Archiviazione delle informazioni Clausole campione

Archiviazione delle informazioni. Articolo 5.1.3
Archiviazione delle informazioni. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l’OdV e le altre funzioni aziendali, l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita sotto la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza medesimo. Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal presente Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito e riservato archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003 e per un periodo di 10 anni. La presente sezione del Modello di Organizzazione e gestione richiama in ogni sua parte il sistema disciplinare definito nel Regolamento Aziendale.
Archiviazione delle informazioni. Le informazioni relative ai contratti e alle operazioni di cui al Capo 2 vengono registrate in un apposito archivio elettronico, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza.
Archiviazione delle informazioni. TeamSystem assicura che tutte le informazioni relative ai certificati siano archiviate per un periodo di tempo adeguato e conforme alle norme vigenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.