ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
Il giorno 28 dicembre 2016, in Roma, si sono incontrate le seguenti Parti per disciplinare mediante Accordo Interconfederale i rapporti di Apprendistato:
⮚ ANPIT rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
⮚ CIDEC rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx;
⮚ CONFIMPRENDITORI rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx;
e
⮚ CISAL Terziario rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
⮚ CISAL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Premessa
Le Parti riconoscono che l’Apprendistato, oltre a rappresentare il principale ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, costituisce lo strumento necessario per l’acquisizione delle specifiche competenze lavorative concorrendo così allo sviluppo della competitività aziendale.
Le Parti confermano che questa tipologia contrattuale, per la previsione legale di ridotte contribuzioni, è essenziale per incrementare la presenza giovanile nel lavoro, specialmente in questo periodo di crisi di mercato e occupazionale.
Pertanto, esse intendono promuovere il corretto utilizzo del Contratto di Apprendistato, dando completa attuazione a quanto definito dal D. Lgs. 81/2015.
Art. 1 - Ambito di applicazione del presente Accordo Interconfederale - Le Parti concordano di applicare il presente Accordo Interconfederale a tutte le Aziende che applicano i CC.CC.NN.LL. delle Federazioni Datoriali o Sindacali aderenti alle Confederazioni Datoriali o Sindacali sottoscrittrici.
Art. 2 - Definizione - L’Apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. È c.d. a “causa mista”, in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale.
Art. 3 - Caratteristiche del Contratto di Apprendistato - Il Contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e dovrà contenere l’indicazione:
▪ dell’eventuale periodo di prova;
▪ della prestazione lavorativa cui sarà adibito l’Apprendista ai fini della qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di apprendistato;
▪ del livello iniziale e finale d’inquadramento;
▪ del Tutor o Referente aziendale;
▪ della durata del contratto;
▪ di ogni altra informazione richiesta per Legge o Contratto in sede di assunzione.
Art. 4 - Piano Formativo Individuale (P.F.I.) - È un documento che integra il contratto di apprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi dell’Apprendista.
Il Piano Formativo Individuale dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor e dovrà essere sottoscritto dalle Parti (Datore di lavoro, Tutor e Apprendista) in sede d’instaurazione del rapporto di apprendistato.
Le Parti, a richiesta, potranno trasmettere il Piano Formativo Individuale alla Commissione Bilaterale di Certificazione per richiederne l’Attestato di Conformità alle previsioni del CCNL applicato.
Il Piano Formativo Individuale dovrà essere conforme allo schema predisposto dalle Parti e allegato al presente Accordo.
Tutor o Referente aziendale
Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine dell’apprendistato, che svolgono attività lavorativa coerente con quella dell'Apprendista.
Il Tutor dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’Apprendista, nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti e avere un’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non si applicherà nel caso in cui non siano presenti in Azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel percorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni migliorative.
Contenuti della Formazione
Il percorso formativo dovrà essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell’Apprendista, della sua pregressa esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per le quali l’Apprendista è in formazione:
▪ conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
▪ conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
▪ conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno dell’Azienda;
▪ conoscenza e applicazione delle basi tecniche, degli aspetti pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
▪ conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei procedimenti di lavoro;
▪ conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
▪ competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.
La formazione teorica formale, il cui programma, modi e durata dovranno essere precisati nel P.F.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Formativi Bilaterali o, in subordine, dalle strutture convenzionate.
In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi Regionali Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente Bilaterale o integrata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d. competenze trasversali.
Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno usufruire anche della formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito della progettazione formativa coordinata dall’Ente Bilaterale.
L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta formativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture Convenzionate).
Modi della formazione
La formazione può essere svolta mediante:
✓ affiancamento al personale qualificato;
✓ addestramento pratico nel lavoro;
✓ lezioni e/o esercitazioni;
✓ testimonianze;
✓ visite aziendali;
✓ formazione a distanza;
✓ utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;
✓ partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc., in particolare a quelli organizzati dalle Associazioni Datoriali di riferimento;
✓ altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del progetto.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione, istruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari normative che disciplinano il settore.
La formazione sulla sicurezza sul lavoro dovrà essere effettuata secondo le previsioni di Xxxxx e, generalmente, dovrà essere svolta entro i primi 6 (sei) mesi di apprendistato.
La restante formazione professionale potrà essere distribuita nelle diverse articolazioni previste nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente svolte.
La durata della formazione non potrà essere inferiore a quanto previsto all’art. 16 del presente Accordo Interconfederale e dovrà essere svolta in costanza di rapporto.
Essa deve essere registrata nel “Piano Formativo Individuale”.
Art. 5 - Periodo o Patto di prova - Il contratto di apprendistato potrà prevedere un periodo di prova entro il quale le Parti avranno diritto di recedere dal rapporto di apprendistato, senza oneri o preavviso. Tale periodo, a pena di nullità, dovrà essere stipulato per scritto prima dell’inizio del lavoro. La durata del patto sarà disciplinata dal CCNL di categoria vigente all’atto dell’assunzione per il livello della qualifica finale dell’Apprendista.
Art. 6 - Precedenti periodi di apprendistato - I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi, svolti presso altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata un’interruzione superiore ad un anno. In tale ultimo caso, la durata complessiva del secondo contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell’apprendistato prima interrotto con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del contratto d’apprendistato.
Art. 7 - Istituti contrattuali nell’Apprendistato - Salvo diversa esplicita previsione nel CCNL, le disposizioni contrattuali (in materia di ferie, permessi, Enti Bilaterali, ecc.) dovranno essere applicate anche agli Apprendisti.
Le Parti confermano che, nei contratti di apprendistato di durata prevista superiore a mesi 12 (dodici), gli apprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale e alle relative prestazioni integrative al SSN e assicurative.
Art. 8 - Doveri dell’Azienda - Il Datore ha l’obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista la formazione e l’assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo o analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
4. non adibire l'Apprendista a lavori di “manovalanza” e non sottoporlo, comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro quota;
7. in caso d’interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento;
9. rispettare tutte le previsioni legali in materia di Apprendistato.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di “manovalanza” quelli attinenti le attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la giuda di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.
Art. 9 - Doveri dell’Apprendista - L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, dell’Azienda o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli insegnamenti impartiti con il massimo impegno;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in possesso di un titolo di studio;
4. a richiesta, effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato);
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o contenute negli eventuali Regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di Apprendistato.
Art. 10 - Prolungamento del periodo di apprendistato - In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio) superiori a 30 (trenta) giorni complessivi di calendario, il contratto di apprendistato sarà prolungato per un periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo temporale di durata del contratto di apprendistato.
Al di fuori del periodo di prova dell’Apprendistato, diversamente regolamentato dal CCNL, in caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse da quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto.
Art. 11 - Assicurazioni e previdenza - Per i contratti d’Apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in materia. Ai fini previdenziali, gli Apprendisti saranno assicurati al pari dei lavoratori qualificati.
Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, saranno esclusi dai trattamenti d’integrazione salariale.
Art. 12 - Eventuale recesso e attribuzione della qualifica - Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude solo al termine della durata prevista dal contratto.
La parte che intenda recedere, ne darà comunicazione all’altra parte al termine del periodo di formazione. Pertanto, il preavviso di 15 (quindici) giorni solari decorrerà dal primo giorno successivo al compiersi del termine finale previsto dal contratto stesso.
Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato, prima in essere.
Il preavviso potrà essere sostituito dalla relativa indennità.
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto proseguirà come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attribuzione della qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Art. 13 - Recesso in costanza di “protezione” - Nel rapporto di lavoro subordinato vi sono dei periodi di “protezione” nei quali vi è la possibilità di recedere dal contratto solo per giusta causa, giustificato motivo o compimento del termine, quali:
1. il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
2. il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino ad un anno di età del bambino;
3. in costanza di malattia, infortunio o congedo parentale.
Le Parti ritengono che il recesso al compiersi del periodo di apprendistato non sia riconducibile al recesso per giustificato motivo, né a quello per compimento del termine, pur presentando alcuni elementi di ciascuna delle due tipologie.
Ciò premesso, in riferimento al punto 1., tenuto conto che il congedo matrimoniale ha una durata prevista di 15 (quindici) giorni e che l’art. 10 del presente Accordo prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato solo in caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni, le Parti ritengono che il recesso possa effettuarsi anche se il termine cade entro un anno dalle pubblicazioni o celebrazione del matrimonio, con il solo onere del preavviso di cui al precedente art. 12.
L’efficacia definitiva di tale parere sarà però subordinata alla conferma da parte del Ministero del lavoro ad apposito interpello.
In riferimento al punto 2., se il termine dell’apprendistato cade entro un periodo di “protezione”, l’Azienda che intenda recedere dal rapporto di lavoro dovrà rispettare la seguente procedura:
A. comunicare con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, l’intenzione di esercitare il recesso dal Contratto di Apprendistato nel rispetto dei termini e dei modi di preavviso di cui all’art. 12 del presente Accordo;
B. alla fine del periodo di interdizione o di sospensione degli effetti del licenziamento, l’Azienda comunicherà al Lavoratore, nei modi legalmente e/o contrattualmente previsti, il licenziamento, con decorrenza del preavviso dal giorno successivo al termine del periodo di “protezione”.
In riferimento al punto 3., la malattia intervenuta dopo la comunicazione prevista dal 2° comma dell’art. 12 del presente Accordo, in analogia al disposto del comma 41 dell’art. 1 della L. 92/2012, non avrà effetto sospensivo, per cui l’effettiva cessazione avverrà al compiersi del preavviso, o al termine del contratto di apprendistato qualora il preavviso sia sostituito dalla relativa indennità.
La malattia iniziata prima della comunicazione di cui all’art. 12 del presente Accordo, in caso di prognosi superiore a 30 (trenta) giorni, determinerà il prolungamento del contratto di apprendistato così come previsto dal precedente art. 10.
Quando la prognosi complessiva, anche riferita a diversi eventi morbosi, fosse inferiore a 30 (trenta) giorni, la malattia si considererà neutra e le comunicazioni di recesso ed i loro effetti saranno conformi alle previsioni dell’art. 12.
Nel periodo di preavviso lavorato oltre il compimento della durata totale dell’Apprendistato, l’Apprendista manterrà “in proroga” tale qualifica e beneficierà delle riduzioni contributive previste per i 12 mesi successivi all’attribuzione della qualifica.
Art. 14 - Proporzione numerica e facoltà di assumere - Il numero massimo di Apprendisti da assumere in Azienda, direttamente o indirettamente per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non può superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti. In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10 (dieci), il numero di Apprendisti non può superare il 100% (cento per cento) della forza presente. Se un’Azienda ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:
LIMITI QUANTITATIVI PER DATORI DI LAVORO (NON ARTIGIANI) | |
Tipologia di azienda | N. apprendisti che possono essere assunti |
Da 0 fino a 2 lavoratori qualificati | 3 |
Fino a 9 dipendenti che occupano da 3 lavoratori qualificati in su | 1 per ciascun lavoratore qualificato |
Oltre i 9 dipendenti che occupano da 3 lavoratori qualificati in su | 3 ogni 2 lavoratori qualificati |
Art. 15 - Facoltà di assumere apprendisti - L’Azienda con più di 10 (dieci) Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 30% (trenta per cento) dei contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi precedenti. Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede.
Non sono computati tra i contratti scaduti:
1. i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
2. i dimissionari;
3. i licenziati per giusta causa;
4. chi rifiuta di rimanere in servizio.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tutti gli effetti, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Art. 16 - Tipologie contrattuali - La Legge prevede tre tipologie di apprendistato:
A. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
B. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
C. Apprendistato di Alta formazione e ricerca.
A. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Esso rappresenta un percorso alternativo alla formazione scolastica, in grado di consentire l'acquisizione di un titolo di studio attraverso il rapporto di lavoro. Questa forma di Apprendistato è destinata a soggetti che abbiano compiuto 15 (quindici anni) e fino al compimento del 25° (venticinquesimo) anno di età.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 (tre) anni o a 4 (quattro) anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Il contratto di Apprendistato può essere concluso, fermo restando il limite di durata di cui sopra, in tutti i settori di attività, purché la finalità sia riconducibile al conseguimento di una qualifica professionale.
La regolamentazione dei profili formativi dell’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’Azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai CCNL stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali per la determinazione, anche all’interno degli Enti Bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione all’interno dell’Azienda, nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
Il datore di lavoro che intenda stipulare tale contratto di apprendistato dovrà sottoscrivere un Protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Nell'apprendistato, la formazione esterna all'Azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% (sessanta per cento) dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% (cinquanta per cento) per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
B. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Con questa forma di contratto possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’Azienda, sarà integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’Azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali e disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Le Regioni e le Associazioni Datoriali potranno definire, anche nell’ambito della bilateralità contrattuale, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Per i Datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, le Parti Sociali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di Apprendistato, anche a tempo determinato.
La durata totale del contratto di Apprendistato e della formazione, sarà determinata dal CCNL di categoria in funzione del livello d’inquadramento finale dell’Apprendista.
Ove mancante o incompleta, si applicheranno le durate previste nelle seguenti Tabella.
Tabella 1: Durata e inquadramento durante l’Apprendistato Professionalizzante
Inquadramento Finale | Primo Periodo | Secondo Periodo | Durata Totale | Totale ore di Formazione Teorico - Pratica* |
A | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi | 240 |
B1 | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi | 240 |
B2 Op. di Vendita di 1° Categoria | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi | 210 |
B3 Op. di Vendita di 2° Categoria | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi | 180 |
C | 16 mesi | 16 mesi | 32 mesi | 160 |
D1 | 15 mesi | 15 mesi | 30 mesi | 120 |
D2 | 14 mesi | 14 mesi | 28 mesi | 120 |
* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di apprendistato, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e quelle di formazione professionalizzante, saranno computate nella durata totale della formazione prevista nelle precedente Tabella.
Nel primo periodo, l’inquadramento e la corrispondente retribuzione saranno di due livelli inferiori rispetto a quella prevista per l’inquadramento finale. Nel secondo periodo, l’inquadramento e la retribuzione saranno di un livello inferiore rispetto al predetto inquadramento finale.
Xxxxx inteso che, l’apprendista con la qualifica finale al livello D2 permarrà per entrambi i periodi al livello E.
La retribuzione dell’apprendista per la qualifica finale di Operatore di Vendita di 2° Categoria sarà, nel primo periodo, pari all’80% di quella prevista per l’Operatore di Vendita di 3° Categoria e, nel secondo periodo, sarà pari al 90% sempre di quella prevista per l’Operatore di Vendita di 3° Categoria.
Qualora necessario od opportuno, il CCNL potrà essere integrato da specifico Accordo tra le Federazioni Datoriali e Sindacali firmatarie.
Qualifiche con durata dell’apprendistato superiore a 36 mesi
In deroga alla durata massima prevista per il Contratto di apprendistato (36 mesi), in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro all’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle artigiane, sarà possibile attivare Contratti di apprendistato con durata superiore a 36 (trentasei) mesi e fino al limite di 60 (sessanta) mesi.
Di seguito si riportano le qualifiche professionali riconducibili a quelle dell’artigianato:
Qualifica | Livello di destinazione | Durata massima dell’apprendistato |
Primo Macellaio | B3 | 60 |
Primo Cuoco | B3 | 60 |
Primo Pasticcere | B3 | 60 |
Primo Gelatiere | B3 | 60 |
Macellaio Specializzato | C | 54 |
Cuoco Specializzato | C | 54 |
Pasticcere Specializzato | C | 54 |
Gelatiere Specializzato | C | 54 |
Primo Pizzaiolo o Pizzaiolo Unico | C | 54 |
Sommelier | C | 54 |
Primo Barman o Barman Unico | C | 54 |
Xxxxxxxxx Qualificato | D1 | 50 |
Cuoco Qualificato | D1 | 50 |
Pasticcere Qualificato | D1 | 50 |
Gelatiere Qualificato | D1 | 50 |
Commis di cucina | D1 | 50 |
Secondo Pizzaiolo | D1 | 50 |
Secondo Barman | D1 | 50 |
La disciplina del presente articolo è cedevole rispetto alle previsioni del CCNL applicato e agli eventuali Accordi Integrativi sottoscritti tra le Federazioni Datoriali e Sindacali firmatarie del Contratto di categoria.
C. Apprendistato di Alta formazione e ricerca
Con questa forma di contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni, per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Il datore di lavoro che intenda stipulare tale apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con apposito decreto. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% (sessanta per cento) dell'orario ordinamentale.
Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, salve diverse previsioni dei Contratti Collettivi. La regolamentazione e la durata del periodo di Apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori, le Università, gli Istituti Tecnici e Professionali e altre Istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Art. 17 - Computo Apprendisti - Gli apprendisti, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla legge o dal contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative ed istituti. A titolo di maggior chiarezza, si riportano le attuali disposizioni che prevedono il computo degli apprendisti, salvo le successive modifiche o integrazioni legislative:
• Cassa integrazione guadagni straordinaria: per quanto concerne i requisiti di ammissione, l'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che nel computo degli oltre 15 dipendenti devono essere computati anche gli apprendisti;
• Mobilità per riduzione di personale e licenziamenti collettivi: gli apprendisti rientrano nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento della soglia che comporta l'applicazione della procedura (art. 24, L. n. 223/1991; ML circ. n. 62/1996);
• ai fini dell'obbligo del rapporto biennale sulla parità tra uomo e donna sul lavoro previsto per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti: deve essere computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda, ivi compresi gli apprendisti (art. 46, D.Lgs. n. 198/2006; ML circ. n. 48/1992);
• ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale discendono gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: gli apprendisti devono considerarsi computabili (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
• nel caso di scelta del lavoratore di mantenere il T.f.r. in azienda: gli apprendisti sono computati nel numero dei 50 dipendenti che determina l'obbligo del datore di lavoro di versare le somme al Fondo di Tesoreria (art. 1,
D.M. 30 gennaio 2007; INPS circ. n. 70/2007).
Art. 18 - Garanzia - L’Azienda ha diritto di proporzionare la retribuzione netta dell’Apprendista in modo che non sia superiore, per effetto delle minori trattenute, a quella del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità lavorativa.
Lo stesso criterio deve essere applicato anche al lavoratore “ex apprendista”, nel periodo in cui continua a godere del regime contributivo più favorevole.
Art. 19 - Procedure di Conformità e di Certificazione - Le Parti concordemente individuano per il contratto di apprendistato 3 (tre) livelli di definizione:
✓ il primo è tra Azienda e Lavoratore e, normalmente, definisce le mansioni e, quindi, il livello iniziale e finale di inquadramento e la relativa retribuzione;
✓ il secondo è contrattuale e, sulla base di quanto definito al primo livello, verifica l’attinenza e la congruità del Piano Formativo Individuale;
✓ il terzo livello è definito dalle disposizioni legali applicabili e dalle circolari applicative degli Enti preposti.
La certificazione (facoltativa) individuata dalle Parti può essere effettuata per i primi 2 (due) livelli, poiché la corretta applicazione delle disposizioni legali non può essere stabilita dalle stesse.
Quanto al primo livello, di definizione delle mansioni, del livello iniziale e finale d’inquadramento e della relativa retribuzione, la certificazione è possibile solo previa audizione delle Parti e consulenza correttiva di eventuali errate applicazioni.
Tale certificazione sarà normalmente effettuata dalla Commissione Bilaterale Territoriale. Nell’ipotesi in cui la Commissione Bilaterale Territoriale non fosse istituita, la certificazione sarà di competenza della Commissione Bilaterale Nazionale.
Quanto al secondo livello di certificazione, le Parti prevedono:
A. un parere di Conformità del Piano Formativo Individuale alle previsioni contrattuali;
B. la certificazione del Contratto di Apprendistato.
Nel caso A., il parere di Conformità sarà espresso dall’Ente Bilaterale in relazione al controllo effettuato relativamente alla congruità del Piano Formativo Individuale e non vi sarà verifica di altri aspetti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di apprendistato.
Ne consegue che permane, da parte del personale ispettivo, la sanzionabilità di eventuali mancanze relative alla valida costituzione del rapporto. Per quanto precede, le Parti concordemente ritengono che il Parere di Conformità possa essere emesso anche in assenza di audizione delle Parti, essendo documentalmente desumibile.
Nel caso B., l’Ente Bilaterale effettuerà una vera e propria istruttoria comprendente l’integrale verifica documentale, l’audizione delle parti e l’eventuale sopralluogo in loco.
Quindi, la Commissione Bilaterale verificherà non solo la congruità del Piano Formativo Individuale, ma anche tutte le altre condizioni del Contratto di Apprendistato previste dal CCNL e dalla Legge.
Qualora l’Azienda abbia più unità produttive distribuite su più Regioni, le domande di Conformità e/o di Certificazione, dovranno essere inoltrate alla Commissione insediata presso l’Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 20 - Trasmissione P.F.I. per l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di Alta formazione e ricerca - L’inoltro del Piano Formativo Individuale sarà effettuato all’Ente Bilaterale Nazionale, sia per la verifica delle condizioni di cui al precedente articolo 16 che per monitorare, tramite lo specifico Osservatorio Nazionale, l’utilizzo di tale forme contrattuali.
Art. 21 - Apprendistato in cicli stagionali - Tenuto conto che anche per le tutte le Aziende dei CC.CC.NN.LL. regolati dal presente Accordo Interconfederale possono esservi fabbisogni per attività, servizi o intensificazioni stagionali, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo
14 settembre 2011 n. 167, e ferma rimanendo la durata massima del periodo di apprendistato di cui all’articolo 16 del presente Accordo, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:
▪ in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;
▪ mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.
Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dall’art. 16 del presente Accordo, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati.
Per le caratteristiche proprie del rapporto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alla previsione del 4° comma dell’art. 5 del D. Lgs. 368/01 e s.m.i., non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione. Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Art. 22 - Impegno di adeguamento e aggiornamento - Le Parti concordano di incontrarsi per esaminare eventuali modifiche alla disciplina legale in materia di apprendistato, adeguando ad esse la presente disciplina.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 28 dicembre 2016.
Allegato P.F.I.
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1) Dati Azienda
PFI relativo all'assunzione del/la Sig./ra: ………………………………………………
Azienda - Ragione Sociale ……………………………………………………………...
Sede Indirizzo ……………………………………………. CAP (Comune) ………….
P.I. ………………………………………….… C.F. …………………………………..
Telefono ………………………………..…. Fax …………….………………………..
E-mail …………………………………………………….……………………………..
Legale rappresentante ……………………………………………………..……………
Timbro e Firma Azienda
2) Dati Apprendista
Nome e Cognome ………………………………………………………………………
C. F. …….……………………….. Nato a ………………………… il ………………..
Cittadinanza …………………………………………………………………………….
N. permesso di soggiorno …………………..………. Scadenza ……….………………
Titolo di studio ………………………………………………………………………….
Residenza/domicilio in Via ………………………………... N. …… Prov. ………..
Telefono …………………………. E-mail …………………………………………….
Firma Apprendista
3) Dati relativi all’esperienze formative e di lavoro dell’Apprendista
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi d’istruzione non conclusi ……………..
…………………………………………………………………………………………... Esperienze lavorative ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... Periodi di apprendistato svolti dal ……………………….. al ………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Firma Apprendista
4) Aspetti normativi del Contratto di Apprendistato
CCNL applicato al rapporto di Apprendistato ………………………………………..
Data di assunzione ……………………………. Durata del Contratto ………………...
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire (descrizione) ………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………... Categoria e Livello di inquadramento iniziale …………………………………………. Categoria e Livello di inquadramento finale ...………………………………………….
5) Tutor o Referente aziendale
Tutor o Referente aziendale ……………………………………………………………
C.F. …………………………………………………………………………………….
Categoria e Livello di inquadramento ………………………………………………….
Anni di esperienza …………………………………………………………………….
Firma Tutor
6) Formazione già effettuata dall’Apprendista
Formazione extra scolastica, compresa quella già svolta in precedenti periodo d’apprendistato: A) ………………………………………………………………………………………...
B) ………………………………………………………………………………………...
C) ………………………………………………………………………………………...
D) ………………………………………………………………………………………...
Firma Apprendista
7) Contenuti Formativi
II Piano Formativo Individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale da conseguire ai fini contrattuali.
La formazione indicata nel presente Piano Formativo deve essere attestata nell'apposito modulo ed articolata in quantità non inferiore alla previsione dell’art. 16 dell’Accordo Interconfederale per la disciplina dell’Apprendistato.
Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire:
1) ………………………………………………………………………………………...
2) ………………………………………………………………………………………...
3) ………………………………………………………………………………………...
4) ………………………………………………………………………………………...
5) ………………………………………………………………………………………...
6) ………………………………………………………………………………………...
8) Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni):
◻ Affiancamento al personale qualificato
◻ Addestramento nel lavoro
◻ Formazione a Distanza
◻ Lezioni e/o esercitazioni
◻ Testimonianze
◻ Visite aziendali
◻ Formazione a distanza
◻ Partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.
◻ Altro (specificare) ……………………………….................................
Firma Datore di lavoro ………………………………………………………..
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …………….……………………………
APPENDICE
ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA’ FORMATIVA
(da compilare durante e al termine dell’attività formativa svolta nel Contratto di Apprendistato)
XXXX APPRENDISTA
Nome e Cognome ………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………
Residente in Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP………….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Titolo di Studio ………………………………………………………………………...
Assunto in Apprendistato Professionalizzante dal …………………... al ………………
Per conseguire la qualifica di ……………………………………………………………
Firma Apprendista
DATI SOCIETA’
Azienda (Ragione Sociale) ……………………………….. P.I. ………………………..
Indirizzo sede Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP……….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Nominativo del Tutor o Refente aziendale …………………………………………….
Timbro e Firma Azienda
REGISTRO DELLA FORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Ambito Formativo (in riferimento al PFI) | Durata Ore e Periodo | Modi formativi | Firma |
Firma Tutor | |||
…………… Ore …………Periodo | 🞎 addestramento/affiancamento 🞎 lezioni teoriche 🞎 formazione a distanza 🞎 altro (specificare) …………….. | ……………………………. Firma Apprendista | |
……………………………. | |||
Firma Tutor | |||
…………… Ore …………Periodo | 🞎 addestramento/affiancamento 🞎 lezioni teoriche 🞎 formazione a distanza 🞎 altro (specificare) …………….. | ……………………………. Firma Apprendista | |
……………………………. | |||
Firma Tutor | |||
…………… Ore …………Periodo | 🞎 addestramento/affiancamento 🞎 lezioni teoriche 🞎 formazione a distanza 🞎 altro (specificare) …………….. | ……………………………. Firma Apprendista | |
……………………………. | |||
Firma Tutor | |||
…………… Ore | 🞎 addestramento/affiancamento 🞎 lezioni teoriche | ……………………………. | |
…………Periodo | 🞎 formazione a distanza 🞎 altro (specificare) …………….. | Firma Apprendista | |
……………………………. | |||
Firma Tutor | |||
…………… Ore | 🞎 addestramento/affiancamento 🞎 lezioni teoriche | ……………………………. | |
…………Periodo | 🞎 formazione a distanza 🞎 altro (specificare) …………….. | Firma Apprendista | |
……………………………. | |||
Firma Tutor | |||
…………… Ore | 🞎 addestramento/affiancamento 🞎 lezioni teoriche | ……………………………. | |
…………Periodo | 🞎 formazione a distanza 🞎 altro (specificare) …………….. | Firma Apprendista | |
……………………………. | |||
Firma Tutor | |||
…………… Ore | 🞎 addestramento/affiancamento 🞎 lezioni teoriche | ……………………………. | |
…………Periodo | 🞎 formazione a distanza 🞎 altro (specificare) …………….. | Firma Apprendista | |
……………………………. | |||
Totale ore: ……. |
Firma Datore di lavoro .………………………………………………………
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …………….…………………………….