Welfare Clausole campione

Welfare. Le Parti convengono di destinare una somma annua di 100 euro di costo aziendale per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a carico delle imprese con effetto dal mese di luglio 2017, allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, sulla base di quanto in seguito indicato, e il cui onere è ripartito rispettivamente nella misura del 90% e del 10% per le distinte finalità previste alle successive lettere a) e b). A tal fine sarà istituita entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione tecnica e paritetica, che concluderà i propri lavori entro i successivi tre mesi. Gli oneri di cui al presente articolo saranno considerati in sede di rinnovo del presente CCNL.
Welfare. In base a quanto previsto dalla legge n° 208 del 28/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Al riguardo, il dipendente potrà destinare - tramite l’apposita piattaforma on line e nel rispetto del relativo regolamento - una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell’importo lordo spettante per l’anno 2022, in considerazione delle assenze effettuate nel 2022 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle disposizioni comuni del presente Accordo, a: - Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (incremento della copertura sanitaria aderendo al pacchetto PLUS e/o estensione delle coperture sanitarie di cui è destinatario al proprio nucleo famigliare); - Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari ai quali il lavoratore risulti iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR; - beni e servizi di welfare ad elevato impatto sociale, sia per sé che per il proprio nucleo familiare di cui all’art. 12 del TUIR (a titolo esemplificativo, spese di educazione e di istruzione, cultura e formazione, tempo libero e intrattenimento, salute e benessere, conciliazione genitoriale, spese di assistenza ai propri familiari anziani o non autosufficienti, rimborsi per trasporto pubblico locale). La quota di PdR convertita in welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto esclusa dall’imposizione fiscale e contributiva. L’eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente Intesa. Qualora si scelga di convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare, verrà riconosciuto:
Welfare. Le Parti convengono di attivarsi – tramite la costituzione di apposita Commissione Paritetica Nazionale - al fine della definizione, entro il 31.12.2010, di una o più iniziative di Welfare a favore dei lavoratori, con particolare attenzione a forme che consentano l’applicazione dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La Commissione esaminerà soluzioni quali l’assistenza sanitaria integrativa, il sostegno ai lavoratori gravemente ammalati, ecc., attraverso l’adesione a Fondi o Casse Sanitarie a livello nazionale. Nel corso dei lavori saranno esaminate le esperienze in atto, che siano state nel frattempo individuate a livello aziendale. Le iniziative saranno realizzate mediante un finanziamento a carico delle imprese, a partire dal 1.1.2012, pari ad un costo di € 3,00 mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato non in prova. La Commissione esaminerà anche la possibilità di forme aggiuntive, con contribuzione volontaria a carico del lavoratore. L’importo di cui sopra sarà integrato negli eventuali trattamenti di miglior favore che dovessero essere stabiliti dalla contrattazione aziendale. In sede di contrattazione aziendale le Parti possono prevedere un inizio anticipato del Welfare, purchè finalizzato ai temi individuati nel presente articolo. Le Parti si danno atto che, per ragioni oggettive indipendenti dalla loro volontà, non è stato possibile, nella vigenza del ccnl 2010-2012, dar corso alla realizzazione del Welfare Sanitario. Le Parti confermano l'interesse e la volontà di perseguire tale obiettivo e a tal fine confermano la necessità di costituire apposita Commissione Paritetica Nazionale che approfondisca la materia e riferisca alle Parti stesse entro il 31.12.2014, formulando ipotesi operative, anche con l'eventuale previsione di un contributo da parte del lavoratore. Qualora, nel corso dei lavori, si verifichino condizioni che impediscono l’attuazione delle iniziative di Welfare, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per verificare e concordare una soluzione alternativa per l’impiego dei fondi stanziati.
Welfare. Le parti sociali incentivano la regolamentazione con contratti aziendali strumenti di welfare. In particolare si invitano dovranno essere privilegiati i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 31° dicembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 30 settembre di ciascun anno: • con contratto a tempo indeterminato; • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - 31 agosto). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre -31 agosto di ciascun anno. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali. In caso di accordi collettivi aziendali le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. Il piano welfare aziendale può sostituire l’iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro ed integrare il piano con altre prestazioni. Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Welfare. La recente riforma pensionistica varata dal governo Xxxxx ha determinato l’estensione del regime contributivo a tutti i lavoratori dipendenti. Inoltre i provvedimenti precedenti prevedono la periodica revisione del rendimento del sistema contributivo in relazione all'aumento dell'aspettativa media di vita. Tutto ciò ha ridotto e ridurrà ancora la copertura pensionistica offerta dall'AGO. Il settore si e' dotato da tempo di un valido istituto di previdenza complementare, il Fondo Pegaso, che può assolvere proficuamente alla necessita' di integrare il sistema pensionistico pubblico, che dovrà essere rivalutato in aggiunta agli 8 Euro del precedente rinnovo a partire dall'armonizzazione degli elementi che compongono la base di calcolo. Per le aziende "private"del gas, agiscono fondi (Fondenergia, Pegaso, Fiprem, Fopen) solamente pero' per le quote di accantonamento del TFR. Infatti, nonostante l'accordo sottoscritto a febbraio 2011 a margine del rinnovo del ccnl, i governi che si sono succeduti non hanno inteso intervenire per attuare le modalità di superamento del fondo gas. Per tali motivi è necessario, oltre a riprendere le iniziative comuni finalizzate al superamento concordato del fondo gas, la esigibilità della quota paritetica a carico delle aziende e dei lavoratori da destinare alla previdenza complementare così come previsto nell’Accordo del febbraio 2011. Al fine di attenuare le ricadute introdotte dalla Legge 122/2010 sulle ricongiunzioni onerose INPDAP/INPS, rispetto alle quali CGIL CISL UIL mantengono aperto un confronto col Ministero del Lavoro, richiediamo alle aziende del settore di convenire in sede contrattuale e di attivarsi per dare la possibilità ai lavoratori di proseguire la contribuzione obbligatoria presso il proprio fondo previdenziale anche in caso di passaggio di società per effetto delle gare previste nel settore della distribuzione del gas. Al fine di incentivare l'adesione ai fondi complementari chiediamo alle imprese del settore l'apertura di una posizione per ogni dipendente neoassunto. Richiediamo inoltre che ai lavoratori assunti con le forme di lavoro a termine e non stabilizzate siano riconosciute tutte le voci del Welfare contrattuale di settore (fondi pensione, Fasie) con:  un incremento consistente della quota a carico delle aziende da versare ai Fondi Complementari per i lavoratori non stabilizzati;  l’eliminazione dei vincoli temporali, oggi esistenti per i contratti temporanei, per l’iscrizione ai Fondi Complementa...
Welfare. Le Parti convengono sull’utilità di promuovere forme di retribuzione “flessibile” attraverso l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni e servizi di cui all’art. 51, co. 2, lett. f, f bis, f ter, e co. 3, DPR 917/1986 (c.d. TUIR) concordate a livello di contratto, di accordo o di regolamento aziendale. A discrezione dell'azienda, tenuto conto di comprovate e documentate necessità di natura personale, il lavoratore potrà chiedere una seconda anticipazione sul TFR a condizione che la prima anticipazione sia stata di importo inferiore al limite massimo fissato dalla legge e che con la seconda non venga superata la misura del 70% delle somme accantonate.
Welfare. 1. Le Parti si riservano la possibilità di disciplinare l’erogazione della produttività, prevedendo la possibilità di scelta del Lavoratore a favore di forme alternative di erogazione della stessa, nei limiti e secondo le regole del welfare aziendale.
Welfare. Copertura sanitaria ed infortuni dipendenti
Welfare. 17. Al lavoratore assunto con contratto OSC si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla sanità integrativa e sulla previdenza complementare previste dall’articolo 46.
Welfare. Il contratto individuerà interventi di welfare, nell’ambito delle risorse vigenti, al fine di migliorare il benessere del personale e di rafforzare il senso di appartenenza all’amministrazione, tenendo conto delle diverse caratteristiche del personale dal punto di vista demografico e familiare. Possibili aree di intervento saranno rappresentate da: sostegno alle genitorialità, prestazioni sanitarie, formazione e mobilità sostenibile. Il contratto darà adeguato spazio alla contrattazione integrativa, livello più adatto a intercettare gli specifici bisogni cui correlare gli interventi.