa dell’annullamento sia una delle seguenti: • morte o ricovero improvviso dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • morte o ricovero improvviso della persona con cui l’Assicurato deve effettuare il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; • quarantena sanitaria obbligatoria imposta all’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; • incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: • per gli anticipi già pagati e non rimborsabili relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti; • per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere dovuti contrattualmente e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti.
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Samples: www.ogs.it
Annullamento del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) € 7.500,00 per viaggio in caso di annullamento del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa dell’annullamento del viaggio si verifichi prima della data di partenza prevista e successivamente alla prenotazione del viaggio e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 10. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente se la causa dell’annullamento sia una delle seguenti: • · morte o ricovero improvviso dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • · morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • · morte o ricovero improvviso della persona con cui l’Assicurato deve effettuare il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; • · quarantena sanitaria obbligatoria imposta all’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • · convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; • · incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: • · per gli anticipi già pagati e non rimborsabili relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti; • · per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere dovuti contrattualmente e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti.
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