Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri La Rappresentanza sindacale unitaria e le Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993, così come le Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970propri dirigenti esterni, n. 300in ambienti messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori hanno diritto fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette E' ammesso lo svolgimento delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché stesse anche durante l'orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo In tale ambito, in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 così come delle Organizzazioni sindacali abilitate alla fine presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo, è fatto salvo il diritto ad indire singolarmente o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità congiuntamente l'assemblea dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970. Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o riducano la normale attività del turno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatanominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleper lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dieci dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, per gli stessi titoli. UNIONMECCANICA ritiene che la presente disciplina abbia carattere contingente, in attesa della definizione organica dei criteri di rappresentatività sindacale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo Articolo 9 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. L’Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che sia l’assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Nell’avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di cui all'artcalcolo.
Articolo 10 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge. 35 della legge 20 maggio 1970I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, n. 300entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, i lavoratori hanno l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini di legge.
Articolo 11 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di riunirsi voto sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti applicabili. Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia. Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la trattazione partecipazione all’Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all’indirizzo di materie posta elettronica indicato nell’avviso di interesse sindacale convocazione.
Articolo 12 Per la validità dell’assemblea e delle deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, si osservano le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto nei singoli casi. Per la nomina del lavoroCollegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno21. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario maggioranze deliberative si computano senza tenere conto delle astensioni di lavoro nonché durante l'orario voto.
Articolo 13 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, Amministrazione o, in caso di impossibilitàsua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, e, in locali nelle immediate vicinanze di essaloro assenza, da altra persona designata dall'assemblea. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i segretari nazionalirisultati delle votazioni sulla base dell'approvato Regolamento assembleare. Il Presidente, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria salvo che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali il verbale sia redatto da essi delegatinotaio, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'aziendaè assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive voto non può essere esercitato per corrispondenza. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare dal verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal notaio quando il verbale è redatto da quest'ultimo o quando l'intervento del medesimo è prescritto dalla legge.
Articolo 14 Le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati, elencati in ordine progressivo, presentate dal Consiglio di Amministrazione o dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, la quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa pro-tempore vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 10 dipendenti venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione ovvero in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente. La lista proposta dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie previste dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei relativi requisiti. Le liste che presentino un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenutecandidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati, ove possibilesia previsto dalle disposizioni applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, all'interno dell'aziendagli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati. Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie e di legge saranno considerate come non presentate. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascun avente diritto può votare per una sola lista. Uno dei membri del Consiglio (che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi dell’articolo 148 commi III e IV del T.U.F.) è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista. Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa pro-tempore vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina, se del caso, pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo sino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea fermo l’obbligo di nomina, a cura dell’Assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e fermo restando il rispetto dell’equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione, ulteriori a quelli eletti sulla base delle eventuali liste presentate e fino al numero dei consiglieri determinato dall’Assemblea, vengono nominati dall’Assemblea medesima con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, nonché il rispetto della normativa pro- tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.
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Samples: Merger Agreement
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le R.S.U. possono chiedere di indire per le unità produttive identificate secondo i criteri produttive, in locali di cui l'azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970 ed agli accordi interconfederali.
2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970n. 300/1970. Tali assemblee saranno tenute, n. 300di norma, i lavoratori hanno diritto fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di riunirsi seguito indicate, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatariequanto compatibili.
3. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e direzione aziendale con l'indicazione specifica dell'ordine del giornogiorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all'azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.
4. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché assemblee indette durante l'orario di lavoro lavoro, nei limiti complessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di 10 ore annuenorma, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneall'inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro Nei casi in cui l'attività del personale interessato si svolga a turniturni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà essere articolata sarà scaglionata in almeno due riunioni nella medesima riunioni, di norma nell'arco della stessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
5. Le Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di cui ai tre precedenti commi saranno svolgimento delle assemblee definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della 35, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse d'interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali XX.XX. firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilitàd'impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea d'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto 8 ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri 1. L'Assemblea è composta da 10 delegati, di cui all'art5 nominati dalla Associazione Datoriale………e 5 dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori UGL Terziario Nazionale.
2. 35 della legge 20 maggio 1970L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente, n. 300almeno una volta l'anno, i lavoratori hanno per l'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Presidenza, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarievoto.
3. La convocazione dell'Assemblea sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 effettuata almeno 7 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine prima della data fissata mediante comunicazione scritta al delegato, contenente l'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essiil luogo, il giorno, l'ora della riunione.
4. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario casi di lavoro quando non impediscano particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica e/o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessativia email e/o via fax con un preavviso minimo di 48 ore.
5. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
6. Il Presidente dell'Ente, in relazione a turnispecifiche esigenze o particolarità del caso, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornataavvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.
7. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in caso di impossibilitàimpedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il vice Presidente fosse assente od impedito, l'Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.
8. Al Presidente dell'Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione e la direzione dello svolgimento della seduta.
9. Il Presidente invita il direttore a svolgere le funzioni di segretario, che redigerà il verbale della riunione e, in locali nelle immediate vicinanze caso di essanecessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti.
10. Alle riunioni hanno facoltà L'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno i 2/3 dei delegati per ogni socio; in seconda convocazione almeno la metà più uno dei delegati per ogni socio.
11. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di partecipare almeno la metà più uno dei delegati presenti.
12. Per modificare lo statuto, per deliberare la messa in liquidazione dell'Ente, per deliberare l'eventuale richiesta di riconoscimento dell'Ente, è necessario la presenza di almeno i segretari nazionali2/3 dei delegati per ciascun socio e le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dei tre quarti dei delegati presenti. In relazione a tali deliberazioni, regionali il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un notaio designato dal Presidente e territoriali dal Vice Presidente.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente e dal segretario stesso, nonché dai due delegati designati dall'Assemblea.
14. I verbali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendasede.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento Per I Collaboratori Telefonici Dei Call Center
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Assemblea. Nelle unità unita` produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà sara` comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché nonche` durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà verra` corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità generalita` dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si di potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività attivita` dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità nell'unita` produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà potra` essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà dovra` avere luogo comunque con modalità modalita` che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità modalita` di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità nell'unita` produttiva, o, in caso di impossibilitàimpossibilita`, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà facolta` di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità unita` produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Forestazione e approvvigionamento L'UNIONLEGNO e` impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessita` di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacita` di approvvigionamento della materia prima. Resta inteso, altresi`, che saranno verificate le opportunita` di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessita` di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Le Xx.Xx. stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970propri dirigenti esterni, n. 300in ambienti messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori hanno diritto fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole sia fatta congiuntamente dalle stipulanti Xx.Xx. Fim-Fiom-Uilm o unitarie sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle Rsu, è ammesso lo svolgimento delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché stesse anche durante l'orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver Di norma l'assemblea avrà luogo alla fine al termine della giornata lavorativa o all'inizio dei periodi di lavorodel turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità Xx.Xx. daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare un'assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività nominativi dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatadirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleper lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente Ccnl, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per gli stessi titoli.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri, 4 in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 4 in rappresentanza della CONFSAL, firmatari dell'accordo interconfederale. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo ulteriore triennio. E' consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell'Associazione. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito. Spetta all'Assemblea di: - nominare il Consiglio di amministrazione; - nominare il Collegio dei sindaci; - definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 35 della 2 dello Statuto; - deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione; - stabilire il compenso per i componenti del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del mandato; - approvare le modifiche allo Statuto e al regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del lavoro (legge 20 maggio 1970n. 388/2000, n. 300comma 2, i lavoratori hanno diritto art. 118 e successive modificazioni e integrazioni); - delegare al Consiglio o ai singoli consiglieri il compimento di riunirsi per la trattazione specifici atti e l'esercizio di materie determinate funzioni; - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di interesse sindacale e del lavoroamministrazione. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole L'Assemblea si riunisce, di norma, due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 dal Presidente o delle Organizzazioni sindacali firmatariedal Vicepresidente o dal Collegio sindacale. La convocazione sarà comunicata alla Direzione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con preavviso di norma di 2 telegramma, e mail o xxx xxx - xx xxxxxxx xxxxxx 0 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoprima della riunione. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario sono presiedute dal Presidente di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue"FORMAZIENDA" o in sua assenza dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze dell'assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità delle adunanze dell'assemblea, per le quali verrà corrisposta deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria la normale retribuzionepresenza di almeno 3 membri di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 3 membri della CONFSAL Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Xxxxxxx membro non può esercitare più di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendadeleghe.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri 1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei Soci del presente Statuto o loro delegati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Presidenza, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970la convocazione sia richiesta, n. 300con indicazione dei punti di proposta in discussione, i lavoratori hanno da un Socio avente diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarievoto.
3. La convocazione dell'Assemblea sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata e con l'indicazione specifica dell'ordine deve contenere l'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essiil luogo, il giorno, l'ora della riunione.
4. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario casi di lavoro quando non impediscano particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica e/o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessativia email e/o via fax con un preavviso minimo di 48 ore.
5. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.
6. Il Presidente dell'Ente, in relazione a turnispecifiche esigenze o particolarità del caso, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornataavvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.
7. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in caso di impossibilitàimpedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente.
8. Le deliberazioni sono validamente assunte quando sono prese all'unanimità.
9. Per modificare lo statuto, per deliberare la messa in locali nelle immediate vicinanze liquidazione dell'Ente, per deliberare l'eventuale richiesta di essariconoscimento dell'Ente, è necessario la presenza di tutti i Soci e le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di entrambi i Soci. Alle riunioni hanno facoltà In relazione a tali deliberazioni, il verbale di partecipare cui appresso dovrà essere redatto da un notaio designato dal Presidente e dal Vice Presidente.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario stesso.
11. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei Soci i segretari nazionaliquali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendasede.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell’attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di comprovata impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 35 della 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per 300 del 20.5.70 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2) le XX.XX. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta stipulanti e/o la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo RSU convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavorazione, fermo restando quanto previsto alla lett. Le riunioni potranno riguardare a), punto 4., parte I, Accordo interconfederale 20.12.93;
3) le XX.XX. stipulanti e/o la generalità dei lavoratori o RSU nel convocare assemblee retribuite di gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività dei degli altri lavoratori ad esse non interessati. Qualora interessati all'assemblea stessa;
4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolga svolge a turni, turni l'assemblea potrà può essere articolata in due 2 riunioni nella medesima giornata. Lo ;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno Saranno definite a livello aziendaleaziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'aziendadirigenti esterni del Sindacato che s'intenda eventualmente far partecipare all'assemblea. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
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