Articolazione dell’orario di lavoro. 1. L’orario di lavoro generale di tutti i servizi comunali viene articolato di norma su 5 giorni con due rientri pomeridiani. Le difformità da questo orario per i differenti servizi verranno debitamente specificate. Non è esclusa la possibilità di un’eventuale coesistenza all’interno della stessa Direzione di diversi tipi di orario, qualora lo richiedano specifiche esigenze di servizio individuate dal Dirigente preposto. 2. L’articolazione dell’orario di servizio, esemplificata dal prospetto allegato al presente articolo, comporta un servizio pomeridiano dal lunedì al giovedì o venerdì, se ritenuto opportuno dal Direttore, organizzato in maniera turnata tra il personale della medesima Direzione in modo che ogni dipendente effettui due rientri settimanali di tre ore ciascuno, mentre una giornata, di norma il sabato, diviene non lavorativa. I turni di rientro saranno definiti con atto del dirigente responsabile. 3. Nelle due giornate settimanali in cui è previsto il rientro, l’interruzione del lavoro per la consumazione del pasto, timbrata con il badge, avrà luogo obbligatoriamente tra le ore 13.00 e le ore 14.30. L’interruzione varia da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un’ora e 30 minuti. 4. L’uscita non dovrà corrispondere necessariamente all’effettuazione di sei ore lavorative nelle giornate con orario unico e di nove ore lavorative nelle giornate con orario spezzato, ma dalle ore 8.45 inizia un orario minimo di servizio di 4 ore e 15 minuti per le giornate con orario unico e di 7 ore per le giornate con orario spezzato. L’orario di servizio eventualmente prestato in meno o in più sarà recuperato o fruito in altra giornata, entro il bimestre successivo al mese di riferimento, salvo gli impedimenti previsti dalla legge, usando la flessibilità e considerando come limite orario al prolungamento del servizio pomeridiano - qualunque sia la durata della sosta per il pasto - le ore 19.15. In ogni caso la durata del servizio ordinario non può superare le dieci ore come stabilito dall’art.38 del C.C.N.L. del 14/9/2000. In caso di carenze risultanti a fine del bimestre successivo al mese di riferimento nel dovuto orario di lavoro, si procederà a corrispondente trattenuta. Nel mese di marzo di ogni anno si procede all’azzeramento dei saldi orari e alle eventuali trattenute stipendiali relativi all’anno precedente. 5. La fascia rigida con obbligo di compresenza per tutti i dipendenti va dalle ore 8.45 alle ore
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Articolazione dell’orario di lavoro. 1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale. Qualora sussista una organizzazione del lavoro su turni, l’orario di lavoro previsto per il terzo turno corrisponde a 36 ore settimanali, a parità di retribuzione.
2. L’orario di lavoro generale di tutti i servizi comunali viene articolato di norma su 5 giorni con due rientri pomeridiani. Le difformità da questo orario va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per i differenti servizi verranno debitamente specificate. Non è esclusa la possibilità di un’eventuale coesistenza all’interno della stessa Direzione di diversi tipi di orario, qualora lo richiedano specifiche esigenze di servizio individuate dal Dirigente preposto.
2. L’articolazione dell’orario di servizio, esemplificata dal prospetto allegato al presente articolo, comporta un servizio pomeridiano dal lunedì al giovedì o venerdì, se ritenuto opportuno dal Direttore, organizzato in maniera turnata tra il personale della medesima Direzione in modo che ogni dipendente effettui due rientri settimanali di tre ore ciascuno, mentre una giornata, di norma il sabato, diviene non l’inizio dell’attività lavorativa. I turni di rientro saranno definiti con atto del dirigente responsabile.
3. Nelle due giornate settimanali Salvo quanto previsto al successivo punto 4, per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in cui è previsto tale accezione il rientrotempo per recarsi al posto di lavoro, l’interruzione del lavoro per la consumazione del pasto, timbrata con il badge, avrà luogo obbligatoriamente tra le ore 13.00 i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le ore 14.30. L’interruzione varia da un minimo soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di 30 minuti ad un massimo di un’ora e 30 minutilavoro giornaliero.
4. L’uscita non dovrà corrispondere necessariamente all’effettuazione Il tempo passato a disposizione dell’impresa in attesa di sei ore lavorative nelle giornate con orario unico e di nove ore lavorative nelle giornate con orario spezzato, ma dalle ore 8.45 inizia un orario minimo di servizio di 4 ore e 15 minuti per le giornate con orario unico e di 7 ore per le giornate con orario spezzato. L’orario di servizio eventualmente prestato in meno impiego o in più sarà recuperato o fruito in altra giornata, entro il bimestre successivo al mese di riferimento, salvo gli impedimenti previsti dalla legge, usando la flessibilità e considerando come limite orario al prolungamento del servizio pomeridiano - qualunque sia la durata della sosta per il pasto - le ore 19.15. In ogni caso la durata trasferimento da un posto di lavoro ad un altro, nell’ambito del servizio ordinario non può superare le dieci ore come stabilito dall’art.38 del C.C.N.L. del 14/9/2000. In caso di carenze risultanti a fine del bimestre successivo al mese di riferimento nel dovuto normale orario di lavoro, si procederà a corrispondente trattenuta. Nel mese di marzo di ogni anno si procede all’azzeramento dei saldi orari e alle eventuali trattenute stipendiali relativi all’anno precedenteè considerato come lavoro effettivo.
5. La fascia rigida con obbligo Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di compresenza durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non lavorate.
6. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l’adozione di una articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti va dalle ore 8.45 alle orelavoratori interessati.
7. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli. In tali ipotesi, ove venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto strettamente necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e i mezzi di locomozione per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come previsto dall’ art. 45.
8. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
9. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’art.12 punto 5 lett. c), d), e).
10. I lavori di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
11. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.
12. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di lavoro giornaliero.
13. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.
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Articolazione dell’orario di lavoro. 1La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate. L’orario Diversi criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro generale giornaliero. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. 66/2003, riconoscono idonea l’adozione di una articolazione multi periodale dell’orario di lavoro contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i servizi comunali viene articolato lavoratori interessati. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di norma su 5 giorni con due rientri pomeridianilavoro inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli. In tali ipotesi, ove venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto strettamente necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e i mezzi di locomozione per raggiungere la sede. Le difformità da questo spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro cosi come previsto dall’ art. 45. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario per i differenti servizi verranno debitamente specificatedi lavoro. Non è esclusa Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la possibilità di un’eventuale coesistenza all’interno della stessa Direzione di diversi tipi di orariodiretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora lo richiedano specifiche esigenze l‘attività lavorativa si svolga al di servizio individuate dal Dirigente preposto.
2. L’articolazione dell’orario di servizio, esemplificata dal prospetto allegato al presente articolo, comporta un servizio pomeridiano dal lunedì al giovedì o venerdì, se ritenuto opportuno dal Direttore, organizzato in maniera turnata tra il personale della medesima Direzione in modo che ogni dipendente effettui due rientri settimanali di tre ore ciascuno, mentre una giornata, di norma il sabato, diviene non lavorativa. I turni di rientro saranno definiti con atto fuori del dirigente responsabile.
3. Nelle due giornate settimanali in cui è previsto il rientro, l’interruzione del lavoro per la consumazione del pasto, timbrata con il badge, avrà luogo obbligatoriamente tra le ore 13.00 e le ore 14.30. L’interruzione varia da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un’ora e 30 minuti.
4. L’uscita non dovrà corrispondere necessariamente all’effettuazione di sei ore lavorative nelle giornate con orario unico e di nove ore lavorative nelle giornate con orario spezzato, ma dalle ore 8.45 inizia un orario minimo di servizio di 4 ore e 15 minuti per le giornate con orario unico e di 7 ore per le giornate con orario spezzato. L’orario di servizio eventualmente prestato in meno o in più sarà recuperato o fruito in altra giornata, entro il bimestre successivo al mese di riferimento, salvo gli impedimenti previsti dalla legge, usando la flessibilità e considerando come limite orario al prolungamento del servizio pomeridiano - qualunque sia la durata della sosta per il pasto - le ore 19.15. In ogni caso la durata del servizio ordinario non può superare le dieci ore come stabilito dall’art.38 del C.C.N.L. del 14/9/2000. In caso di carenze risultanti a fine del bimestre successivo al mese di riferimento nel dovuto normale orario di lavoro, si procederà per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’art.12 punto 5 lett. c), d), e). I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a corrispondente trattenutatutti i dipendenti. Nel mese L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno definire l’orario di marzo accesso allo stabilimento e quello di ogni anno si procede all’azzeramento dei saldi orari inizio del lavoro. Resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e alle eventuali trattenute stipendiali relativi all’anno precedente.
5fino ai 30. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di lavoro giornaliero. La fascia rigida con obbligo durata massima dell’orario di compresenza per tutti i dipendenti va dalle ore 8.45 alle orelavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
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Articolazione dell’orario di lavoro. 1Art. 29 – Orario di lavoro E’ considerato lavoro normale quello diurno e notturno, feriale e festivo, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo. L’orario settimanale è pari a 40 ore settimanali articolato su cinque o sei giornate. Al fine di lavoro generale di tutti i garantire l’efficienza e la continuità dei servizi comunali viene articolato di norma su 5 giorni con due rientri pomeridiani. Le difformità da questo orario per i differenti servizi verranno debitamente specificate. Non è esclusa prestati, le Parti riconoscono la possibilità di un’eventuale coesistenza all’interno della stessa Direzione organizzare i turni di diversi tipi di orario, qualora lo richiedano specifiche esigenze di servizio individuate dal Dirigente preposto.
2. L’articolazione lavoro fissando la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, in massimo 48 ore settimanali, calcolate come media e riferite a un periodo massimo di 16 settimane in periodi specificamente individuati. Qualora il dipendente sia comandato in altro luogo diverso da quello ove presta abitualmente servizio, esemplificata l’orario comincerà a decorrere sul nuovo posto assegnato ma laddove debba tornare in sede alla fine della giornata lavorativa, il prestatore si asterrà anticipatamente dalla prestazione per il tempo necessario a raggiungere la sede. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore. Con accordo aziendale potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dal prospetto allegato al presente articolo, comporta un servizio pomeridiano dal lunedì al giovedì o venerdì, se ritenuto opportuno dal Direttore, organizzato in maniera turnata tra D. Lgs n. 66/2003 per quanto concerne il riposo giornaliero. Qualora l’orario giornaliero sia di otto ore consecutive il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della medesima Direzione in modo che ogni dipendente effettui due rientri settimanali di tre ore ciascuno, mentre una giornata, di norma il sabato, diviene durata non lavorativa. I turni di rientro saranno definiti con atto del dirigente responsabile.
3. Nelle due giornate settimanali in cui è previsto il rientro, l’interruzione del lavoro per la consumazione del pasto, timbrata con il badge, avrà luogo obbligatoriamente tra le ore 13.00 e le ore 14.30. L’interruzione varia da un minimo di inferiore a 30 minuti ad un massimo le cui specifiche modalità di un’ora e 30 minuti.
4. L’uscita non dovrà corrispondere necessariamente all’effettuazione di sei ore lavorative nelle giornate con orario unico e di nove ore lavorative nelle giornate con orario spezzato, ma dalle ore 8.45 inizia un orario minimo di servizio di 4 ore e 15 minuti per le giornate con orario unico e di 7 ore per le giornate con orario spezzato. L’orario di servizio eventualmente prestato in meno o in più sarà recuperato o fruito in altra giornata, entro il bimestre successivo al mese di riferimento, salvo gli impedimenti previsti dalla legge, usando la flessibilità e considerando come limite orario al prolungamento del servizio pomeridiano - qualunque sia la durata della sosta per il pasto - le ore 19.15svolgimento sono demandate alla contrattazione aziendale. In ogni caso qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano la durata del servizio ordinario pausa pranzo potrà essere interrotta o non può superare le dieci ore come stabilito dall’art.38 del C.C.N.L. del 14/9/2000goduta e comunque successivamente recuperata. In questo specifico ambito, la contrattazione aziendale individua quegli specifici servizi svolti dalle guardie giurate per i quali può essere ammessa la regolamentazione in deroga in ogni caso di carenze risultanti a fine del bimestre successivo al mese di riferimento nel dovuto orario tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori. Specifiche deroghe potranno essere stabilite relativamente all’orario di lavoro, anche notturno, per servizi di sicurezza sussidiaria svolti presso stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane, porti, depositi, siti Istituzionali e in caso di trasporto e scorta di beni di valore. Per tutto ciò non espressamente regolato dal presente contratto si procederà a corrispondente trattenuta. Nel mese di marzo di ogni anno si procede all’azzeramento dei saldi orari e alle eventuali trattenute stipendiali relativi all’anno precedenteapplicano le disposizioni previste dal D. Lgs n.66/2003.
5. La fascia rigida con obbligo di compresenza per tutti i dipendenti va dalle ore 8.45 alle ore
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