Common use of APPROFONDIMENTO Clause in Contracts

APPROFONDIMENTO. sistematica che tale periodo transitorio trovi applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. È infatti ragionevole considerare che i più stringenti limiti introdotti dal decreto legge n. 87 rispetto alla disciplina previgente operino gradualmente sia nei confronti dei contratti di lavoro a termine che nei confronti dei contratti di somministrazione”. Tali conclusioni appaiono divergere con quelle rese nell’ambito della circolare n. 16/2018 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la quale ci si esprimeva invece, e prudentemente, nel senso di ritenere il contratto di somministrazione in linea di principio estraneo all’applicazione del periodo transitorio. Quest’ultimo è apparso, stando alla lettura della Legge n. 96/2018, riconducibile in via esclusiva al contratto a tempo determinato “proprio”, dovendo perciò ritenere perlomeno incerta l’estendibilità alla somministrazione – pur . nell’analogia delle fattispecie – di norme che apparivano attagliate espressamente al solo contratto a tempo determinato. Conseguentemente, l’opzione, ritenuta fisiologica, restrittiva e di prudenza, ha condotto alla considerazione della necessità immediata dell’apposizione delle causali a proroghe e rinnovi nell’ambito della somministrazione. Ciò onde evitare possibili ripercussioni di natura sanzionatoria. Tuttavia non può che esprimersi apprezzamento per la scelta interpretativa operata da parte del Ministero del Lavoro che, nell’occasione, con la circolare n. 17/2018, fornisce un’interpretazione sistematico-estensiva che amplia l’applicazione del periodo transitorio, includendo nel suo raggio d’azione anche il contratto di somministrazione. L’orientamento ministeriale assegna maggiore

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APPROFONDIMENTO. sistematica In questo caso, dunque, il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle causali individuate dalla novella normativa. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Si ribadisce altresì che tale periodo transitorio trovi applicazione anche con il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere prorogato oltre i dodici mesi solo se le ragioni individuate restano invariate rispetto a quelle che hanno giustificato l’assunzione a termine. In caso contrario si darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine, ricompreso nella disciplina dei rinnovi. In ragione della predette disposizioni, così come peraltro confermato dalle indicazioni introdotte a titolo esemplificativo dalla circolare del . Ministero del Lavoro n. 17/2018, si ritiene che l’obbligo di sottostare ai dettami di cui al c.1 dell’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, in riferimento alla somministrazione di lavoro lavoratori a tempo determinato. È infatti ragionevole considerare che termine, sorge non solo quando i più stringenti limiti introdotti dal decreto legge n. 87 rispetto alla disciplina previgente operino gradualmente sia nei confronti dei contratti periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine che nei confronti dei contratti con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di somministrazione”mansioni di pari livello e categoria. Tali conclusioni appaiono divergere con quelle rese nell’ambito della circolare n. 16/2018 della Fondazione Studi Consulenti del LavoroParimenti le c.d. causali dovranno essere indicate nel caso in cui l’utilizzatore decida, viceversa, di assumere direttamente alle proprie dipendenze, con la quale ci si esprimeva invece, e prudentemente, nel senso di ritenere il contratto di somministrazione in linea di principio estraneo all’applicazione del periodo transitorio. Quest’ultimo è apparso, stando alla lettura della Legge n. 96/2018, riconducibile in via esclusiva al contratto a tempo determinato “proprio”, dovendo perciò ritenere perlomeno incerta l’estendibilità alla somministrazione – pur . nell’analogia delle fattispecie – di norme che apparivano attagliate espressamente al solo un contratto a tempo determinato. Conseguentemente, l’opzione, ritenuta fisiologica, restrittiva il medesimo lavoratore che abbia già svolto in azienda un precedente periodo di missione in somministrazione a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e di prudenza, ha condotto alla considerazione della necessità immediata dell’apposizione delle causali a proroghe e rinnovi nell’ambito della somministrazione. Ciò onde evitare possibili ripercussioni di natura sanzionatoria. Tuttavia non può che esprimersi apprezzamento per la scelta interpretativa operata da parte del Ministero del Lavoro che, nell’occasione, con la circolare n. 17/2018, fornisce un’interpretazione sistematico-estensiva che amplia l’applicazione del periodo transitorio, includendo nel suo raggio d’azione anche il contratto di somministrazione. L’orientamento ministeriale assegna maggiorecategoria.

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APPROFONDIMENTO. sistematica alla loro naturale scadenza. In tal caso non sarà possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso, fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti. In caso di violazione dei limiti percentuali previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 31 del d.lgs. n. 81/2015, all’utilizzatore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.250 euro, prevista dall’articolo 40, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2015. Da non dimenticare che tale periodo transitorio trovi applicazione anche con riferimento alla somministrazione l’articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora il lavoratore somministrato venga utilizzato al di fuori dei limiti previsti dall’art. 31, commi 1 e 2, lo stesso può chiedere, nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinatoindeterminato a partire dal primo giorno di utilizzo. È infatti ragionevole considerare che i più stringenti Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, trattandosi di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento . della stipula del contratto. Dai limiti introdotti dal decreto legge n. 87 rispetto alla disciplina previgente operino gradualmente sia nei confronti dei contratti di lavoro a termine che nei confronti dei contratti di somministrazione”quantitativi rimangono escluse, ai sensi del c.2 dell’art. Tali conclusioni appaiono divergere con quelle rese nell’ambito della circolare n. 16/2018 della Fondazione Studi Consulenti 31 del Lavorod.lgs. n.81/2015, con la quale ci si esprimeva invece, e prudentemente, nel senso di ritenere il contratto di somministrazione in linea di principio estraneo all’applicazione del periodo transitorio. Quest’ultimo è apparso, stando alla lettura della Legge n. 96/2018, riconducibile in via esclusiva al contratto le assunzioni a tempo determinato “proprio”tramite lavoro somministrato effettuate nei confronti di lavoratori di cui all'articolo 8, dovendo perciò ritenere perlomeno incerta l’estendibilità alla somministrazione – pur . nell’analogia delle fattispecie – comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, di norme soggetti disoccupati che apparivano attagliate espressamente al solo contratto a tempo determinato. Conseguentemente, l’opzione, ritenuta fisiologica, restrittiva godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di prudenzalavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ha condotto alla considerazione della necessità immediata dell’apposizione delle causali a proroghe e rinnovi nell’ambito della somministrazione. Ciò onde evitare possibili ripercussioni di natura sanzionatoria. Tuttavia non può che esprimersi apprezzamento per la scelta interpretativa operata da parte come individuati con decreto del Ministero Ministro del Lavoro che, nell’occasione, con la circolare n. 17/2018, fornisce un’interpretazione sistematico-estensiva che amplia l’applicazione del periodo transitorio, includendo nel suo raggio d’azione anche il contratto di somministrazione. L’orientamento ministeriale assegna maggioree delle Politiche Sociali.

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