We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Gestione Dati Clausole campione

Gestione Dati. 5.1 Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Resta inteso, altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso, allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.
Gestione DatiIl Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del Servizio SICURNET contenuto all’interno del pacchetto Protezione Identità BNL. Resta inteso, altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso, allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi, salvo quanto previsto all’art. 3 comma 9 del presente Contratto, i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.
Gestione DatiIl Cliente provvede ad autorizzare il FORNITORE per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del Servizio CLUB.. Il FOR- NITORE si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato all’interno del presente Contratto, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.
Gestione Dati. La Fondazione accede alla rete aziendale, sia per immettere i dati relativi alle Schede di Dimissione Hospice (SDHS) che alla attività ambulatoriale e consulenziale, nonchè per tutte le altre funzioni di collegamento con i reparti e i servizi dell’Ospedale e dell’Azienda USL, utili allo svolgimento dell’incarico. La Fondazione si impegna a fornire alla Direzione dell’UOC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni della Azienda USL i nominativi del personale incaricato all’immissione dei dati e alla loro estrazione, per le funzioni concordate, garantendo la corretta immissione di tutti i dati richiesti e necessari per la completezza del sistema informativo. La gestione informatizzata dell’attività di ricovero e ambulatoriale complessivamente erogata, comporta che siano forniti alla Azienda USL, a cadenza mensile, i dati utili per il monitoraggio dell’attività, la fatturazione ed il contestuale pagamento. Verranno, pertanto, riconosciuti alla Fondazione gli oneri relativi alle prestazioni erogate rilevate secondo il tracciato record regionale: qualora mancasse o fosse errata la compilazione di campi obbligatori la prestazione non verrà riconosciuta. Il tracciato record è soggetto a modifica secondo indicazioni Ministeriali, Regionali o Aziendali. Inoltre, l’Azienda USL fornirà alla Fondazione i dati sui consumi e prestazioni, nonché i dati riferibili ai beni e servizi erogati direttamente dall’Azienda USL a favore degli Hospice.
Gestione Dati. 6.1 Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF, quale titolare autonomo, per il trattamento dei propri dati nell'ambito e per le finalità del Servizio METTINCONTO BUSINESS. Resta inteso, altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità del presente Contratto come riportato nel modulo di Informativa e Consenso allegato al presente Contratto; è fatto salvo, in tal senso, il diritto di CRIF di procedere ad elaborazioni statistiche dei dati così come forniti dal Cliente per esigenze di studio e analisi. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente. Il Cliente è a conoscenza e accetta che le Credenziali di Accesso saranno automaticamente disabilitate decorsi sei (6) mesi dalla scadenza del Contratto, salvo che il Cliente abbia manifestato intenzione di attivare una nuova fornitura nel rispetto dell'art. 12.
Gestione Dati. All’esito dell’inserimento, è possibile stampare il Report dei dati inseriti. Non occorre inviare nulla a questa Divisione né comunicare l’avvenuto inserimento dei dati. I dati inseriti infatti sono immediatamente visibili dalla Direzione Generale del Personale Civile. A seguito dei quesiti che sono stati posti alla Direzione Generale in merito alle modalità di imputazione dei permessi, si raccomanda attenersi strettamente a quanto richiesto dalla sigla sindacale avente titolo. In merito alle sopra riportate tipologie di prerogative sindacali, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia, gli Enti dell’A.D. dovranno conservare, agli atti dei propri Uffici, il cartaceo relativo ai dati inseriti, che potrà essere richiesto da questa Divisione in caso di contestazioni (cfr. circolare Persociv del 14.7.2008 n. prot. 52517 pag. 5, 2° cpv). A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contingente dei permessi, distacchi e aspettative sindacali sarà ridotto del 15% in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 16 ottobre 2008. Una volta ultimata la registrazione da parte della Corte dei Conti di detto decreto, sarà cura della Direzione Generale – IV^ Divisione – III^ Sezione procedere a quanto di competenza e, come di consueto, rendere edotti nel merito gli Enti dell’Amministrazione Difesa con apposita circolare esplicativa che perverrà via e-mail .
Gestione Dati. 4.1 Il CLIENTE provvede ad autorizzare CRIF SERVICES, rilasciando l’apposito consenso di cui all’allegato al presente Contratto, a trattare i propri dati per le finalità di esecuzione della Perizia nonché a mantenere dati, stime, informazioni e risultati attinenti alla Perizia elaborata, al fine di elaborare gli stessi per analisi statistiche, nel rispetto della massima riservatezza. In particolare, il CLIENTE è informato che tali dati verranno contribuiti all’interno di una base dati di titolarità di CRIF SERVICES, contenente informazioni, stime e dati sul patrimonio immobiliare nazionale. E’ escluso qualsiasi altro trattamento e/o utilizzazione dei dati da parte di CRIF SERVICES forniti dal CLIENTE al di fuori di tale previsione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal CLIENTE. CRIF SERVICES si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal presente Contratto, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dal CLIENTE per la predisposizione della Perizia.

Related to Gestione Dati

  • Gestione Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Gestione del servizio Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nel presente contratto. Il Concessionario è altresì tenuto all’osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile. lI servizio di Bar/ristorazione dovrà avere anche la finalità di favorire la socializzazione e gli scambi intergenerazionali tendendo alla più ampia utilizzazione del servizio. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all’uopo preposti. L’impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 23,00 e la domenica dalle 10,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell’Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa. Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune. Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell’associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione potrà essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto. L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Coriano (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l’espletamento delle seguenti attività: a- partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali agonistiche;

  • Gestione dei sinistri A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato. B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx. C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.

  • Gestione del contratto La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx x° 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Gestione del sinistro L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Gestione da parte di altre imprese non prevista.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx