Personale viaggiante Clausole campione

Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti: a) calcolo dell'indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per coefficiente 1,6; b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo; c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione; d) corresponsione della indennità di trasferta: - l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione; 4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza. e) frazionamento della indennità di trasferta; - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il...
Personale viaggiante. L’orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore 6,40’, compresi i tempi accessori. L’orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue: - personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15’; - personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8. Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni). L’orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull’intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo che ai fini del calcolo non deve comunque superare sette settimane. Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi azienda- li la determinazione;
Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, é corrisposta in base alle norme seguenti: a) calcolo dell'indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26 della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per il coefficiente 1,6; b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti dell'indennità di contingenza il ricalcolo, sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo;
Personale viaggiante. Al personale di bordo che garantisce una quantità minima di 100 ore di scorta mese per un minimo di 10 mesi nell’anno e che alla fine del periodo abbia superato la soglia delle 1300 ore di scorta complessive, come da definizione dell’art. 27 punto 2.1 lettera c) del CCNL applicato, compete un importo di € 0,20 una diaria del valore di € 0,60 applicato per ciascuna ora di lavoro riferita all’orario stabilito dall’art. 27 punto 2.7 c. F2, CCNL applicato. I parametri di cui alla presente clausola verranno ridefiniti in base alla natura del contratto di lavoro del singolo dipendente (Part-time). Le parti si danno reciprocamente atto che concorreranno al raggiungimento della soglia quantità minima di cui al primo capoverso del seguente punto che precede, altresì • i periodi di sosta fino ad un massimo di 5 ore consecutive; • le ore retribuite a titolo di formazione professionale; • le ore di lavoro prestate per il servizio di caring ai FRECCIA CLUB; • ELENCO VOCI • tutte le giornate di assenza dal servizio previste per legge il cui godimento non fosse originato dall’espressa volontà dello stesso. Il premio essendo di natura variabile, sarà erogato in 2 tranche di pari valore unitamente alle competenze del mese di Aprile e Ottobre di ogni anno a partire dall’anno 2019 ed al solo personale in forza alla data. effettuando il conteggio dei mesi in cui si è raggiunto il requisito di cui al primo capoverso e moltiplicato per l’importo economico stabilito dallo stesso capoverso.
Personale viaggiante. L’orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore. Per il personale viaggiante l’orario totale di lavoro non potrà, comunque, superare le 48 ore settimanali di impegno. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 56 ore solo se nel periodo di sei mesi, al netto delle giornate lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non superi il limite delle 48 ore settimanali. Per orario di lavoro si intende il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, guida, pulizia e manutenzione del veicolo, sorveglianza delle operazioni di carico e scarico. I periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro sono da considerarsi orario di lavoro. Fatta salva l’integrale applicazione del Regolamento UE n. 561/2006, non sono da considerarsi utili ai fini del computo dell’orario di lavoro: a. i tempi di pausa, cioè quelli passati in viaggio su nave, treno, aereo o altro mezzo di trasporto; b. i tempi di attesa non strumentali all’attività operativa, cioè quelli non di guida effettiva e di mera attesa quando l’avviso di attesa è pervenuto all’autista almeno 24 ore prima; c. i tempi di refezione, cioè quelli necessari alla consumazione dei pasti per 1 ora nell’impegno totale giornaliero di 13/15 ore; d. tempi di interruzione, cioè quelli previsti dalle attuali norme cogenti per la sospensione obbligatoria della guida.
Personale viaggiante. L’orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore 6,40 minuti, compresi i tempi accessori. L’orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue: - personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15; - personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8. Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni). L’orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull'intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo che - ai fini del calcolo - non deve comunque superare sette settimane. Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi aziendali la determinazione: a) del nastro lavorativo; b) del numero e della durata delle riprese; c) degli intervalli fra le riprese; d) delle modalità di cambio; e) dei tempi accessori.
Personale viaggiante. Le norme previste dal regolamento CEE n. 561/2006 e s.m.i. devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Personale viaggiante. Il personale viaggiante di cui agli articoli 23 e 24, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad un’indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
Personale viaggiante. Le imprese, d’intesa con le RSA, promuoveranno specifici corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale sulla normativa sociale europea in tema di guida e di riposo del personale viaggiante e di contestuale corretto utilizzo dell’apparecchio di controllo “cronotachigrafo”.

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  • AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.