Personale viaggiante Clausole campione

Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti: a) calcolo dell'indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per coefficiente 1,6; b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo; c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione; d) corresponsione della indennità di trasferta: - l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione; 4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza. e) frazionamento della indennità di trasferta; - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il...
Personale viaggiante. L’orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore 6,40’, compresi i tempi accessori. L’orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue: - personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15’; - personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8. Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni). L’orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull’intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo che ai fini del calcolo non deve comunque superare sette settimane. Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi azienda- li la determinazione;
Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, é corrisposta in base alle norme seguenti: a) calcolo dell'indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26 della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per il coefficiente 1,6; b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti dell'indennità di contingenza il ricalcolo, sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo;
Personale viaggiante. L’indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti: a) importo dell’indennità di trasferta: euro 39.82 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001); b) (…, soppresso dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32); c) (…, soppresso dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32); d) corresponsione dell’indennità di trasferta: - l’indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono consi- derati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non con- sentono al lavoratore nell’ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che effettui l’intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione; 4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza; e) frazionamento dell’indennità di trasferta: - nei casi di cui alla lettera d) l’indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta: - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3), per un importo di euro 26,55 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza della residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) , per un importo di euro 13,27 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l’assenza limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pa- sto. f) calcolo della durata di trasferta: - l’assenza dalla residenza viene calcolata dall’orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza...
Personale viaggiante. Il personale viaggiante di cui agli articoli 23 e 24, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad un’indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
Personale viaggiante. L’orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore 6,40 minuti, compresi i tempi accessori. L’orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue: - personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15; - personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8. Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni). L’orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull'intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo che - ai fini del calcolo - non deve comunque superare sette settimane. Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi aziendali la determinazione: a) del nastro lavorativo; b) del numero e della durata delle riprese; c) degli intervalli fra le riprese; d) delle modalità di cambio; e) dei tempi accessori.
Personale viaggiante. Le norme previste dal regolamento CEE n. 561/2006 e s.m.i. devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Personale viaggiante. Al personale di bordo che garantisce una quantità minima di 100 ore di scorta mese per un minimo di 10 mesi nell’anno e che alla fine del periodo abbia superato la soglia delle 1300 ore di scorta complessive, come da definizione dell’art. 27 punto 2.1 lettera c) del CCNL applicato, compete un importo di € 0,20 una diaria del valore di € 0,60 applicato per ciascuna ora di lavoro riferita all’orario stabilito dall’art. 27 punto 2.7 c. F2, CCNL applicato. I parametri di cui alla presente clausola verranno ridefiniti in base alla natura del contratto di lavoro del singolo dipendente (Part-time). Le parti si danno reciprocamente atto che concorreranno al raggiungimento della soglia quantità minima di cui al primo capoverso del seguente punto che precede, altresì • i periodi di sosta fino ad un massimo di 5 ore consecutive; • le ore retribuite a titolo di formazione professionale; • le ore di lavoro prestate per il servizio di caring ai FRECCIA CLUB; • ELENCO VOCI • tutte le giornate di assenza dal servizio previste per legge il cui godimento non fosse originato dall’espressa volontà dello stesso. Il premio essendo di natura variabile, sarà erogato in 2 tranche di pari valore unitamente alle competenze del mese di Aprile e Ottobre di ogni anno a partire dall’anno 2019 ed al solo personale in forza alla data. effettuando il conteggio dei mesi in cui si è raggiunto il requisito di cui al primo capoverso e moltiplicato per l’importo economico stabilito dallo stesso capoverso.
Personale viaggiante. Le imprese, d’intesa con le RSA, promuoveranno specifici corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale sulla normativa sociale europea in tema di guida e di riposo del personale viaggiante e di contestuale corretto utilizzo dell’apparecchio di controllo “cronotachigrafo”.
Personale viaggiante. L’orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore. Per il personale viaggiante l’orario totale di lavoro non potrà, comunque, superare le 48 ore settimanali di impegno. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 56 ore solo se nel periodo di sei mesi, al netto delle giornate lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non superi il limite delle 48 ore settimanali. Per orario di lavoro si intende il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, guida, pulizia e manutenzione del veicolo, sorveglianza delle operazioni di carico e scarico. I periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro sono da considerarsi orario di lavoro. Fatta salva l’integrale applicazione del Regolamento UE n. 561/2006, non sono da considerarsi utili ai fini del computo dell’orario di lavoro: a. i tempi di pausa, cioè quelli passati in viaggio su nave, treno, aereo o altro mezzo di trasporto; b. i tempi di attesa non strumentali all’attività operativa, cioè quelli non di guida effettiva e di mera attesa quando l’avviso di attesa è pervenuto all’autista almeno 24 ore prima; c. i tempi di refezione, cioè quelli necessari alla consumazione dei pasti per 1 ora nell’impegno totale giornaliero di 13/15 ore; d. tempi di interruzione, cioè quelli previsti dalle attuali norme cogenti per la sospensione obbligatoria della guida.