Articolazione delle tariffe. 1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l’utente ha diritto alla tariffa domestico residente, nei casi in cui l’immobile: a. costituisca prima abitazione, fornendo l’attestazione della residenza; b. costituisca l’abitazione principale sul territorio italiano dell’utente residente all’estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000). 2. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, in assenza di letture si applica la tabella indicata all’art. 39 comma 7. 3. Per l’uso industriale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l’utente provveda a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico. 4. L’agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell’anno precedente.
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Articolazione delle tariffe. 1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l’utente ha diritto alla tariffa domestico residente, nei casi in cui l’immobile:
a. costituisca prima abitazione, fornendo l’attestazione della residenza;
b. costituisca l’abitazione principale sul territorio italiano dell’utente residente all’estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000).
2. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all’art. 39 32 comma 74.
3. Per l’uso industriale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l’utente provveda a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
4. L’agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell’anno precedente.
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Articolazione delle tariffe. 1. Per le somministrazioni Fino all’entrata in vigore delle tariffe di acquedottoriferimento del servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/94, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l’utente ha diritto si utilizzano i meccanismi differenziati di cui ai successivi commi in conformità alla tariffa domestico residente, nei casi in cui l’immobile:
a. costituisca prima abitazione, fornendo l’attestazione della residenza;
b. costituisca l’abitazione principale sul territorio italiano dell’utente residente all’estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000)normativa vigente.
2. La tariffa del servizio di acquedotto e di approvvigionamento ai subdistributori è composta da una quota fissa a titolo di nolo contatore e da una quota variabile. La quota variabile è commisurata al consumo rilevato, fermo l’obbligo di pagamento di quantità minima stabilita dal contratto, ove previsto. La parte variabile della tariffa per il servizio di approvvigionamento è determinata dalla media ponderale delle tariffe base dei singoli usi per i consumi stabiliti in convenzione, ridotta del 35% per tener conto degli oneri di distribuzione a carico del subdistributore.
3. Per l’uso antincendio, fermo restando l’applicazione della quota fissa per nolo contatore, la parte variabile della tariffa è determinata applicando quella prevista per gli usi occasionali. Per gli impianti esistenti, fino all’installazione del misuratore, continuerà ad applicarsi la previgente tariffa in funzione del numero e tipologia delle bocche antincendio installate.
4. Per gli usi alle navi e natanti e occasionale la tariffa è determinata esclusivamente in base al consumo.
5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico (civile ex l.n.319/76) la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, in assenza di letture si applica la tabella indicata all’art. 39 comma 7.
3. Per l’uso industriale, industriale (produttivo ex l.n.319/76) la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche è in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l’utente provveda a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; Per l’uso industriale la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
46. L’agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta Per il servizio di manutenzione del sifone, del relativo pozzetto di ispezione e, ove occorrente, del pozzetto prelievo campioni, la tariffa è determinata in funzione dell’uso e del numero degli impegnativi contrattuali come determinati al precedente Art.30 ad eccezione dell’uso pluviale, per il quale è in misura fissa per singolo allacciamento. La tariffa remunera le spese di manutenzione ordinaria necessarie per garantire il regolare funzionamento del sifone e relative opere accessorie (analisi chimiche da laboratorio accreditatoispezione, verifica ed espurgo) e quelle di sanificazione (disinfezione, deblatizzazione e derattizzazione) nonché le quote di ammortamento per i volumi la manutenzione straordinaria di scarico prodotti nell’anno precedentedette opere.
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Articolazione delle tariffe. 1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l’utente ha diritto alla tariffa domestico residente, nei casi in cui l’immobileordinaria - prima abitazione ove l’immobile servito:
a. costituisca prima abitazione, fornendo l’attestazione della residenza;
b. costituisca l’abitazione principale sul territorio italiano dell’utente residente all’estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000).
2. Parimenti, l’utente ordinario prima abitazione potrà fruire del trattamento più favorevole della tariffa attestando annualmente, sulla base dell’ultima dichiarazione fiscale presentata e della certificazione ISEE, il reddito del proprio nucleo familiare (Unico, ISE, certificazioni di indigenza, ecc.).
3. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all’art. 39 32 comma 74.
34. Per l’uso industriale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l’utente provveda provvede a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
45. L’agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell’anno precedente.
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Samples: Fornitura Di Servizio Idrico