DIAGNOSI ENERGETICA Clausole campione

DIAGNOSI ENERGETICA. Redazione relazione di diagnostica energetica ai sensi della norma UNI CEI EN 16247 e del D.Lgs. 102/2014, per i fabbricati Dogana (civico n. 182) – Centro Merci (civico n. 180) – Centro Servizi (civico n. 114), effettuata secondo le modalità definite nei "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese" ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 102 del 2014”. Le attività oggetto dell'Incarico svolto mireranno a raccogliere e analizzare i dati relativi agli attuali consumi energetici del fabbricato e valutare i livelli di efficienza dei diversi reparti, processi e impianti, con lo scopo di identificare possibili efficientamenti energetici su cui intervenire. Le attività da svolgere per l'assolvimento dell'Incarico per ogni fabbricato in oggetto sono le seguenti: - Sopralluogo presso il sito; - Analisi dei consumi energetici mensili; - Raccolta dati, identificazione, allocazione e analisi dei consumi per area produttiva, tipologia di processo, centri di costo; - Individuazione di energy driver "EnPi e/o KPI" o parametri che abbiano influenza sui consumi energetici (ore/giorni lavorati, numero pezzi prodotti, temperatura esterna, gradi giorno, fatturato, ecc); - Individuazione di baselines energetiche che definiscano i profili di utilizzo attuali in funzione degli energy drivers individuati, onde poter stimare e misurare i futuri miglioramenti negli usi/consumi energetici; - Riepiloghi mensili degli usi/consumi energetici; - Presentazione delle azioni di efficientamento energetico, suddivise per proposte tecniche- impiantistiche (con particolare attenzione per utilizzo di Best Available Technology-BAT), aspetti gestionali e di formazione del personale interno; - Analisi tecnico-economica su costi/benefici di massima atte a classificare le priorità degli interventi proposti; - Analisi preliminare incentivazioni e agevolazioni per la realizzazione degli interventi in oggetto (TEE, conto termico, fondi regionali POR-FESR, ecc.). Al termine dell'Attività di cui al punto che precede e dell'analisi svolta il PROFESSIONISTA consegnerà al COMMITTENTE, per ogni fabbricato, il "Report di Diagnosi Energetica secondo D. Lgs. n. 102/2014", nel quale sarà descritto lo stato energetico attuale, le misurazioni e le analisi effettuate, le criticità rilevate e le eventuali possibilità di intervento.
DIAGNOSI ENERGETICA. L’Assuntore deve eseguire, entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, una diagnosi energetica del sistema edificio-impianto. La Diagnosi Energetica consiste in una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico (termico- elettrico-idrico) al fine di fornire un quadro sui consumi energetici interni ed individuare interventi di riqualificazione energetica (integrativi rispetto a quelli presenti nel PTE) che siano finalizzati all’utilizzo delle fonti rinnovabili ed assimilate, ivi compreso il risparmio energetico, di cui all’art. 1 comma 3 della Legge 10 del 9 gennaio 1991 e del D.P.R. n. 412 del 26 Agosto 1993 e s.m.i. e tesi a ridurre il fabbisogno di energia primaria e le emissioni climalteranti nel rispetto delle normative vigenti. Gli obiettivi di tale attività sono pertanto:
DIAGNOSI ENERGETICA. Il Concessionario si impegna ad effettuare la diagnosi energetica solo se rileva una effettiva convenienza da cui emerga l’applicabilità del presente Contratto. Nell’eventualità che la diagnosi sia realizzata, e tale convenienza non emergesse, la diagnosi è a totale carico del Concessionario. La diagnosi energetica sarà a carico dell’Ente Consorziato CEV nel caso in cui, dimostrata l’effettiva convenienza, nel rispetto dei termini temporali di cui all’art.2 del presente Contratto, revochi la propria adesione all’accordo quadro oggetto del presente Contratto. Le tariffe applicabili alla Diagnosi Energetica, in tale caso, saranno quelle disciplinate per tali diagnosi dal DM 17/06/2016 (tariffe).
DIAGNOSI ENERGETICA. La diagnosi è da rendere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell’immobile, evidenziando eventuali aree critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance. L’Aggiudicatario dovrà individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere un notevole risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi energetici. Per ogni scenario di intervento proposto dovrà essere presentato il quadro dei risparmi in termini energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno dell’investimento. L’Aggiudicatario dovrà rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte presentate. La prestazione inoltre ricomprende: - Redazione certificazione APE; - Scenario di efficientamento energetico.
DIAGNOSI ENERGETICA. La Diagnosi energetica sarà volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo energetico dei singoli Fabbricati che costituiscono il Bene, individuandone e quantificandone le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici. • Relazione Diagnosi Energetica (Elaborato n. 3) comprensivo di allegato denominato “Scenario di efficientamento energetico” (Elaborato n. 5) • Attestato di prestazione Energetica (APE). (Elaborato n. 4) UNI EN 12831; UNI EN 16212; UNI CEI/TR 11428; UNI CEI EN 16247; D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; D.Lgs. 115/08 e s.m.i.; D.Lgs. 28/2011; Decreto interministeriale 26/06/2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida. Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura.
DIAGNOSI ENERGETICA. La diagnosi energetica viene svolta nei seguenti casi: - Quando è commissionata dal Committente che intende valutare le possibilità di riqualificazione energetica di uno o più edifici; - Nelle situazioni previste dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” La diagnosi avviene nel rispetto della norma UNI 11428, individuando all’interno della struttura organizzativa un REDE che ha, in sequenza, le seguenti mansioni:
DIAGNOSI ENERGETICA. L’Appaltatore si impegna a presentare la DE realizzata sulla base di un censimento dell’impianto di livello 2 (CAM) aggiornato e dell’analisi dei consumi storici. Deve individuare eventuali situazioni di inefficienza energetica localizzate o generalizzate dell’impianto, rispettare la norma UNI CEI EN 16247 e essere particolareggiata e rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele e di individuare le opportunità di miglioramento. Dall’esito della DE si determineranno gli indici prestazionali del servizio energetico che saranno monitorati per tutto il contratto tramite l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati sul Sistema Informativo. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 28/02/2023 8 Illuminazione Pubblica GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA
DIAGNOSI ENERGETICA. Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
DIAGNOSI ENERGETICA. Per i sistemi edificio/impianto in cui, in fase di PDS, si è previsto almeno un intervento di riqualificazione energetica, il Fornitore deve eseguire una diagnosi energetica del sistema edificio/impianto, conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI 16247:2012 “Diagnosi energetiche”. Come indicato dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., la Diagnosi Energetica consiste in una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico (termico-elettrico) al fine di fornire un quadro sui consumi energetici interni ed individuare interventi di riqualificazione energetica efficienti dal profilo dell’analisi costi-benefici. Mediante questa attività il Fornitore verifica l’efficienza degli interventi di riqualificazione individuati in sede di PDS. In questa fase può altresì individuare e proporre, sempre sulla base della diagnosi, ulteriori interventi integrativi, ma non sostitutivi, rispetto a quelli riportati nel PDS. Nel caso in cui il Fornitore gestisca solo una porzione dell’edificio, la Diagnosi potrà essere effettuata sulla sola porzione di edificio gestita dallo stesso. L’esecutore della Diagnosi deve essere un professionista abilitato a tale attività.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

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