Definizione di Assicurazione parziale

Assicurazione parziale se l’assicurazione è prestata a “valore intero”, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. Esempio:
Assicurazione parziale la somma assicurata deve corri- spondere al valore delle cose assicurate; se la somma as- sicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Compa- gnia sarà parziale. NOTA INFORMATIVA 3 di 6
Assicurazione parziale se il Valore assicurato risulta inferiore al Valore commerciale delle cose assicurate, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale secondo la seguente proporzione: ammontare del danno X Valore assicurato Indennizzo = meno Franchigia o Scoperto Esempio di Assicurazione parziale relativo alla garanzia “Incendio”: - Valore assicurato : € 50.000,00; - Valore commerciale del Veicolo: € 80.000,00; - danno: € 40.000,00.

Examples of Assicurazione parziale in a sentence

  • Assicurazione parziale AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della suddetta parte (si rinvia all’art.

  • A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.5 Gestione del Sinistro - "Assicurazione parziale", la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.

  • A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.7 Gestione del Sinistro - Assicurazione parziale, la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.

  • La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

  • Per questa garanzia, a deroga di quanto indicato al punto 7.4 Determinazione del danno – Assicurazione parziale, in fase di liquidazione dei danni non si applica la regola proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art.


More Definitions of Assicurazione parziale

Assicurazione parziale. AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della suddetta parte (si rinvia all’art. 5.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Assicurazione parziale la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assi- curate; se la somma assicurata risulta infe- riore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata: valore delle cose as- sicurate). Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno: € 90.000,00 Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) = € 60.000,00 Si rinvia agli articoli 2.6 “Determinazione dei danni indennizzabili” e 2.7 “Parziale deroga alla regola proporzionale” Sezione Cosa fare in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
Assicurazione parziale la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assi- curate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata / valore delle cose assicurate). Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno indennizzabile: € 90.000,00 Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 / € 150.000,00) = € 60.000,00 Si rimanda agli articoli 2.11 “Criterio di valuta- zione del danno” e 2.12 “Deroga alla proporzio- nale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: possono aderire alla copertura Salvabenessere i clienti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificar- si in corso d’anno assicurativo del compimento del 70 anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 7.1 “Garanzia Base - Oggetto dell’assicurazione” delle Norme che regolano le singole Sezioni.
Assicurazione parziale se il Valore assicurato risulta inferiore al Valore commerciale delle cose assicurate, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale secondo la formula:
Assicurazione parziale nella forma a Valore intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle Cose assicurate. Se la somma assicurata risulta inferiore, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale, a norma dell’articolo 1907 del Codice Civile. Poiché la Società riconosce una tolleranza pari al 20%, la suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%. In questo caso la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite. - Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00 - Valore del Contenuto: € 110.000,00 (entro il limite di tolleranza del 20%) - Danno: € 90.000,00 - Indennizzo: € 90.000,00 - Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00 - Valore del Contenuto: € 180.000,00 (oltre il limite di tolleranza del 20%) - Danno: € 90.000,00 - Valore utilizzato per il conteggio € 120.000,00 (+20% di € 100.000,00) L’Indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per il rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore del Contenuto al momento del Sinistro: Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 120.000,00 / € 180.000,00) = € 90.000,00 x 0,67 = € 60.000,00 Si rinvia all’Art 12.2 “Criterio di valutazione del danno” delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI per gli aspetti di maggiore dettaglio. Avvertenza: non possono aderire alla copertura PROTEZIONE BENESSERE i clienti che abbiano un’età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni. Il verificarsi in corso d’anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 10.2 “Persone non assicurabili”.
Assicurazione parziale nella forma a Valore intero, la Somma assicurata deve corrispondere al valore delle Cose assicurate. Se la Somma assicurata risulta inferiore, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale, a norma dell’articolo 1907 del Codice Civile. Poiché la Società riconosce una tolleranza pari al 20%, la suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 20%. In questo caso la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite. Esempio relativo alla garanzia Incendio che non prevede applicazione della Regola proporzionale: Esempio relativo alla garanzia Incendio che prevede applicazione della Regola proporzionale:
Assicurazione parziale non applicazione della regola proporzionale Non previsto Non prevista Fino al 10% di insufficienza di somma assicurata Anticipo Indennizzi Non previsto Non prevista Acconto pari al 50% dell’importo indennizzabile pari almeno a Euro 20.000,00 Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi 25%, ridotti al 20%, se l’assicurato e/o le persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni sono presenti nei locali Non prevista Non previsto Xxxxxxxxx non a norma/disattivato 25% Non prevista Non previsto Dipendenze Non previsto Non prevista 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione Obbligatoria) Indennità aggiuntiva Non previsto Non prevista 20% dell’indennizzo liquidabile per il contenuto Oggetti portati sul camper Non previsto Non prevista Euro 1.500,00 o 10% della somma assicurata per il contenuto se questa è maggiore di Euro 15.000,00 Atti dolosi Non previsto Non prevista 15% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 Furto di effetti personali in deposito presso terzi Non previsto Non prevista 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 Dimora non abituale -20% Non prevista Non previsto Xxxxxx, furto e rapina degli effetti personali trasportati Non previsto Non prevista La somma assicurata Oggetti pregiati e Preziosi ovunque riposti Non previsto Non prevista La somma assicurata Oggetti pregiati e Preziosi in mezzi di custodia Non previsto Non prevista La somma assicurata Valori ovunque riposti Non previsto Non prevista La somma assicurata Valori in mezzi di custodia Non previsto Non prevista La somma assicurata Modulo “A”: • Duplicazione documenti personali Non previsto Non prevista Euro 250,00 • Sostituzione delle serrature Non previsto Non prevista Euro 250,00 • Spese mediche Non previsto Non prevista 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 Modulo “B”: • Effetti personali contenuti nel bagaglio aereo Non previsto Non prevista Euro 300,00 • Furto nei locali di villeggiatura Non previsto Non prevista 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 • Uso fraudolento delle carte di credito Non previsto Non prevista 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 500,00 • Auto - Furto veicolo nel box 10% dell’indennizzo con il min...