Atti vietati. 1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione; b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali; f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa; j) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Nuovo Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria, Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale, Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale
Atti vietati. 1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
j) (abrogato)
k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.;
2. (abrogato)
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Samples: Regolamento Per La Tutela Delle Strade, Regolamento Per La Tutela Delle Strade
Atti vietati. 1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, e sulle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta fatte eccezione per quelle locali quelli con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare senza regolare concessione, concessione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o genere, incanalare in essi esse acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
j) eseguire l’aratura dei campi ad una distanza inferiore a mt. 1,00 dalla proprietà provinciale;
k) lo spargimento di fango e detriti provenienti proveniente dai campi, causato dalla non corretta regimazione regimentazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni. Chiunque violi le norme del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada.
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