ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA Clausole campione

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. Ai sensi del D.L. n. 63/2013, convertito in Legge n. 90/2013, la parte conduttrice dà atto di aver ricevuto copia dell’Attestazione Prestazione Energetica relativa all’immobile oggetto di locazione e di essere stata informata dei contenuti della stessa.
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato n. di data qui allegato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’unità in ottemperanza all’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. -------------
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA a) Abitazione in Genova - Via Serra civ. x (P.1°) b) Abitazione in Genova - Via Serra civ. x (P.2°) c) Edificio per attività assistenziale-scolastico formativa, in Genova, Via Peschiera civ. x (S1/PT/P1°)
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. In attuazione delle vigenti normative in materia di contenimento dei consumi energetici, entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori di riqualificazione offerti dalla Ditta in sede di gara, l’Impresa Appaltatrice dovrà consegnare, per ciascun immobile affidato in gestione o in manutenzione, anche se non interessato dagli interventi di riqualificazione, l’attestato di prestazione energetica nel rispetto dei principi generali del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal D.L. 04 giugno 2013 (convertito dalla Legge 03 agosto 2013, n.90), e secondo le indicazioni del D.M. 26 giugno 2015. Il rilascio dell’attestato dovrà essere preceduto da un’attenta analisi come definita dalla normativa vigente e condotta secondo metodi di gestione dati rispondenti a sistemi qualificati e alle regole dell’arte. In tale occasione la Ditta dovrà raccogliere o rilevare i dati necessari per una corretta diagnosi energetica compresi quelli relativi ad involucri edilizi, esatte cubature e superfici disperdenti. Al momento del rilascio della attestazione la Ditta provvederà ad esporre per ogni in ogni immobile, la relativa targa energetica. Tutti gli oneri connessi con il rilascio delle attestazioni di prestazione energetiche per gli immobili universitari compresi in appalto si intendono compensati nel prezzo di appalto. Ugualmente compresi nel prezzo di appalto si intendono gli oneri per l’eventuale aggiornamento delle attestazioni rilasciate a seguito di esecuzione di lavori o modifiche che possano alterare i dati raccolti ed analizzati in sede di diagnosi energetica. In tal caso il termine temporale per l’aggiornamento é fissato in tre mesi dall'avvenuta segnalazione da parte dell’Amministrazione Contraente delle opere eseguite sull'edificio.
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio. Copia del suddetto Attestato di Prestazione Energetica viene allegato sub. “C” al presente contratto.
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva degli attestati n. …… e n. …… di data …………………, a firma del geom. Xxxxxx Xxxxxx, con studio in Lasixx (XX) xxx Xxxxxx x.0, xx xxxxxx xxx’attestazione della prestazione energetica dell’edificio, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 192/2005 e ss.mm.ii. (Allegato H).

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  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Attestazione dello stato di rischio La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Impresa di assicurazione Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana. Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al più ampio Gruppo Poste Italiane.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.