Welfare. Le Parti convengono di destinare una somma annua di 100 euro di costo aziendale per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a carico delle imprese con effetto dal mese di luglio 2017, allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, sulla base di quanto in seguito indicato, e il cui onere è ripartito rispettivamente nella misura del 90% e del 10% per le distinte finalità previste alle successive lettere a) e b). A tal fine sarà istituita entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione tecnica e paritetica, che concluderà i propri lavori entro i successivi tre mesi. Gli oneri di cui al presente articolo saranno considerati in sede di rinnovo del presente CCNL.
Welfare. In base a quanto previsto dalla legge n° 208 del 28/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Al riguardo, il dipendente potrà destinare - tramite l’apposita piattaforma on line e nel rispetto del relativo regolamento - una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell’importo lordo spettante per l’anno 2022, in considerazione delle assenze effettuate nel 2022 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle disposizioni comuni del presente Accordo, a: - Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (incremento della copertura sanitaria aderendo al pacchetto PLUS e/o estensione delle coperture sanitarie di cui è destinatario al proprio nucleo famigliare); - Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari ai quali il lavoratore risulti iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR; - beni e servizi di welfare ad elevato impatto sociale, sia per sé che per il proprio nucleo familiare di cui all’art. 12 del TUIR (a titolo esemplificativo, spese di educazione e di istruzione, cultura e formazione, tempo libero e intrattenimento, salute e benessere, conciliazione genitoriale, spese di assistenza ai propri familiari anziani o non autosufficienti, rimborsi per trasporto pubblico locale). La quota di PdR convertita in welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto esclusa dall’imposizione fiscale e contributiva. L’eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente Intesa. Qualora si scelga di convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare, verrà riconosciuto:
Welfare. Le parti ritengono che un sistema di welfare aziendale sia funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro e ad un incremento della produttività. Pertanto le Parti auspicano la stipula di accordi aziendali dì welfare attraverso i quali mettere a disposizione di categorie omogenee di lavoratori le diverse tipologie di benefit previsti dalla normativa vigente, compresa l'eventuale erogazioni di buoni pasto. Saranno interessati dagli accordi di welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova ed assunti: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato; - con contratto di apprendistato e pratica professionale; - con contratto di inserimento; ? - con contratto intermittente e lavoro ripartito; - con contratto part-time; - con contratto di collaborazione organizzate dal committente. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita. Le aziende potranno erogare ai lavoratori un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata. II suddetto buono potrà essere sia cartaceo, sia elettronico. Le aziende potranno adottare, qualora lo ritengano opportuno, piani di Welfare aziendale più articolati, sulla base della valutazione del miglioramento delle singole performance individuali, attraverso modalità e criteri che dovranno essere stabiliti dall'azienda ma dovranno essere contrattualizzati con il lavoratore, e potranno variare a seconda dei lavoratori e delle specifiche esigenze. Ai fini dell'applicazione di quanto sancito dal presente articolo, le aziende si potranno confrontare con le R.S.U. al fine di individuare, in relazione alle specifiche esigenze dei lavoratori e della propria organizzazione, una gamma di beni e servizi conforme alle esigenze dei lavoratori, con lo scopo di migliorarne la qualità di vita personale e familiare.
Welfare. Le parti convengono che le somme derivanti delle efficienze della gestione della parte economica della retribuzione accessoria, nella misura forfettariamente quantificata in € 165.000 omnicomprensivi lordi per ciascun anno di efficacia del presente Accordo (2019/2020), costituiranno la fonte di finanziamento delle politiche di Welfare come di seguito definite. A tal proposito, La Società si impegna a mettere a disposizione dei Lavoratori un insieme di servizi reali (c.d. welfare aziendale) al fine di ottimizzare il potere di acquisto del personale In merito, le Parti stabiliscono che le aree di intervento sulle quali definire i servizi da erogare al personale sono: - Area previdenziale complementare; - Area assistenza sanitaria integrativa; - Area assistenza ai famigliari anziani e non autosufficienti; - Area prestazioni erogati per la fruizione di servizi educazione ed istruzione anche in età prescolare, ecc.; - Area beni e servizi in natura; - Area servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, anche a favore dei familiari. La Società, pertanto, si impegna ad individuare uno o più strutture specializzate in servizi welfare con le quali mettere a disposizione dei Lavoratori un paniere dato dalla combinazione tra beni, servizi ed utilità c.d. “chiavi in mano”, caratterizzato da: - facilità di accesso; - semplicità di utilizzo; - economicità e qualità delle prestazioni. Con separato accordo, da stipularsi entro il 14 settembre 2018 verrà definita, nell’ambito dell’ammontare economico complessivo sopra indicato, la quota spettante a ciascun Lavoratore. Le Parti convengono che, ove alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non sia ancora divenuta operativa la possibilità per i Lavoratori di accedere ai servizi reali di welfare, la relativa quota, a scelta del Lavoratore, potrà essere accantonata al fine della futura spesa mediante la piattaforma welfare allorché la stessa sarà resa disponibile, ovvero, in alternativa, erogata in danaro (scontando, in tal caso, il regime fiscale e contributivo della retribuzione). Le Parti convengono espressamente che la quota economica complessiva destinata al finanziamento della politica di welfare come sopra determinata è comprensiva delle quote del Fondo di cui all’art. 64 ter del CCNL Federculture anni 2016-2020, onde nulla risulta ulteriormente dovuto dall’Azienda ai sensi della predetta norma.
Welfare. Le Parti convengono sull’utilità di promuovere forme di retribuzione “flessibile” attraverso l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni e servizi di cui all’art. 51, co. 2, lett. f, f bis, f ter, e co. 3, DPR 917/1986 (c.d. TUIR) concordate a livello di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.
Welfare. Al lavoratore assunto con contratto OSC si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla sanità integrativa e sulla previdenza complementare previste dall’articolo 46.
Welfare. 1. Le Parti si riservano la possibilità di disciplinare l’erogazione della produttività, prevedendo la possibilità di scelta del Lavoratore a favore di forme alternative di erogazione della stessa, nei limiti e secondo le regole del welfare aziendale.
Welfare. (Tabella M) Genitorialità 35% Welfare aziendale 26% Tutela della salute 12% Conciliazione vita lavoro 10% Sanità integrativa 9% Previdenza integrativa 8% Proprio a partire dalla loro importanza, evidenziata anche delle percentuali di cui sopra, di seguito entriamo nel merito delle clausole che abbiamo attribuito alla genitorialità e al welfare aziendale (Tabelle O e P): GENITORIALITÁ (Xxxxxxx X) Come si può vedere dalla tabella, tra i contratti analizzati nei quali sono presenti misure volte alla promozione della genitorialità, le clausole più frequenti riguardano i permessi per malattie e visite pediatriche dei figli, i congedi parentali, i permessi per l’inserimento dei figli alla scuola materna e all’asilo nido nonché quelli per la nascita e/o adozione. Emerge poi che ben un contratto su cinque prevede la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di natalità o di specifiche esigenze familiari. Va detto, inoltre, che si tratta di misure che sono tutte da considerarsi in melius rispetto alla legge e che quindi dimostrano la sempre maggiore attenzione delle Parti nei confronti di queste tematiche. Sicuramente abbiamo registrato un importante interesse da parte della contrattazione nei confronti di queste tematiche: qualcosa è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare. In un Paese con un basso tasso di natalità riteniamo, infatti, che il sostegno alla genitorialità condivisa debba divenire sempre di più un elemento chiave non solo dell’azione sindacale ma anche di quella politica. Da quest’ultimo punto di vista, riteniamo fondamentale operare una riforma dell’attuale sistema pubblico di incentivi, che superando il regime dei “bonus”, sia in grado attraverso la produzione di un Testo Unico sulla Genitorialità di rendere strutturali quei diritti che ad oggi risultano, purtroppo, ancora incerti e, di conseguenza, spesse volte inefficaci. Altra tematica di particolare rilevanza è quella relativa al welfare aziendale. Infatti sempre di più, anche grazie alle modifiche apportate dal legislatore all’art.51 del TUIR, nei contratti si fa ricorso a questo tipo di prestazioni. Vediamole nel dettaglio: È interessante, a nostro avviso, notare come in questa tabella emerga che le misure di welfare aziendale si concentrano in larga parte su tre aspetti: flexible benefit, buoni pasto e sostegno allo studio. Senza voler entrare nel merito della questioni, tenuta ferma la necessità di favorire sempre quelle prestazioni che hanno ...
Welfare. La difficile tenuta del sistema di welfare universale, dovuto alla bassa crescita, all'andamento demografico e alla continua riduzione dell'incidenza sul Pil della spesa per servizi, producono un aumento delle diseguaglianze nella nostra società, ne modificano gli equilibri e ne rallentano lo sviluppo. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ritengono, innanzitutto, necessario salvaguardare il carattere universale del welfare pubblico, migliorandone la qualità e il livello delle coperture sociali. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil sono convinte che forme di bilateralità possano integrare il sistema di relazioni industriali e del modello contrattuale contribuendo alla realizzazione di un welfare contrattuale integrato e coordinato. In questo contesto, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ritengono che lo sviluppo del welfare contrattuale, che deve mantenere la sua natura integrativa ai diversi livelli, possa rappresentare un terreno di crescita del benessere organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel quadro di un miglioramento complessivo della produttività e delle condizioni di lavoro. Il welfare contrattuale opera, però, nei vari ambiti della contrattazione collettiva, in modo differenziato e disomogeneo, rendendo evidente la necessità di creare le condizioni per un miglior coordinamento delle iniziative, a partire da un modello di governance che si dimostri capace di ottimizzare e qualificare i contenuti della contrattazione in materia di welfare integrativo. Per conseguire questo obiettivo, le Parti ritengono necessario fissare, con accordi di livello interconfederale, alcune linee di indirizzo per la contrattazione collettiva con riferimento a materie di interesse generale - quali, ad esempio, la previdenza complementare, e l'assistenza sanitaria integrativa, la tutela della non autosufficienza, le prestazioni di welfare sociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - per consentire, anche nei settori privi di specifiche iniziative, una maggiore universalità delle tutele. In questo contesto la previdenza complementare, in particolare, assume un ruolo sempre più importante, anche alla luce delle recenti modifiche normative che hanno introdotto ulteriori misure ispirate al criterio della maggiore flessibilità in entrata e in uscita dai fondi pensione, agevolando al contempo la copertura di un bisogno crescente di protezione sociale e facendo del secondo pilastro, sempre più, un elemento qualificante del nostro sistema di protezio...
Welfare. Le Parti convengono di attivarsi – tramite la costituzione di apposita Commissione Paritetica Nazionale - al fine della definizione, entro il 31.12.2010, di una o più iniziative di Welfare a favore dei lavoratori, con particolare attenzione a forme che consentano l’applicazione dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La Commissione esaminerà soluzioni quali l’assistenza sanitaria integrativa, il sostegno ai lavoratori gravemente ammalati, ecc., attraverso l’adesione a Fondi o Casse Sanitarie a livello nazionale. Nel corso dei lavori saranno esaminate le esperienze in atto, che siano state nel frattempo individuate a livello aziendale. Le iniziative saranno realizzate mediante un finanziamento a carico delle imprese, a partire dal 1.1.2012, pari ad un costo di € 3,00 mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato non in prova. La Commissione esaminerà anche la possibilità di forme aggiuntive, con contribuzione volontaria a carico del lavoratore. L’importo di cui sopra sarà integrato negli eventuali trattamenti di miglior favore che dovessero essere stabiliti dalla contrattazione aziendale. In sede di contrattazione aziendale le Parti possono prevedere un inizio anticipato del Welfare, purchè finalizzato ai temi individuati nel presente articolo. Le Parti si danno atto che, per ragioni oggettive indipendenti dalla loro volontà, non è stato possibile, nella vigenza del ccnl 2010-2012, dar corso alla realizzazione del Welfare Sanitario. Le Parti confermano l'interesse e la volontà di perseguire tale obiettivo e a tal fine confermano la necessità di costituire apposita Commissione Paritetica Nazionale che approfondisca la materia e riferisca alle Parti stesse entro il 31.12.2014, formulando ipotesi operative, anche con l'eventuale previsione di un contributo da parte del lavoratore. Qualora, nel corso dei lavori, si verifichino condizioni che impediscono l’attuazione delle iniziative di Welfare, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per verificare e concordare una soluzione alternativa per l’impiego dei fondi stanziati.