Common use of Assemblee Clause in Contracts

Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. di cui all’art.12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente CCNL Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito al medesimo Ente nell'ambito comunale, provincialeprovinciale e regionale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. rappresentanze sindacali di cui all’art.12 all'art. 9 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX00. firmatarie del SS. stipulanti il presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione al medesimo Ente nell’ambito comunale, provincialeprovinciale e regionale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. rappresentanze sindacali di cui all’art.12 all’art. 9 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di duratadurata coincidenti, di norma, con l’inizio o la fine degli orari lavorativi giornalieri. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in In ogni caso la regolare funzionalità della stessacaso, in considerazione della sua finalità ricettiva e occasione di pubblica utilitàassemblee, saranno garantiti i medesimi servizi minimi essenziali previsti dal precedente art.6. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. Nelle Istituzioni istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito al medesimo ente nell'ambito comunale, provincialeprovinciale e regionale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione L'ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. Rappresentanze sindacali di cui all’art.12 all'art. 9 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA C.C.N.L. e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. C.C.N.L. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione all'amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL C.C.N.L. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede durata coincidenti, di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso norma, con l'inizio o la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilitàfine degli orari lavorativi giornalieri. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. di cui all’art.12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XXOO.SS. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente CCNL CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

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Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. di cui all’art.12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente CCNL CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

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Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto rag- giunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione al medesimo Ente nell’ambito comunale, provincialeprovinciale e regionale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di- ritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. rappresentanze sindacali di cui all’art.12 all’art. 9 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX00.XX. firmatarie del stipulanti il presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipareparte- cipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i di- rigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione Isti- tuzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

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