Assistenza e supporto Clausole campione

Assistenza e supporto. In caso di problematiche connesse al prodotto sarà possibile avere supporto tecnico, contattando il riferimento assurance Vodafone comunicato in fase di attivazione, che fornirà tutte le indicazioni ed i dettagli in merito. Il Cliente si dichiara consapevole ed accetta che l’assistenza potrebbe comportare l’accesso, anche da remoto, al terminale su cui è installata l’applicazione. In questi casi il Cliente autorizza Vodafone e/o il personale anche terzo da questa incaricato ad accedere al terminale e a comunicare eventuali credenziali di accesso. I dati comunicati verranno utilizzati da Vodafone solo ai fini del presente servizio e saranno trattati nel rispetto della legge sulla Privacy. Nei casi in cui si rendesse necessario l’intervento di personale tecnico per operazioni di modifica della sua infrastruttura (a titolo esem- plificativo e non esaustivo, computer, LAN, Firewall e Router), il Cliente si impegna a rendere disponibile la sua infrastruttura ed il suo referente tecnico per le operazioni necessarie.
Assistenza e supporto. Il servizio di Assistenza e Supporto, fornito da personale qualificato e con approfondita conoscenza delle problematiche del settore, viene erogato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e comprende: - Assistenza: helpdesk via telefono al numero 000000000, via email all’indirizzo supporto. xxxxx@xxxxx.xx, o tramite web form, finalizzato ad offrire supporto al Cliente per il corretto utilizzo degli Applicativi, a risolvere problemi operativi che possono emergere nell'utilizzo degli Applicativi e a registrare segnalazioni di errore; - Supporto: connessione remota sui server del Cliente finalizzato ad offrire supporto per il corretto utilizzo degli Applicativi, a verificare le segnalazioni di errore nel contesto operativo (dati e configurazione) del Cliente. Il Cliente è tenuto a predisporre accesso remoto ai server sui quali sono installati gli Applicativi al fine di consentire al Fornitore regolare svolgimento delle attività di supporto e poter continuare ad usufruire del servizio stesso. Il Cliente è tenuto a predisporre accesso remoto ai server sui quali sono installati gli Applicativi al fine di consentire al Fornitore regolare svolgimento delle attività di supporto e poter continuare ad usufruire del servizio stesso. E' garantita la presa in carico della segnalazione di errore entro le 16 ore lavorative successive al ricevimento della stessa.
Assistenza e supporto e) redazione dei capitolati di polizza a base di gara, per tutte le ipotesi di gara sia ad evidenza pubblica che negoziate da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle linee guida ANAC sui servizi assicurativi;
Assistenza e supporto. Il Fornitore, alla data di sottoscrizione del Contratto, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto stesso, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e PEC. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a Coni Servizi nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto. Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, almeno dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. L’assistenza ed il supporto deve consentire a Coni Servizi di: - richiedere informazioni sui servizi compresi nel Contratto; - richiedere informazioni circa lo stato delle richieste di inserzioni; - inoltrare eventuali reclami. I numeri di telefono e di fax dovranno essere: - "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177) ovvero, in alternativa - numeri geografici di rete fissa nazionale.
Assistenza e supporto. Ciascuna Università assicurerà, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, l’assistenza e il supporto agli studiosi temporaneamente residenti nel suo territorio, ai sensi delle disposizioni contenute nei protocolli attuativi.
Assistenza e supporto. Servizio di assistenza dedicato agli Operatori del sistema ed agli Amministrati 13.30.
Assistenza e supporto. 9.1. La fornitura di GMOOLE comprende un servizio di assistenza finalizzato a supportare il cliente nella comprensione del software e delle sue funzionalità. Tale supporto è fornito da NETMOOLE tramite E-Mail e sistema di gestione Trouble Ticket, il referente può effettuare una segnalazione scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed essa verrà presa in carico e gestita dal primo operatore disponibile. Le richieste verranno gestite ed evase entro 24 ore lavorative dalla segnalazione. Se necessario l’operatore di NETMOOLE contatterà telefonicamente il referente del CLIENTE per una verifica diretta del problema o per fornire le indicazioni necessarie.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.