SISTEMA DISCIPLINARE. CDP Reti prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso. A questo proposito, infatti, il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, rispettivamente per i soggetti apicali e per i soggetti sottoposti. L’applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Disciplinare prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede, di per sé sola, il rapporto in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall’eventuale instaurazione o dall’esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni introdotte con la Legge n. 179/2017 in materia di Whistleblowing, qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle Segnalazioni ricevute, l’OdV e il Responsabile dell’Internal Audit riscontrino la commissione di un comportamento illecito da parte di un dipendente e/o di Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business, CDP Reti interviene attraverso l’applicazione di misure e provvedimenti sanzionatori adeguati, proporzionati ed in linea con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, nel caso di dipendenti, e con le disposizioni contrattuali vigenti, nel caso di Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business.
SISTEMA DISCIPLINARE. L’effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà e, nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia. Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte di amministratori e sindaci, che da parte di consulenti, dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto delle stesse, nell’ambito delle attività emerse come a rischio. Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante. (Allegato n. 4).
SISTEMA DISCIPLINARE. La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l’esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l’effettività del Modello medesimo. In particolare, l’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell’elencare gli elementi che si devono rinvenire all’interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l’Ente abbia l’onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello". Inoltre, in applicazione di quanto previsto all’art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tale sistema disciplinare deve prevedere sanzioni anche nei confronti di “chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”. Resta comunque fermo che anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra quelli di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potr comunque essere oggetto di sanzione.
SISTEMA DISCIPLINARE. CDP Immobiliare prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso. A questo proposito, infatti, il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, rispettivamente per i soggetti apicali e per i soggetti sottoposti. L’applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Disciplinare prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede, di per sé sola, il rapporto in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall’eventuale instaurazione o dall’esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato.
SISTEMA DISCIPLINARE. (Art. 6, co. 1, lett. e) – Art. 7, co.4, lett. b)) 29
SISTEMA DISCIPLINARE. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa in materia, si ricorda al Personale del Gruppo che il mancato rispetto della presente Procedura può comportare l’applicazione della procedura disciplinare prevista per la country di riferimento. Un elenco non esaustivo di eventi che, potenzialmente, in relazione alla loro natura e alla loro dimensione, più frequentemente costituiscono Informazione Privilegiata, è il seguente:
1. mutamenti nella compagine societaria o negli accordi sul controllo;
2. dimissioni o nomina di Consiglieri di Amministrazione o di membri del Collegio Sindacale;
3. cambiamenti nel personale strategico della Società;
4. acquisto, cessione o atti di disposizione di aziende, rami d’azienda, partecipazioni, di altri beni o attività qualora significativi;
5. modifica del revisore, rinuncia o revoca all’incarico da parte della società di revisione e informazioni collegate alla sua attività;
6. operazioni sul capitale, conversione di azioni, emissione di nuove categorie di azioni, emissioni di obbligazioni, o altri titoli di debito e warrant per acquistare/sottoscrivere azioni; modifiche nei diritti di categoria di azioni quotate;
7. operazioni aventi a oggetto altri strumenti finanziari quotati;
8. data di pagamento del dividendo, importo del dividendo;
9. situazioni civilistiche e consolidate patrimoniali, economico, finanziarie di periodo;
10. dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione e eventuali scostamenti rilevanti rispetto a dati e obiettivi già diffusi, nonché dati contabili di periodo;
11. piani strategici;
12. previsioni di fatturato;
13. business plan;
14. mutamenti nella politica dei dividendi;
15. fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
16. messa in liquidazione o verificarsi di cause di liquidazione;
17. ristrutturazioni aziendali con effetto su organizzazione, attività, posizione finanziaria, conto economico;
18. operazioni rilevanti e straordinarie sulla posizione finanziaria;
19. ottenimento di finanziamenti agevolati, contributi, sovvenzioni;
20. rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti;
21. ingresso in, o ritiro da, un rilevante settore di business;
22. eventi catastrofici con impatto su fabbricati, impianti e merci;
23. conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
24. perdite di esercizio in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto (es. art. 2446 c.c.);
25. richiesta di ammissione a procedure con...
SISTEMA DISCIPLINARE. In caso di violazione del presente Codice, del Modello o delle procedure operative è prevista l’applicazione di specifiche sanzioni. Le sanzioni sono applicate anche nel caso in cui l a v i o l a z i o n e costituisca reato ma il giudizio penale non sia stato instaurato, e, per converso, sono applicate anche nel caso in cui la violazione non costituisca reato. Le sanzioni applicabili al lavoratore dipendente devono rispettare i principi enunciati e le procedure previste nello Statuto dei Lavoratori. La sanzione applicabile ai lavoratori autonomi, ai fornitori o a d altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’UNIVERSITA’ PEGASO consiste, nei casi più gravi, nella risoluzione del contratto.
SISTEMA DISCIPLINARE. La Società si impegna a vigilare per evitare violazioni al Modello di organizzazione, gestione e controllo e al presente Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, e a sanzionare in modo appropriato i comportamenti contrari alle
SISTEMA DISCIPLINARE. La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso con lo scopo di garantire l’efficacia dell'azione di vigilanza dell’Organismo. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell’art. 7, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa della Società. Il sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile) si rivolge agli Amministratori, ai Dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate “sanzioni” di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/negoziale. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell’eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/o avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare. Tutti i soggetti che prestano attività lavorativa presso REOCO, in quanto dipendenti della Capogruppo distaccati presso la Società, operano in conformità con il Codice disciplinare emanato da Banca Carige e recepito dal Consiglio di Amministrazione di Reoco con l’approvazione del presente Modello. Al riguardo si rimanda al par. 6.4 degli Allegati al Modello intitolato “Infrazioni e Sanzioni disciplinari e norme procedurali”.
4.5.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti
4.5.2. Misure nei confronti dei dirigenti
SISTEMA DISCIPLINARE. L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico, inclusa la Politica Anticorruzione di cui sopra, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile “Diligenza del prestatore di lavoro”, la cui violazione potrà, a seconda dei casi, integrare una delle cause di inadempimento previste nello Statuto dei Lavoratori e dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché dal “Sistema Disciplinare” (di cui al “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” ex D.Lgs. 231/01).