ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO Clausole campione

ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO. Le modalità e i riferimenti per l’assistenza e il supporto tecnico sono riportate nell’allegato C. DISSERVIZI E RISARCIMENTI Qualora la disponibilità effettiva del Servizio risulti inferiore alla percentuale garantita dallo SLA di servizio (rif. schede di servizio portale AGID), sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO o Assistenza al Cliente o Supporto tecnico o Manutenzione del Servizio e/o supporto dell'infrastruttura del Servizio
ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO. Nota: Questa sezione si applica solo se il Cliente ha diritto a ricevere l'Assistenza e il supporto clienti direttamente da Symantec ("Supporto"). Se il Cliente ha diritto a ricevere Assistenza e supporto da un rivenditore Symantec, fare riferimento al contratto stipulato dal Cliente con lo specifico rivenditore per dettagli relativi al Supporto; in questo caso, il Supporto descritto qui non si applica al Cliente.
ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO. L’Appaltatore deve garantire un servizio di assistenza e supporto tecnico, con personale tecnico in possesso dei requisiti necessari e, dove richiesto, della relativa abilitazione, in grado di: - monitorare lo stato manutentivo delle strutture e degli impianti cimiteriali; - provvedere alle verifiche periodiche e alla manutenzione; - segnalare situazioni di potenziale pericolo; - fornire assistenza per lo svolgimento delle attività; - redigere e aggiornare i grafici.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.