Assicurazione contro i danni Clausole campione

Assicurazione contro i danni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
Assicurazione contro i danni. CASA OGGI Polizza Multirischi della famiglia per i clienti della Banca Popolare dell’Alto Adige Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Edizione CASAOGGI – 01/01/2019 Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco Servizio Clienti CA- CASAOGGI -ed.01012019 Retro Copertina - Pagina 2 di 2 Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco Glossario
Assicurazione contro i danni. Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Assicurazione contro i danni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa Allianz S.p.A. Prodotto “Tutela Legale Istituti Religiosi CNEC” 26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Assicurazione contro i danni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP AGGIUNTIVO DANNI) Data: 22/12/2022 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
Assicurazione contro i danni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa Allianz S.p.A. Prodotto “Polizza convenzione Leasing Beni Strumentali AR” 20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Assicurazione contro i danni. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa Allianz S.p.A. Prodotto “Modulare Property All Risks”
Assicurazione contro i danni. Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: CreditRas Assicurazioni S.p.A. Pro Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Assicurazione contro i danni. Il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a stipulare specifica polizza assicurativa all'assicurazione contro il rischio dei danni che potrebbero derivare al Comune e/o a terzi, con massimali di polizza non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, senza limite in aggregato annuo. La garanzia, dovrà estendersi anche agli eventuali sinistri cagionati dall'imperfetto montaggio/allestimento delle strutture anche se avvenuti successivamente all'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dalla presente procedura, mentre dovrà coprire il periodo sino alla scadenza dell’Accordo Quadro e/o ogni attività relativa, anche se successivo alla scadenza dell’accordo stesso. Rimane ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per gli eventuali danni eccedenti tali massimali. Il Fornitore solleva l’Amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Assicurazione contro i danni. Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore si obbliga a risarcire l’assicurato del danno patrimoniale che questi subisca a seguito di un sinistro. Nell’ambito della assicurazione contro i danni rientrano diverse figure che differiscono tra loro per il rischio assicurato e per l’interesse assicurato: assicurazione incendio, assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli, assicurazione infortuni etc. Alle assicurazioni contro i danni si applica il principio indennitario, per effetto del quale l’assicurato non può mai ricevere, a titolo di risarcimento, una somma superiore all’entità del danno sofferto. L’applicazione di tale principio evita che il contratto di assicurazione, da mezzo di tutela dell’integrità del patrimonio, si trasformi in un’operazione puramente speculativa. L’assicurazione non deve essere stipulata per una somma superiore al valore reale della cosa. La violazio- ne di tale divieto, se vi è stato dolo, comporta la nullità del contratto; in mancanza di dolo, invece, l’effi- cacia del contratto è limitata al valore reale della cosa assicurata (art. 1909 c.c.). Il danno risarcibile è soltanto il danno emergente; l’eventuale assicurazione del profitto sperato è ammes- sa, ma deve formare oggetto di espressa pattuizione (art. 1905 c.c.). Il valore delle cose perite o danneggiate va determinato con riferimento al momento del sinistro. Soltanto per i prodotti del suolo il danno si determina con riferimento al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o della ordinaria raccolta. L’assicurazione può coprire anche solo una parte del valore che il bene assicurato ha al momento del sini- stro. Si applica in tali casi la regola proporzionale, per la quale l’assicuratore dovrà pagare un’indennità che sta al danno nella stessa proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile (art. 1907 c.c.). Per poter ottenere il risarcimento, l’assicurato entro tre giorni dal sinistro o dalla conoscenza di esso deve darne avviso all’assicuratore; egli, inoltre, deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese comunque fatte a tale scopo sono a carico dell’assicuratore anche se superano la somma assicurata ed anche se lo scopo non si raggiunge. In caso di inadempimento degli obblighi di avviso e di salvataggio (art. 1915 c.c.) occorre distinguere: se tale inadempimento è doloso, l’assicurato perde il diritto all’indennità; se è colposo, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in ragi...