Definizione di Assicurazione parziale

Assicurazione parziale se l’assicurazione è prestata a “valore intero”, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. Esempio:
Assicurazione parziale la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assi- curate; se la somma assicurata risulta infe- riore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata: valore delle cose as- sicurate). Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno: € 90.000,00 Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) = € 60.000,00 Si rinvia agli articoli 2.6 “Determinazione dei danni indennizzabili” e 2.7 “Parziale deroga alla regola proporzionale” Sezione Cosa fare in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
Assicurazione parziale se il Valore assicurato risulta inferiore al Valore commerciale delle cose assicurate, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale secondo la formula: ammontare del danno X Valore assicurato Indennizzo = meno Franchigia o Scoperto Esempio di Assicurazione parziale relativo alla garanzia “Incendio”: - Valore assicurato : € 50.000,00; - Valore commerciale del Veicolo: € 80.000,00; - danno: € 40.000,00.

Examples of Assicurazione parziale in a sentence

  • Assicurazione parziale AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della suddetta parte (si rinvia all’art.

  • A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.5 Gestione del Sinistro - "Assicurazione parziale", la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.

  • A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.7 Gestione del Sinistro - Assicurazione parziale, la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.

  • Assicurazione parziale AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rinvia all’art.

  • Per questa garanzia, a deroga di quanto indicato al punto 7.4 Determinazione del danno – Assicurazione parziale, in fase di liquidazione dei danni non si applica la regola proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art.


More Definitions of Assicurazione parziale

Assicurazione parziale. AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della suddetta parte (si rinvia all’art. 5.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Assicurazione parziale la somma assicurata deve corri- spondere al valore delle cose assicurate; se la somma as- sicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Compa- gnia sarà parziale. NOTA INFORMATIVA 3 di 6
Assicurazione parziale la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assi- curate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata / valore delle cose assicurate). Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno indennizzabile: € 90.000,00 Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 / € 150.000,00) = € 60.000,00 Si rimanda agli articoli 2.11 “Criterio di valuta- zione del danno” e 2.12 “Deroga alla proporzio- nale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: possono aderire alla copertura Salvabenessere i clienti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificar- si in corso d’anno assicurativo del compimento del 70 anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 7.1 “Garanzia Base - Oggetto dell’assicurazione” delle Norme che regolano le singole Sezioni.
Assicurazione parziale nella forma a Valore intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle Cose assicurate. Se la somma assicurata risulta inferiore, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale, a norma dell’articolo 1907 del Codice Civile. Poiché la Società riconosce una tolleranza pari al 20%, la suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%. In questo caso la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite. - Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00 - Valore del Contenuto: € 110.000,00 (entro il limite di tolleranza del 20%) - Danno: € 90.000,00 - Indennizzo: € 90.000,00 - Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00 - Valore del Contenuto: € 180.000,00 (oltre il limite di tolleranza del 20%) - Danno: € 90.000,00 - Valore utilizzato per il conteggio € 120.000,00 (+20% di € 100.000,00) L’Indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per il rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore del Contenuto al momento del Sinistro: Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 120.000,00 / € 180.000,00) = € 90.000,00 x 0,67 = € 60.000,00 Si rinvia all’Art 12.2 “Criterio di valutazione del danno” delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI per gli aspetti di maggiore dettaglio. Avvertenza: non possono aderire alla copertura PROTEZIONE BENESSERE i clienti che abbiano un’età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni. Il verificarsi in corso d’anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 10.2 “Persone non assicurabili”.
Assicurazione parziale se il Valore assicurato risulta inferiore al Valore commerciale delle cose assicurate, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale secondo la formula:
Assicurazione parziale nella forma a Valore intero, la Somma assicurata deve corrispondere al valore delle Cose assicurate. Se la Somma assicurata risulta inferiore, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale, a norma dell’articolo 1907 del Codice Civile. Poiché la Società riconosce una tolleranza pari al 20%, la suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 20%. In questo caso la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite. Esempio relativo alla garanzia Incendio che non prevede applicazione della Regola proporzionale: Esempio relativo alla garanzia Incendio che prevede applicazione della Regola proporzionale:
Assicurazione parziale se l’Assicurazione è prestata a “valore intero”, la Somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la Somma assicurata risulta inferiore, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. Esempio: ammontare del danno X Somma assicurata Indennizzo = meno Franchigia o Scoperto valore delle cose assicurate Esempio di Assicurazione parziale relativo alla garanzia “Incendio”: - Somma assicurata : € 50.000,00; - valore del Veicolo: € 80.000,00; - danno: € 40.000,00. Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l’applicazione di eventuali Scoperti e Franchigie). Si rinvia all’Articolo “N.2 delle Condizioni di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio Avvertenza: è prevista la Rivalsa della Società cioè il diritto di recuperare, nei confronti dell’As- sicurato, le somme che abbia indebitamente pagato a seguito di un atto doloso dell’Assicurato stesso. Si rinvia agli Articoli “H.1.6, M.1.2, M.1.3, M.2.2 e M.2.3 delle Condizioni di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: possono aderire alla garanzia “SalvaPremio” i soggetti che abbiano un’età non inferio- re a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o del rinnovo. Si rinvia all’Articolo “F.9.3.2 delle Condizioni di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto, non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annua- le, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all’Articolo “A.1 delle Condizio- ni di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.