SISTEMA DISCIPLINARE. L’effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà e, nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia. Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte di amministratori e sindaci, che da parte di consulenti, dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto delle stesse, nell’ambito delle attività emerse come a rischio. Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante. (Allegato n. 4).
SISTEMA DISCIPLINARE. Il Decreto prevede che sia predisposto un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza. L’esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l’effettività del Modello stesso. L’applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte da A4 Holding in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito. Il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti riconducibili a violazioni di quanto previsto nel presente Modello, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.
SISTEMA DISCIPLINARE. CDP Immobiliare prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso. A questo proposito, infatti, il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, rispettivamente per i soggetti apicali e per i soggetti sottoposti. L’applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Disciplinare prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede, di per sé sola, il rapporto in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall’eventuale instaurazione o dall’esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato.
SISTEMA DISCIPLINARE. La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l’esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l’effettività del Modello medesimo. In particolare, l’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell’elencare gli elementi che si devono rinvenire all’interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l’Ente abbia l’onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello". Inoltre, in applicazione di quanto previsto all’art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tale sistema disciplinare deve prevedere sanzioni anche nei confronti di “chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”. Resta comunque fermo che anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra quelli di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potr comunque essere oggetto di sanzione.
SISTEMA DISCIPLINARE. (Art. 6, co. 1, lett. e) – Art. 7, co.4, lett. b)) 29
SISTEMA DISCIPLINARE. In caso di violazione del presente Codice, del Modello o delle procedure operative è prevista l’applicazione di specifiche sanzioni. Le sanzioni sono applicate anche nel caso in cui l a v i o l a z i o n e costituisca reato ma il giudizio penale non sia stato instaurato, e, per converso, sono applicate anche nel caso in cui la violazione non costituisca reato. Le sanzioni applicabili al lavoratore dipendente devono rispettare i principi enunciati e le procedure previste nello Statuto dei Lavoratori. La sanzione applicabile ai lavoratori autonomi, ai fornitori o a d altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’UNIVERSITA’ PEGASO consiste, nei casi più gravi, nella risoluzione del contratto.
SISTEMA DISCIPLINARE. Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice Etico verrà trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie coerentemente con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ferma restando la promozione di azioni disciplinari connesse alla violazione del Codice Etico, la Società nei casi accertati e dolosi di furto, omissione di doveri connessi all’ufficio, falsificazione o alterazione di documenti, informazioni o sistemi informatici, utilizzo improprio di informazioni riservate e di beni aziendali, appropriazione indebita di beni fisici e immateriali facenti parte del patrimonio aziendale, provvederà a intraprendere i provvedimenti disciplinari necessari ed eventualmente, secondo la gravità delle infrazioni commesse, a dare corso ad azioni legali nei confronti delle persone coinvolte.
SISTEMA DISCIPLINARE. Per un’efficace attuazione del PTPCT e delle procedure in esso esposte, verrà introdotto, un sistema disciplinare di natura sanzionatoria rivolto al personale ed ai collaboratori esterni, che contemplerà l’adozione di meccanismi operativi e finalità idonei alla prevenzione e alla stigmatizzazione di comportamenti illeciti da un punto di vista corruttivo. Il sistema sanzionatorio garantirà il rispetto dei seguenti principi: Specificità ed autonomia: farà riferimento alle violazioni del PTPCT, mantenendosi indipendente da un eventuale giudizio penale;
SISTEMA DISCIPLINARE. La Società si impegna a vigilare per evitare violazioni al Modello di organizzazione, gestione e controllo e al presente Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, e a sanzionare in modo appropriato i comportamenti contrari alle
SISTEMA DISCIPLINARE. Un sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nelle misure per la prevenzione della corruzione è condizione essenziale per assicurare l’effettività delle stesse. Il sistema disciplinare per le violazioni della presente Policy Anticorruzione fa riferimento al sistema disciplinare e sanzionatorio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza, anche con l’eventuale supporto del Referente delle Misure Anticorruzione.