Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale) Clausole campione

Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale). Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) alle relative partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’art. 1907 del Codice civileAssicurazione parziale”. A parziale deroga del comma precedente, non si dà luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore al valore risultante al momento del Sinistro. Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza. Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all’articolo 2.16, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale od inferiore a Euro 25.000, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione del primo comma del presente articolo, nonché senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. Assicurazione a Valore totale Esempi di calcolo dell’Indennizzo Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza
Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale). Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che gli importi di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’articolo 1907 del Codice CivileAssicurazione parziale”. A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro. Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.
Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale). Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle “Cose assicurate”, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente assicurate alle “Cose assicurate” stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momen- to del Sinistro ai sensi dell’articolo 1907 del Codice CivileAssicurazione parziale”. A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle Garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro. Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza. Somma assicurata: € 100.000 Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza): € 110.000 Danno: € 50.000 € 100.000 € 50.000 x ----------------- = € 45.454 € 110.000 Con applicazione della tolleranza del 10%: € 100.000 + (€ 100.000 x 10%) € 50.000 x = € 50.000 € 110.000 In questo caso verranno erogati € 50.000 poiché nelle Polizza è prevista una tolleranza del 10%. Somma assicurata: € 100.000 Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza a nuovo): € 110.000 Danno: € 50.000 (di cui € 40.000 allo stato d’uso e € 10.000 per supplemento di indennità per Valore a nuovo) Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d’uso € 88.000 (pari al valore di preesistenza a nuovo decurtato del coefficiente di degrado del 20%) Poiché la somma assicurata al momento del Sinistro (€ 100.000) è superiore al valore di preesistenza allo stato d’uso (€ 88.000), il danno allo stato d’uso (€ 40.000) viene riconosciuto per intero. Il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo (€ 10.000) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/ rimpiazzo ultimati, da effettuarsi nel termine indicato in Polizza. Tuttavia non verrà riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d’uso, ma insufficiente per garantire il Valore a nuovo, come dal seguente prospetto: (€ 100.000 – € 88.000) (€ 110.000 – € 88.000) = € 5.455

Related to Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato M Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile: