Common use of Apprendistato di alta formazione e ricerca Clause in Contracts

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa oppure ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono Con questa forma di contratto possono essere assunti con tale tipologia assunti, in tutti i settori di apprendistato i attività, pubblici o privati, soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 anni in possesso (ventinove) anni, per attività di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioniprofessioni ordinistiche. All'atto dell'assunzione, il Il datore di lavoro sottoscrive che intenda stipulare tale apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa oppure ente a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare che stabilisce la durata e la modalità di erogazione le modalità, anche temporali, della formazione da svolgere in azienda e a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con apposito decreto. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può può, di norma, essere superiore al 60 60% (sessanta per cento cento) dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia Per le ore di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidateformazione svolte nell’istituzione formativa, il periodo datore di provalavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio salve diverse previsioni dei Contratti Collettivi. La regolamentazione e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore Apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei Datori di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia e dei Lavoratori, le Università, gli Istituti Tecnici e Professionali e altre Istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del contratto di apprendistato lavoro, della formazione, dell’innovazione e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svoltotrasferimento tecnologico.

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Samples: Accordo Interconfederale Sulla Disciplina Dell’apprendistato

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono Le Parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le Parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori. Premesso che: - il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e i l diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia contrattuale strutturata «in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»; - l’articolo 43, sopra richiamato, prevede che «possono essere assunti con tale tipologia il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»; - l’articolo 43 prevede, altresì, che «possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»; - il D. Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all’articolo 45 l’apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che «possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito all’esito del corso annuale integrativo»; - il D. Lgs. La n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all’apprendistato di cui all’art. 43, sia all’apprendistato di cui all’art.45, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»; - il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 226 del 2005. Premesso altresì che: - la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e la durata il diploma professionale, per il certificato di tale tipologia specializzazione tecnica superiore, per attività di apprendistato ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonomeautonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. L'assunzione con tale tipologia 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015; - ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato è finalizzata al conseguimento sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D. Lgs. 81/15 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le Parti convengono sull’opportunità di valorizzare tale impegno: Valutato che: - le Parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello, in virtù dell’integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio universitari nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale di alta formazionecompetenza regionale, compresi i dottorati dell’istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell’alta formazione e per la ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioniutili all’inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa oppure ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.Convengono che:

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Samples: www.fim-cisl.it

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono essere assunti con tale tipologia Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di apprendistato i soggetti alta formazione e ricerca per la formazione di età compresa tra i 18 e i 29 anni figure professionali di alto profilo in possesso grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le parti, pertanto, si impegnano per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le convenzioni stipulate con gli Istituti tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un il certificato di specializzazione tecnica superiore - Apprendistato di alta formazione e ricerca Premesso che: - l'articolo 43, sopra richiamato, prevede che "possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di maturità diploma professionale all'esito quadriennale"; - l'articolo 43 prevede, altresì, che "possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del corso annuale integrativodiploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore"; Premesso altresì che: - gli artt. La regolamentazione 43, comma 7, e la durata 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le parti convengono sull'opportunità di valorizzare tale tipologia impegno; Valutato che: - le parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all'apprendistato di apprendistato è rimessa alle Regioni primo e alle Province autonome. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento terzo livello, in virtù dell'integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l'acquisizione di titoli di studio universitari nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale di alta formazionecompetenza regionale, compresi i dottorati dell'istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell'alta formazione e per la ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioniutili all'inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa oppure ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.Convengono che:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono Le Parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le Parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori. Premesso che: - il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia contrattuale strutturata «in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»; - l’articolo 43, sopra richiamato, prevede che «possono essere assunti con tale tipologia il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»; - l’articolo 43 prevede, altresì, che «possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»; - il D. Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all’articolo 45 l’apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che «possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito all’esito del corso annuale integrativo»; - il D. Lgs. La n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all’apprendistato di cui all’art. 43, sia all’apprendistato di cui all’art.45, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»; - il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 226 del 2005. Premesso altresì che: - la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e la durata il diploma professionale, per il certificato di tale tipologia specializzazione tecnica superiore, per attività di apprendistato ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonomeautonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. L'assunzione con tale tipologia 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015; - ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato è finalizzata al conseguimento sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D. Lgs. 81/15 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le Parti convengono sull’opportunità di valorizzare tale impegno: Valutato che: - le Parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello, in virtù dell’integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio universitari nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale di alta formazionecompetenza regionale, compresi i dottorati dell’istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell’alta formazione e per la ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioniutili all’inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa oppure ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.Convengono che:

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Samples: www.fim.torino.it

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono Con questa forma di contratto possono essere assunti con tale tipologia assunti, in tutti i settori di apprendistato i attività, pubblici o privati, soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 anni in possesso (ventinove) anni, per: - attività di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al ricerca; - conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di ricerca, nonché per il cui all'art. 7 del D.P.C.M. del 25/01/2008; - praticantato per l'accesso alle professioniProfessioni ordinistiche. All'atto dell'assunzione, il Il datore di lavoro sottoscrive che intenda stipulare tale apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa oppure ente a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare che stabilisca la durata e la modalità di erogazione le modalità, anche temporali, della formazione da svolgere in azienda e a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con apposito decreto. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studentericonoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'ar. 2, c. 147, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. del 24 novembre 2006, n. 286. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può può, di norma, essere superiore al 60 60% (sessanta per cento cento) dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia Per le ore di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidateformazione svolte presso l’istituzione formativa, il periodo datore di provalavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio salva diversa previsione contrattuale. La regolamentazione e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore Apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei Datori di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia e dei Lavoratori, le Università, gli Istituti Tecnici e Professionali e altre Istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del contratto di apprendistato lavoro, della formazione, dell’innovazione e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svoltotrasferimento tecnologico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Di