Common use of Apprendistato di alta formazione e ricerca Clause in Contracts

Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.

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Samples: Apprendistato

Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze presso gli studi professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.

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Samples: Apprendistato

Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1. Possono Con questa forma di contratto possono essere assunti assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto soggetti di apprendistato età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni, per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiorericerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo all'articolo 7 del d.P.C.M. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso l'accesso alle professioni ordinistiche ordinistiche. Il datore di lavoro che intenda stipulare tale apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con apposito decreto. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per esperienze professionali i soggetti la formazione a carico del datore di età compresa tra i diciotto anni lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e i ventinove anninei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% (sessanta per cento) dell'orario ordinamentale. Per soggetti in possesso le ore di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226formazione svolte nell’istituzione formativa, il contratto datore di apprendistato lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno carico del datore di età. 2lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, salve diverse previsioni dei Contratti Collettivi. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato del periodo di Apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioniRegioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni Associazioni territoriali dei datori Datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionaleLavoratori, le universitàUniversità, gli istituti tecnici Istituti Tecnici e professionali Professionali e altre istituzioni Istituzioni formative o di ricerca ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.

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Samples: Apprenticeship Agreement

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le Parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori. Premesso che: - il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia contrattuale strutturata «in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»; - l’articolo 43, sopra richiamato, prevede che «possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. Possono La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»; - l’articolo 43 prevede, altresì, che «possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»; - il D. Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all’articolo 45 l’apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che «possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni 18 e i ventinove anni. Per soggetti 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo»; - il D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all’apprendistato di cui all’art. 43, sia all’apprendistato di cui all’art.45, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una qualifica professionale conseguita retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»; - il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre D. Lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 226 del 2005. Premesso altresì che: - la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, n. 226per il certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioniRegioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015; - ai sensi dell’articolo 42, per i soli profili che attengono alla formazionecomma 5, in accordo con le del D. Lgs. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - gli artt. 43, le universitàcomma 7, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali45, comma 3, del lavoro, D. Lgs. 81/15 prevedono una percentuale retributiva del 10% della formazione, della innovazione e retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori datore di lavoro con e che le UniversitàParti convengono sull’opportunità di valorizzare tale impegno: Valutato che: - le Parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello, gli istituti tecnici in virtù dell’integrazione tra sistema formativo e professionali lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’istruzione e le istituzioni formative o formazione professionale di ricerca competenza regionale, dell’istruzione tecnica e professionale di cui competenza statale, nonché di titoli dell’alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel mercato del lavoro e al comma che precede.contrasto della dispersione scolastica e universitaria. Convengono che:

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Samples: Collective Labor Agreement

Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1. Possono Con questa forma di contratto possono essere assunti assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto soggetti di apprendistato per età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni, per: - attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il ricerca; - conseguimento di titoli di studio universitari e della di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo all'art. 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il D.P.C.M. del 25/01/2008; - praticantato per l’accesso l'accesso alle professioni ordinistiche Professioni ordinistiche. Il datore di lavoro che intenda stipulare tale apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisca la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con apposito decreto. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per esperienze professionali i soggetti la formazione a carico del datore di età compresa tra i diciotto anni lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'ar. 2, c. 147, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. del 24 novembre 2006, n. 286. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e i ventinove anninei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% (sessanta per cento) dell'orario ordinamentale. Per soggetti in possesso le ore di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226formazione svolte presso l’istituzione formativa, il contratto datore di apprendistato lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno carico del datore di età. 2lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, salva diversa previsione contrattuale. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato del periodo di Apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioniRegioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni Associazioni territoriali dei datori Datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionaleLavoratori, le universitàUniversità, gli istituti tecnici Istituti Tecnici e professionali Professionali e altre istituzioni Istituzioni formative o di ricerca ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e ricerca - la cui regolamentazione è riportata nel punto che segue - per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le Parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori. Premesso che: - il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia contrattuale strutturata «in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»; - l’articolo 43, sopra richiamato, prevede che «possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. Possono La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»; - l’articolo 43 prevede, altresì, che «possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»; - il D. Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all’articolo 45 l’apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che «possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni 18 e i ventinove anni. Per soggetti 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo»; - il D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all’apprendistato di cui all’art. 43, sia all’apprendistato di cui all’art.45, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una qualifica professionale conseguita retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»; - il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre D. Lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 226 del 2005. Premesso altresì che: - la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, n. 226per il certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioniRegioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015; - ai sensi dell’articolo 42, per i soli profili che attengono alla formazionecomma 5, in accordo con le del D. Lgs. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - gli artt. 43, le universitàcomma 7, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali45, comma 3, del lavoro, D. Lgs. 81/15 prevedono una percentuale retributiva del 10% della formazione, della innovazione e retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori datore di lavoro con e che le UniversitàParti convengono sull’opportunità di valorizzare tale impegno: Valutato che: - le Parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello, gli istituti tecnici in virtù dell’integrazione tra sistema formativo e professionali lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’istruzione e le istituzioni formative o formazione professionale di ricerca competenza regionale, dell’istruzione tecnica e professionale di cui competenza statale, nonché di titoli dell’alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel mercato del lavoro e al comma che precede.contrasto della dispersione scolastica e universitaria. Convengono che:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Possono Le parti, pertanto, si impegnano per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le convenzioni stipulate con gli Istituti tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Apprendistato di alta formazione e ricerca Premesso che: - l'articolo 43, sopra richiamato, prevede che "possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, pubblici i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o privatidel diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale"; - l'articolo 43 prevede, con contratto altresì, che "possono essere stipulati contratti di apprendistato per attività apprendistato, di ricerca o per il conseguimento durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di un titolo di studio di livello secondario istruzione secondaria superiore, per il l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore"; Premesso altresì che: - gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le parti convengono sull'opportunità di valorizzare tale impegno; Valutato che: - le parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all'apprendistato di primo e terzo livello, in virtù dell'integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l'acquisizione di titoli di studio universitari nell'ambito dell'istruzione e della alta formazioneformazione professionale di competenza regionale, compresi i dottorati dell'istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell'alta formazione e per la ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 utili all'inserimento nel mercato del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici al contrasto della dispersione scolastica e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3universitaria. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.Convengono che:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro