Assemblee dei lavoratori. 1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo. 2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che: a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo; b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio; c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assemblea. 3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza. I lavoratori che non possono partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro in quanto addetti alla garanzia della continuità del servizio e delle prestazioni indispensabili, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di durata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali effettivamente partecipino, nel limite individuale di 10 ore annue. 4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse. 5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e all’articolo 3, lettera h) dell’AN 7 febbraio 1991.
Appears in 8 contracts
Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Assemblee dei lavoratori. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il i singoli CCNL o riconosciute in azienda nonché nonchè le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente dai suddetti CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48ore 36 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che:
a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolopunto 1;
b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio;
c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assemblea.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma punto 1 del presente articolo si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza. I lavoratori che non possono partecipare Restano ferme le previsioni di cui ai singoli CCNL e alle discipline vigenti relativamente alla partecipazione alle assemblee durante l’orario dei lavoratori, compresi quelli per i quali non è possibile sospendere l’attività per specifiche esigenze di lavoro in quanto addetti alla garanzia della continuità presidio del servizio e delle prestazioni indispensabili, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore e/o di durata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali effettivamente partecipino, nel limite individuale di 10 ore annueesercizio.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolopunto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e all’articolo 3, lettera h) dell’AN 7 febbraio 1991.
Appears in 7 contracts
Samples: CCNL Della Mobilità, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità
Assemblee dei lavoratori. 1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori di cui al precedente art. 9 9, ovvero dalle RSA ove esistenti, possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48ore 48 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavorolavoro e, in tal caso, potranno essere indette nei limiti di dieci 10 ore annue, fatti salvi specifici accordi a livello aziendale, a condizione che:
a) siano indette dalle RSU, ovvero dalle RSA ove esistenti, anche congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL;
b) ovvero siano indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolostipulanti il CCNL, per 3 delle 10 ore annue;
bc) non arrechino impedimento alla si tengano preferibilmente all’inizio o al termine della prestazione lavorativa;
d) abbiano luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolarità del servizio;
ce) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle A livello aziendale, le parti potranno definire modalità diverse per indire le assemblee durante l’orario dei lavoratori. In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle singole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di lavoro beneficeranno della normale retribuzione specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in relazione alle ore almeno due riunioni nell’arco di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assembleasei giorni consecutivi.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma punto 1 del presente articolo e le rappresentanze sindacali si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza. I lavoratori che non possono partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro in quanto addetti alla garanzia della continuità del servizio e delle prestazioni indispensabili, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di durata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali effettivamente partecipino, nel limite individuale di 10 ore annue.
4. Ai lavoratori che, per effetto delle attività in cui sono impiegati, non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
5. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolopunto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
56. La disciplina Il personale interessato da processi di cui al presente articolo abroga ristrutturazione e/o riorganizzazione e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’arttemporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e all’articolo 3, lettera h) dell’AN 7 febbraio 199112.
Appears in 5 contracts
Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Assemblee dei lavoratori. 1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che:
a) siano indette congiuntamente o separatamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo;
b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio;
c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assemblea.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza. I lavoratori che non possono partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro in quanto addetti alla garanzia della continuità del servizio e delle prestazioni indispensabili, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di durata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali effettivamente partecipino, nel limite individuale di 10 ore annue.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e all’articolo 3, lettera h) dell’AN 7 febbraio 19911991 nonché del medesimo articolo dell’AN 25 luglio 1980.
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Assemblee dei lavoratori. 1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute ricono- sciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente pre- cedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti ri- conosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48ore prima pri- ma della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che:
a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo;
b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio;
c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assemblea.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare convo- care assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza. I lavoratori che non possono partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro lavo- ro in quanto addetti alla garanzia della continuità del servizio e delle prestazioni indispensabili, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di durata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali effettivamente effettiva- mente partecipino, nel limite individuale di 10 ore annue.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’aziendaall’a- zienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente corrispon- dente disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e all’articolo 3, lettera h) dell’AN 7 febbraio 1991.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee dei lavoratori. 1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che:
a) siano indette congiuntamente o separatamente dalle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali di cui al comma co. 1 del presente articolo;
b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio;
c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assemblea.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza. I lavoratori che non possono partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro in quanto addetti alla garanzia della continuità del servizio e delle prestazioni indispensabili, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di durata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali effettivamente partecipino, nel limite individuale di 10 ore annue.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 nonché del medesimo articolo dell’AN 25 luglio 1980, e all’articolo 3, lettera h) dell’AN 7 febbraio 1991.
Appears in 1 contract
Assemblee dei lavoratori. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il i singoli CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente dai suddetti CCNL, l’assemblea l'assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame Tesarne di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario dall'orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda dell'azienda almeno 48ore 36 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine l'ordine del giorno. Conseguentemente l’azienda l'azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, a condizione che:
a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolopunto 1;
b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio;
c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda all'azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora dell'ora fissata, trasmettendo l’ordine l'ordine del giorno. I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa dell’assemblea.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma punto 1 del presente articolo si impegnano, con riferimento all’artall'art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione nell'erogazione del servizio all’utenzaall'utenza. I lavoratori che non possono partecipare Restano ferme le previsioni di cui ai singoli CCNL e alle discipline vigenti relativamente alla partecipazione alle assemblee durante l’orario dei lavoratori, compresi quelli per i quali non è possibile sospendere l'attività per specifiche esigenze di lavoro in quanto addetti alla garanzia della continuità presidio del servizio e delle prestazioni indispensabili, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore e/o di durata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali effettivamente partecipino, nel limite individuale di 10 ore annueesercizio.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’aziendaall'azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolopunto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e all’articolo 3, lettera h) dell’AN 7 febbraio 1991.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Della Mobilità