Finalità dell’Istituto Clausole campione

Finalità dell’Istituto. 1. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia d'impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'Unione europea e a quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione giovanile. 2. L'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione e di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi d'informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli utenti e degli enti committenti. 3. Le parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine la parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità, conformi da parte degli apprendisti. 4. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.Lgs. n. 167/2011, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.
Finalità dell’Istituto. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, convengono sull'utilità della diffusione del suo utilizzo, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità nel realizzare quanto previsto dall'art. 1 della L. n. 381/1991 in materia di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini. Preso atto della rivalutazione conseguita dall'istituto a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 e della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per rispondere adeguatamente alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e consentire da parte degli apprendisti l'acquisizione di professionalità conformi.
Finalità dell’Istituto. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante dall’art 41 lettera b del D.Lgs 81/2015, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.
Finalità dell’Istituto. 1. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, in conformità con le direttive dell'Unione europea e a quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, sia per l'incremento dell'occupazione giovanile. L'importanza dell'apprendistato nel settore dello spettacolo è del resto evidente se si considerano l'ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli stessi. 2. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.Lgs. n. 167/2011, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo. 3. Per le cooperative che svolgono la propria attività in cicli stagionali è possibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Xxxx apprendisti assunti per la stagione, che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, sarà riconosciuto il diritto di precedenza per le eventuali assunzioni riguardanti la stagione successiva, inerenti mansioni compatibili con quelle già svolte. I periodi di apprendistato ancorché a termine saranno utili al completamento dell'iter professionale.
Finalità dell’Istituto. In attuazione di quanto disposto in tema dì apprendistato professionalizzante, le parti determi- nano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto nel presente articolo, la durata e le modalità di eroga- zione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o albo strumento idoneo.
Finalità dell’Istituto. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto nel presente articolo, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.
Finalità dell’Istituto. Indicativamente lo strumento si caratterizza per la sua eccezionalità e temporaneità ed è utilizzabile per ridurre le liste di attesa o per acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico e nell’impossibilità, anche momentanea, a coprire i relativi posti. Per le U.O. di Xxxxxxxxx e Rianimazione, scartata, come sopra chiarito, l’opportunità di utilizzare questo strumento per la remunerazione di guardie notturne svolte al di fuori dell’orario di lavoro, rimane la possibilità di utilizzare lo stesso per le altre prestazioni. In questo caso il CCNL 03/11/2005 all’art. 14, comma 6 prevede quale debba essere il compenso orario per le attività aggiuntive che l’azienda intenda acquisire: 60 €/ ora. Alcune Regioni, evidentemente sulla base di specifiche situazioni locali, hanno deciso di superare tale limite economico orario, incrementandolo. Fatta salva l’eventuale pronuncia delle Corti dei Conti Regionali in caso di superamento della tariffa oraria prevista dal CCNL ed in attesa di eventuali evoluzioni in merito, la strategia per una maggior valorizzazione economica parrebbe evidenziarsi nelle seguenti tipologie di proposte, anche in conseguenza delle linee guida di cui all’art. 9 del CCNL 03/11/2005 nel frattempo emanate da alcune Regioni (ad es. Veneto – Lazio - Puglia – Toscana): • Definizione diretta del superamento del valore di € 60,00 a percentuale (fino al 30% - Reg. Puglia) nel caso di carenza di organico. • Presentazione di pacchetti prestazionali, con il rischio di attività su base forfettaria che potrebbe risultare meno conveniente di quella su base oraria. • Specifiche valorizzazioni per prestazione (Reg. Lazio), con il rischio di provocare selezione economica per specifiche attività. Si ricorda che le Aziende devono dotarsi di un regolamento riguardante l’attività Libero Professionale intramuraria dei Dirigenti; tale regolamento riguarderà tutte le tipologie di attività libero professionale individuate dalle norme contrattuali vigenti, compresa quella particolare fattispecie di L.P. relativa alle convenzioni tra aziende, non soggette al vincolo contrattuale della tariffa oraria di € 60,00. La regolamentazione della Libera Professione e quindi anche delle prestazioni lavorative rese all’interno della c.d. “Area a pagamento” è al momento oggetto di potenziale revisione in ambito di normativa nazionale, e presumibilmente di possibile delega alla contrattazione decentrata, ragion per cui si potrebbero, in un futuro non lontano, real...
Finalità dell’Istituto. 1 . Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia d'impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'Unione Europea, da quanto disposto dal D.lgs. n. 167/2011, e alla luce delle normative introdotte dal D. Lgs n. 81 / 2015, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio I sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione giovanile.
Finalità dell’Istituto. 1 . Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia d'impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'Unione Europea, da quanto disposto dal D.lgs. n. 167/2011, e alla luce delle normative introdotte dal D. Lgs n. 81 / 2015, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio I sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione giovanile. L'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi d'informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli Enti committenti. Le parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Finalità dell’Istituto. 1. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, in conformità con le direttive dell'Unione Europea e a quanto disposto dal D.lgs. n.167/2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, sia per l'incremento dell'occupazione giovanile. L’importanza dell’apprendistato nel settore dello spettacolo è del resto evidente se si considerano l’ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli stessi. 2. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art.4, D.lgs. 167/2011, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.