Welfare. Le Parti convengono di destinare una somma annua di 100 euro di costo aziendale per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a carico delle imprese con effetto dal mese di luglio 2017, allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, sulla base di quanto in seguito indicato, e il cui onere è ripartito rispettivamente nella misura del 90% e del 10% per le distinte finalità previste alle successive lettere a) e b). A tal fine sarà istituita entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione tecnica e paritetica, che concluderà i propri lavori entro i successivi tre mesi. Gli oneri di cui al presente articolo saranno considerati in sede di rinnovo del presente CCNL.
Welfare. In base a quanto previsto dalla legge n° 208 del 28/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Al riguardo, il dipendente potrà destinare - tramite l’apposita piattaforma on line e nel rispetto del relativo regolamento - una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell’importo lordo spettante per l’anno 2022, in considerazione delle assenze effettuate nel 2022 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle disposizioni comuni del presente Accordo, a: - Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (incremento della copertura sanitaria aderendo al pacchetto PLUS e/o estensione delle coperture sanitarie di cui è destinatario al proprio nucleo famigliare); - Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari ai quali il lavoratore risulti iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR; - beni e servizi di welfare ad elevato impatto sociale, sia per sé che per il proprio nucleo familiare di cui all’art. 12 del TUIR (a titolo esemplificativo, spese di educazione e di istruzione, cultura e formazione, tempo libero e intrattenimento, salute e benessere, conciliazione genitoriale, spese di assistenza ai propri familiari anziani o non autosufficienti, rimborsi per trasporto pubblico locale). La quota di PdR convertita in welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto esclusa dall’imposizione fiscale e contributiva. L’eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente Intesa. Qualora si scelga di convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare, verrà riconosciuto:
Welfare. L’accordo Governo-sindacati cordo prevede una significativa redistribuzione a fa- vore dei lavoratori e dei pensionati: aumento delle pensioni minime, ammortizzatori sociali, percorsi pensionistici più favorevoli ai giovani e superamento dello scalone Xxxxxx sulla previdenza. L’incremento delle pensioni basse, che decorrerà dal 2008, riguarderà milioni di pensionati e la rivaluta- zione sarà legata ai contributi versati; altro inter- vento è volto ad aumentare le pensioni sociali, gli assegni sociali, invalidi civili, ecc. | Cantiere Feneal • ottobre 2007 Lo scalone introdotto con la legge cosiddetta Maroni, che innalzava l’età di pensionamento d’anzianità da 57 a 60 anni con decorrenza 1 gennaio 2008, è stata mi- gliorata rendendola più equa e graduale nel tempo. Infatti è previsto che dal 1 gennaio 2008 potranno ac- cedere alla pensione di anzianità i lavoratori che avranno compiuto 58 anni e 35 di contributi. Dal mese di luglio 2009 il requisito richiesto per il diritto per la pen- della pensione in quanto calcolate con il sistema con- tributivo. A questo proposito è fondamentale che nell’accordo sia stato previsto per questi lavoratori una pensione non in- feriore al 60% della retribuzione. Altro tema corrispondente alle attese e sostenuto con determinazione da tutto il sindacato e particolarmente dalla Uil, è stato il rafforzamento degli ammortizzatori sociali. E’ previsto un unico istituto che sappia rispon- dere alle esigenze di sostegno al reddito per coloro che perdono il lavoro e ne faciliti il loro reinserimento nel mercato del lavoro. rata di 12 mesi; l’importo dell’indennità di di- soccupazione ordi- naria verrà portato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi; infine verrà previsto l’aumento della copertura previdenziale con il riconosci- mento di contributi figurativi legati non più solo all’indennità di disoccupazione percepita ma alla retribuzione piena. L’intervento sopra descritto concertato tra il Governo e il sinda- cato è un risultato positivo che viene valorizzato ancor di più dal- l’intervento che si è affrontato in materia di mercato del lavoro. In questo senso si è ovviato ad evitare infinite proroghe del con- tratto a tempo determinato con dei correttivi che prevedono un tempo massimo di durata di 36 mesi, salvo deroghe previste sola- mente alla presenza di un rappresentante sindacale presso la Di- rezione Provinciale del lavoro. L’accordo attuale prev...
Welfare. Le parti ritengono che un sistema di welfare aziendale sia funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro e ad un incremento della produttività. Pertanto le Parti auspicano la stipula di accordi aziendali dì welfare attraverso i quali mettere a disposizione di categorie omogenee di lavoratori le diverse tipologie di benefit previsti dalla normativa vigente, compresa l'eventuale erogazioni di buoni pasto. Saranno interessati dagli accordi di welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova ed assunti: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato; - con contratto di apprendistato e pratica professionale; - con contratto di inserimento; ? - con contratto intermittente e lavoro ripartito; - con contratto part-time; - con contratto di collaborazione organizzate dal committente. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita. Le aziende potranno erogare ai lavoratori un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata. II suddetto buono potrà essere sia cartaceo, sia elettronico. Le aziende potranno adottare, qualora lo ritengano opportuno, piani di Welfare aziendale più articolati, sulla base della valutazione del miglioramento delle singole performance individuali, attraverso modalità e criteri che dovranno essere stabiliti dall'azienda ma dovranno essere contrattualizzati con il lavoratore, e potranno variare a seconda dei lavoratori e delle specifiche esigenze. Ai fini dell'applicazione di quanto sancito dal presente articolo, le aziende si potranno confrontare con le R.S.U. al fine di individuare, in relazione alle specifiche esigenze dei lavoratori e della propria organizzazione, una gamma di beni e servizi conforme alle esigenze dei lavoratori, con lo scopo di migliorarne la qualità di vita personale e familiare.
Welfare. Il Welfare aziendale è un concetto relativamente recente che, come viene comunemente inteso oggi, rappresenta l’insieme di iniziative dirette a garantire il benessere dei lavoratori. In Ferrero, il concetto di Welfare significa cura dell’ambiente di lavoro, opportunità di sviluppo, fiducia verso un’azienda trasparente e attenzione al work-life balance. Tutto questo si traduce in collaborazione, cura, e coinvolgimento del singolo alla vita dell’azienda nonché nell’impegno di quest’ultima nel migliorare e conciliare efficacemente vita professionale e personale dei dipendenti. Negli anni si è sviluppato un sistema di welfare moderno e concreto, definito all’interno del capitolo “Le Persone in Ferrero”, che si articola in servizi di assistenza e di supporto in caso di problematiche di salute dei dipendenti e dei loro familiari e che dedica grande attenzione alle famiglie, con diverse iniziative dedicate ai figli dei dipendenti, dall’infanzia fino alla fine del percorso accademico. Sarà fondamentale continuare la diffusione di una cultura del welfare aziendale che possa incidere sulla consapevolezza delle reali potenzialità di questo strumento. A tal fine, le Parti si danno atto circa l’opportunità di proseguire e consolidare, nell’ambito della contrattazione aziendale, l’attuazione di iniziative che si configurino come servizi a sostegno al reddito dei lavoratori, fornendo un supporto concreto alle persone e privilegiando le iniziative a carattere sociale, solidale, mutualistico ed inclusivo. In relazione a quanto previsto dalla normativa in vigore circa la convertibilità del premio legato ai risultati in servizi di welfare, le Parti convengono di attivare un gruppo di progetto (non negoziale) con l’obiettivo di valutare l’effettivo interesse dei lavoratori verso tali opportunità e la modalità di attuazione di tale possibile iniziativa, purché compatibile con una valutazione equilibrata dei relativi costi/benefici. Tale gruppo di progetto avrà il compito di definire a livello nazionale un progetto quadro relativo alle prestazioni alle quali il dipendente potrà destinare la quota retributiva individuata a tale scopo che le Parti hanno sin d’ora definito non potrà eccedere il 30% del valore previsto per l’intero P.L.O. La proposta di progetto sarà portata al tavolo del Coordinamento nazionale per le valutazioni negoziali.
Welfare. Le Parti convengono sull’utilità di promuovere forme di retribuzione “flessibile” attraverso l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni e servizi di cui all’art. 51, co. 2, lett. f, f bis, f ter, e co. 3, DPR 917/1986 (c.d. TUIR) concordate a livello di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.
Welfare. 1. Le Parti si riservano la possibilità di disciplinare l’erogazione della produttività, prevedendo la possibilità di scelta del Lavoratore a favore di forme alternative di erogazione della stessa, nei limiti e secondo le regole del welfare aziendale.
Welfare. Copertura sanitaria ed infortuni dipendenti
Welfare. 1. Le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.
Welfare. Al lavoratore assunto con contratto OSC si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla sanità integrativa e sulla previdenza complementare previste dall’articolo 46.