Common use of Arbitrato Clause in Contracts

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

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Sources: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr), Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’art. 210 del CodiceCodice degli Appalti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

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Sources: Contract for Works, Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto Di Appalto

Arbitrato. a) Le controversie su diritti soggettiviprocedure di arbitrato potranno essere avviate tramite una notifica inoltrata dalla parte che richiede l’arbitrato (il richiedente) alla o alle controparti implicate nella controversia (il convenuto). La notifica dovrà specificare l’oggetto della con- troversia, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitrila soluzione auspicata nonché il nome dell’arbitro designato dal ▇▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇. Il collegio convenuto dovrà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica notificare al richiedente il nome dell’arbitro da essa designato. Le due parti dovran- no, entro trenta giorni dalla data della designazione del secondo arbitro, scegliere un terzo arbitro, il quale fungerà da Presidente del Tribunale Arbitrale (qui di seguito denominato Tribunale). b) Qualora il Tribunale non sia stato costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l’arbitro non ancora nominato o il Presidente non ancora prescelto dovranno essere nominati su istanza congiunta delle parti dal Segretario Generale dell’ICSID. In difetto di un’istanza congiunta, o qualora il Segretario Generale non abbia proce- duto alla nomina entro trenta giorni dall’istanza a lui inoltrata, una delle parti potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomi- na. c) Nessuna delle parti avrà diritto a sostituire l’arbitro da essa designato una volta avviata l’udienza relativa alla controversia. Nel caso in cui un arbitro (incluso il Pre- sidente del Tribunale) dovesse dimettersi, morire o divenire incapace, un successore sarà nominato secondo i criteri seguiti per la nomina del suo predecessore e avrà gli stessi poteri e doveri dell’arbitro al quale succede. d) Il Tribunale si riunirà una prima volta alla data e nel luogo stabiliti dal Presi- dente, dopo di che provvederà a fissare il luogo e le date delle riunioni successive. e) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le Parti, il Tribunale stabilirà la procedura da seguire e si ispirerà al riguardo alle norme in materia di arbitrato conformi alla Convenzione sulla Composizione delle controver- sie in materia di Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. f) Il Tribunale avrà competenza assoluta, fatti salvi i casi in cui, essendo stata solle- vata dinnanzi al Tribunale un’obiezione per effetto della quale la controversia ricada nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio, conforme- mente all’articolo 56, o in quella di un organo giudiziario o arbitrale è composto designato nell’ambito di una intesa in base all’articolo 1 del presente Allegato, e il Tribunale ritenga l’obiezione fondata, l’obiezione sarà deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio o all’organo designato, a seconda dei casi, e le pro- cedure arbitrali saranno sospese fintanto che una decisione che sarà vincolante per il Tribunale non sia stata adottata al riguardo. g) Il Tribunale, per tutte le controversie rientranti nell’ambito del presente Allegato, applicherà le disposizioni della presente Convenzione, le relative intese tra le parti coinvolte nella controversia, gli statuti ed i regolamenti dell’Agenzia, le norme di diritto internazionale applicabili, le leggi interne dello Stato interessato, come pure – ove esistano – le disposizioni applicabili del contratto di investimento. Fatto salvo quanto disposto dalla presente Convenzione, il Tribunale potrà comporre una con- troversia ex aequo et bono, sempre che l’Agenzia ed il membro interessato concor- dino in tal senso. Il Tribunale non potrà pronunciare un non liquet sulla base del silenzio o della mancanza di chiarezza della legge. h) Il Tribunale assicurerà un’equa udienza a tutte le parti. Tutte le decisioni del Tri- bunale saranno prese con voto maggioritario ed espliciteranno i motivi su cui si fon- dano. La decisione del Tribunale sarà resa per iscritto, sarà controfirmata da tre membri almeno due arbitri ed è nominato dalla Camera arbitrale una copia della stessa sarà trasmessa ad ognuna delle parti. Il giudizio emesso sarà definitivo e vincolante per le parti e non sarà soggetto ad appello, annul- lamento o revisione. i) Qualora una controversia insorga tra le parti circa il significato o la portata di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna una decisione, ognuna delle parti, nella entro sessanta giorni dalla pronunzia della stessa, potrà richiedere l’interpretazione della decisione tramite una domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto scritta al Presidente del contratto cui l'arbitrato si riferisceTribunale che ha emesso la decisione. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato presidente, se possibile, sottoporrà la richiesta al Tribunale che ha emesso la decisione e designato dalla Camera arbitraleprovvederà a convocarlo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Ove ciò non fosse possibile, in possesso un nuovo Tribunale verrà istituito conformemente alle disposizioni dei paragrafi da a) a d) di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitralesopra. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice Tribunale potrà sospendere l’esecuzione della sentenza fintanto che rimarrà pendente una sua decisione sulla richiesta di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento interpretazione. j) ▇▇▇▇▇▇▇ membro riconoscerà una decisione emessa in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace conformità con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblicipresente Articolo come avente carattere vincolante ed esecutorio nell’ambito dei propri territori al pari di un giudizio finale reso da una corte operante in quel dato Paese membro. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri L’esecuzione della decisione sarà regolata dalle leggi relative all’ese- cuzione dei giudizi vigenti nello Stato nei cui territori tale esecuzione è richiesta e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti non derogherà dalle leggi vigenti relative all’immunità in materia di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono esecuzione. k) Salvo diversa intesa tra le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANACle spese, gli emolumenti da corrispondere ai giu- dici arbitrali saranno fissati in base alle tariffe applicabili agli arbitrati dell’ICSID. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione Ognuna delle regole di diritto parti sosterrà le proprie spese relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitralealle procedure arbitrali. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento spese del compenso dovuto agli arbitri e Tribunale saranno equamente sostenute dalle parti, salvo diversa decisione del Tribunale. Per qualsiasi questione concernente la ripartizione delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra lorodel Tribu- nale o la procedura di pagamento di tali spese deciderà il Tribunale.

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Sources: Convenzione Istitutiva Dell’agenzia Multilaterale Per La Garanzia Degli Investimenti, Convention

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario bonario, possono essere deferite ad arbitri. Il collegio arbitrale La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia inserita la clausola compromissoria. In questi casi, l’appaltatore può rifiutare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto. La clausola compromissoria è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di cui all’artgoverno della amministrazione aggiudicatrice. 210 del CodiceÈ nulla la clausola inserita senza autorizzazione. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e viene designato dalla Camera arbitrale, arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferiscee di provata indipendenza. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della La nomina del collegiocollegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa, determina la nullità del lodo. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l’atto l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì Sono, altresì, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all’ANACall'ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le disposizioni del codice di procedura civileparti, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue formequesta deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere sono considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima l’ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubbliciarbitrale. Entro quindici 15 giorni dalla pronuncia del lodo, va lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille all'1 ‰ del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANACall'ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civiletribunale. Il deposito del lodo presso la camera Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civiledall'ANAC. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta 90 giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettivi1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, comprese quelle conseguenti e tra il Fondo ed un Membro al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato. 2. Il tribunale arbitrale è formato da tre arbitri. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato Ogni parte in causa nella controver- sia nomina un arbitro. I due arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla Camera arbitrale data di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella ricevuta della domanda di arbitrato una o nell'atto l’altra delle parti non ha nominato l’arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l’una o l’altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di resistenza alla domandaGiustizia o a qualunque altra autorità eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragra- fo, è stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di provata esperienza Giustizia di nominare un arbitro e indipendenza se il Presidente è un cittadino di uno Stato in causa nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferiscevertenza, o è nell’incapacità di esercitare le funzioni, tale potere è delegato al Vice-presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al più anziano di età fra i membri più anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. Il La proce- dura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del collegio tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. È sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione è nominato definitiva ed obbligatoria per le parti. 3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e designato dalla Camera arbitrale, in possesso l’organizzazione internazionale di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni prodotto associata viene sottoposta all’arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loroarticolo.

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Sources: Accordo Istitutivo Del Fondo Comune Per I Prodotti Di Base

Arbitrato. Le La risoluzione di eventuali controversie su diritti soggettiviche dovessero insorgere tra le parti in relazione alla applicazione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitriesecuzione e interpretazione del presente documento, facente parte integrante del Contratto, sarà devoluta a un Collegio Arbitrale che deciderà secondo diritto con lodo rituale. La Parte che intende promuovere l’arbitrato dovrà darne comunicazione all’altra Parte, con lettera Raccomandata A/R, formulando nel contempo i quesiti che intende sottoporre a giudizio arbitrale e le proprie richieste economiche, nominando il proprio arbitro. La Parte cui è inviata la richiesta di arbitrato dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, comunicare alla controparte con lettera Raccomandata A/R i propri quesiti, nominando a sua volta il proprio arbitro. Il collegio arbitrale Collegio Arbitrale è composto da tre membri ed è arbitri di cui uno nominato dalla Camera Parte proponente l’arbitrato, uno nominato dalla Parte convenuta e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto d’accordo dai due suddetti arbitri o, in mancanza d’accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della Parte più diligente. Qualora nel corso del procedimento arbitrale di cui all’art. 210 venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Codice. Ciascuna delle partiCollegio Arbitrale, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza si provvederà alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza sua sostituzione procedendo alla sua nomina con le modalità e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferiscenei termini sopra previsti. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato Collegio Arbitrale avrà la facoltà di stabilire la sede dell’arbitrato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene determinare le formalità di procedura nel rispetto dei principi di pubblicità del principio del contraddittorio e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codicequi previsto. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi ogni caso il Collegio Arbitrale dovrà esperire un tentativo di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono daticonciliazione delle Parti. Il lodo si ha per arbitrale sarà pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta 90 giorni dalla data di costituzione del deposito Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale delibererà anche in ordine alle spese del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loroprocedimento ed alle proprie competenze.

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Sources: Regolamento E Condizioni Contrattuali

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettiviIn caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, comprese sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra professionisti, o comprovati esperti, con almeno 10 anni di esperienza nel campo di attivita’ svolta dall’ Assicurato e per i quali non sussista un conflitto di interessi con le Parti rappresentate. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine, o dal Collegio, o dall’ Istituto, a cui è iscritto l'Assicurato. Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitridel terzo arbitro. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale ha diritto di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di arbitrato o nell'atto effettuare ispezioni e verifiche di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche qualora uno dei componenti si rifiutasse di firmare il relativo verbale. Il Collegio è nominato e designato dalla Camera arbitralealtresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in possesso essere al fine di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisceevitare un danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La nomina degli arbitri presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni liquidazione del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra lorodanno.

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Sources: Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettiviIn caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, comprese sulla ammissibilità al risarcimento del Danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine presso il quale è iscritto l'Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitridel terzo arbitro. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale ha diritto di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di arbitrato o nell'atto effettuare ispezioni e audizioni di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Il collegio è nominato e designato dalla Camera arbitralealtresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in possesso essere al fine di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisceevitare un Danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La nomina degli arbitri presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni liquidazione del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loroDanno.

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Sources: Polizza Di Responsabilità Civile Professionale

Arbitrato. Le controversie Qualora il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 11 lettera b) non riesca o sia comunque decorso il termine previsto per il suo espletamento, su diritti soggettiviistanza di entrambe le Parti, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono può essere deferite ad arbitriadito un Collegio di Arbitrato. collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL. Il Collegio arbitrale e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria. Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale. La richiesta di devoluzione della controversia al giudizio Collegio di Arbitrato deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, salvo rivalsa fra loroa mezzo di raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato speciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione. Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio di Arbitrato entro il termine di 15 giorni. L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla richiesta. Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da trasmettere alla Segreteria del Collegio non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la prima riunione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Arbitrato. 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri. 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 6. In particolareaggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse. 7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242. 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace pronunziato con il suo deposito presso la Camera camera arbitrale per i contratti pubblici. 10. Entro quindici Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla pronuncia data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. 11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle partiarbitri, una somma pari all’uno all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANACall'Autorità. 12. Il deposito collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'articolo 24 del tribunale decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. 13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli effetti di cui all’art. 825 ausiliari del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitralemagistrato. 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.

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Sources: Arbitrato

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettivi1. Salvo quanto disposto nel comma 4 di questo articolo, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad nei casi in cui dalle disposizioni del presente codice è previsto l’intervento del giudice, è data la possibilità a ciascuna delle parti di ricorrere alla procedura arbitrale, affidata a tre arbitri, quale prevista nel presente articolo, e per le cui spese si applicano le norme in vigore nel luogo in cui la procedura stessa si svolge. 2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale Salvo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie o nazionali che si rendono applicabili, e in mancanza di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna un diverso accordo delle parti, la procedura arbitrale si deve svolgere nel luogo in cui ha sede il giudice al quale altrimenti sarebbe sottoposta la controversia, e per instaurarla la parte che prende l’iniziativa deve inviare alla controparte una dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza quale precisa che intende sottoporre la controversia - già sollevata come previsto dalle rispettive norme - alla domandaprocedura medesima, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza inoltre nomina il suo arbitro e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisceinvita la controparte a nominare il proprio con dichiarazione da inviare alla prima entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitraleSe quest’ultima non provvede entro il predetto termine, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La la prima può chiedere che la nomina dell’arbitro della controparte venga effettuata dal giudice competente a provvedere alla nomina degli arbitri per in base alla legge dello Stato membro dell’Unione europea in cui la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi procedura arbitrale deve svolgersi. In difetto di pubblicità e disposizioni specifiche applicabili, tale richiesta può essere rivolta al presidente del tribunale (di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni seconda istanza) del presente codice. Al fine della nomina del collegio, luogo in cui la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera procedura arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitraledeve svolgersi. Il Presidente del collegio arbitrale nominaterzo arbitro viene nominato mediante l’accordo dei due arbitri già nominati, se necessarioo, il segretarioin caso di loro mancato accordo, scegliendolo tra il personale interno all’ANACdal giudice indicato in precedenza, al quale la richiesta può essere rivolta dai due predetti arbitri o da una delle parti. Ai giudizi arbitrali Alle dichiarazioni indicate nel presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2. 3. Salvo diverso accordo, se il tentativo di conciliare le parti non riesce, la controversia deve essere risolta, in base alle norme del presente codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civileed altre applicabili, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, deliberato a cura degli maggioranza dagli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno che deve essere emesso per mille del valore della relativa controversiaiscritto entro il termine di sei mesi dalla nomina dell’ultimo arbitro. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del Tale lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per ha gli effetti di cui all’art. 825 del codice 42 e consente inoltre di procedura civileottenere dal giudice, sin dalla sua emissione, uno dei provvedimenti previsti dall’art. 172. 4. Il deposito del lodo presso presente articolo non si applica: a) se in base a disposizioni imperative la camera controversia non può essere risolta in sede arbitrale; b) se si tratta, anziché di risolvere una controversia, di pronunciare una inibitoria o una ingiunzione, di fissare o prorogare un termine, di autorizzare un deposito, e di adottare provvedimenti simili, nei quali casi sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 172; c) se nel contratto la procedura arbitrale è effettuatoesclusa, a cura del collegio o è prevista una diversa procedura arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale ; d) quando la controversia è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative già stata sottoposta al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra lorogiudice.

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Sources: Codice Europeo Dei Contratti

Arbitrato. Le controversie su diritti soggettiviIn caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, comprese sulla ammissibilità al risarcimento del Danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti potranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra professionisti, o comprovati esperti, con almeno 10 (dieci) anni di esperienza nel campo di attività svolta dall’ Assicurato e per i quali non sussista un conflitto di interessi con le Parti rappresentate. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale dove ha sede l’Assicurato. Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitridel terzo arbitro. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale ha diritto di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di arbitrato o nell'atto effettuare ispezioni e verifiche di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente testi; le decisioni del collegio arbitrale è nominato sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e designato dalla Camera arbitrale, in possesso sono obbligatorie per le Parti anche qualora uno dei componenti si rifiutasse di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitralefirmare il relativo verbale. Il Presidente del collegio arbitrale nominaCollegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice tale comportamento è stato posto in essere al fine di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in evitare un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loroDanno maggiore pergli Assicuratori stessi.

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Sources: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Ed Errori Ed Omissioni

Arbitrato. Le 1. Tutte le controversie su diritti soggettiviche dovessero insorgere tra lo Spedizioniere e l’Altra parte saranno decise da tre arbitri anziché da giudici ordinari, comprese quelle conseguenti in conformità al mancato raggiungimento dell'accordo bonario Regolamento di arbitrato di FENEX. Il Regolamento di arbitrato FENEX e le tariffe vigenti per il procedimento arbitrale possono essere deferite ad arbitriconsultate e scaricate dal sito web FENEX. Il collegio arbitrale Una controversia sussiste ogniqualvolta così dichiari una delle parti. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, lo Spedizioniere sarà libero di adire il tribunale olandese competente del luogo in cui si trova la sede dello Spedizioniere, per ottenere il pagamento di somme dovute e pagabili che non sono state contestate per iscritto dall’Altra parte entro quattro settimane dalla data della fattura. Lo Spedizioniere è composto inoltre libero di avviare un procedimento sommario per le richieste di natura urgente dinanzi al tribunale olandese competente nel luogo in cui si trova la sede dello Spedizioniere. 2. L’arbitrato sarà deciso da tre membri ed è arbitri, a meno che una delle parti non abbia presentato una richiesta di nomina degli arbitri e le parti abbiano informato congiuntamente per iscritto la segreteria del FENEX che desiderano che l’arbitrato sia deciso da un arbitro che hanno nominato dalla Camera congiuntamente, allegando la dichiarazione scritta dell’arbitro così nominato contenente la sua accettazione della nomina e la forza e la validità del regolamento arbitrale del FENEX. 3. Un arbitro sarà nominato dal Presidente o dal Vicepresidente del FENEX; il secondo sarà nominato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati del distretto in cui si trova la sede legale dello Spedizioniere; il terzo sarà nominato di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto comune accordo tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferiscei due arbitri così nominati. 4. Il Presidente di FENEX nominerà un esperto in materia di spedizioni e logistica; al Presidente dell’Ordine degli Avvocati verrà chiesto di nominare un avvocato specializzato in spedizioni e logistica; il terzo arbitro sarà preferibilmente un esperto nel ramo del collegio arbitrale commercio o dell’industria in cui è nominato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra lorospecializzata l’Altra Parte dello Spedizioniere.

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Sources: Servizi Globali Di Spedizione