Common use of Attivazione della garanzia Clause in Contracts

Attivazione della garanzia. 1. In caso di inadempimento della PMI, i soggetti finanziatori inviano alla PMI inadempiente, e per conoscenza a Finmolise, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, ivi compresi gli interessi di mora. 2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento. 3. Per data di inadempimento si intende: a. la data della prima rata o canone rimasta insoluta, ovvero, b. la data di ammissione a procedure concorsuali. Fermo restando il termine di cui al precedente comma 2, nel caso di operazioni a breve termine per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. 4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla PMI inadempiente di: a. diffida di pagamento; b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia; 6. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a Finmolise, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a. copia della delibera di concessione del finanziamento; b. copia del contralto di finanziamento; c. copia dell'atto di erogazione; d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze, per il caso di e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: i) la data di inadempimento; ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. 7. Nel limite dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, Finmolise liquida al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora – calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento – in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

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Samples: Regolamento

Attivazione della garanzia. 1. In caso di inadempimento della PMIdel soggetto beneficiario, i soggetti finanziatori inviano alla PMI devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al soggetto inadempiente, e per conoscenza a Finmolisetramite raccomandata A/R, l'intimazione PEC o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l’intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessivadell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, ivi compresi gli capitale residuo e interessi di mora. Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata dal soggetto finanziatore al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente. 2. L'intimazione Per avvio delle procedure di recupero si intende l’invio di un’intimazione di pagamento deve essere inviatache consiste nella diffida di pagamento, tramite ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, (la data di invio della lettera raccomandata con avviso o di ricevimentoaltro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimentonel caso di concordato preventivo). 3. Per data In presenza di inadempimento si intende:più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata. a. 4. Ai fini dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia, l’intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la data della prima rata o canone rimasta insolutarichiesta dell’ammontare dell’esposizione totale verso il debitore, ovvero, b. la data di ammissione composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a procedure concorsualiscadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Fermo restando il termine di cui al precedente comma 2Non è considerato valido l’atto con cui, nel pur preannunciando, in caso di operazioni a breve termine mancato riscontro, l’avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi. 5. A pena di inefficacia della garanzia, l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento. 6. Per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revocaprima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente. 4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla PMI inadempiente di: a. diffida di pagamento; b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 57. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMIdel beneficiario, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione l’attivazione della garanzia;. 68. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a Finmolise, mediante tempestivamente al soggetto gestore tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa: a. a) copia della delibera di concessione del finanziamento; b. b) copia del contralto contratto di finanziamento; c. c) copia dell'atto dell’atto di erogazioneerogazione o, nel caso di operazioni a breve termine, la messa a disposizione sul conto corrente del cliente; d. d) copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze, per il caso diqualora previsto; e. e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: i) la data di inadempimento; ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; iii) l'ammontare dell'esposizionel’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. 79. Nel limite dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxxdell’importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, Finmolise liquida il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice. 10. Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l’espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato

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Samples: Regolamento Per La Concessione Di Garanzie E Di Contributi in Conto Interessi

Attivazione della garanzia. 1. In caso di inadempimento della PMIdel soggetto beneficiario, i soggetti finanziatori inviano alla PMI al soggetto inadempiente, e per conoscenza a Finmoliseal Gestore, l'intimazione l’intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessivadell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, ivi compresi gli capitale residuo e interessi di mora. 2. L'intimazione Copia dell’intimazione di pagamento deve essere inviata, inviata al Gestore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto dodici mesi dalla data dell'inadempimentodell’inadempimento. In caso di operazioni controgarantite, la copia dell’intimazione di pagamento deve essere inviata a cura del soggetto finanziatore anche al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex. L. 662/96. 3. Per data di inadempimento si intende: a. intende la data della prima rata o canone rimasta insolutarimasta, ovvero, b. anche parzialmente, insoluta e non regolarizzata nei termini previsti per la comunicazione a carico del soggetto finanziatore, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali. Fermo restando il termine di cui al precedente comma 2, nel caso di operazioni a breve termine per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. 4. L'intimazione L’intimazione del pagamento di cui al comma 1 e 2 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla PMI l’invio al soggetto beneficiario inadempiente di: a. diffida di pagamentopagamento relative all’intero debito; b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione l’attivazione della garanzia; 6. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a FinmoliseFidi Toscana, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a. copia della delibera di concessione del finanziamento; b. copia del contralto contratto di finanziamento; c. copia dell'atto dell’atto di erogazione; d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze, per il caso di; e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: i) la data di inadempimento; ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; iii) l'ammontare dell'esposizionel’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. 7. Nel limite dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxxdell’importo massimo garantito, Finmolise Fidi Toscana liquida al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

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Samples: Bando Per La Concessione Di Agevolazioni a Garanzia Finanziaria

Attivazione della garanzia. 1. In caso Al verificarsi di inadempimento un default relativo ad uno dei finanziamenti compresi nel portafoglio di esposizioni creditizie, la Società può escutere, entro 24 mesi dalla data del default stesso, il cash collateral. Ai fini della PMIdeterminazione dello stato di default, rileva la definizione di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia e successive modifiche e integrazioni (nel seguito denominata Circolare n. 263/2006). Nello specifico, sono da considerare esposizioni in default quelle scadute e/o sconfinanti, gli incagli, le sofferenze e i soggetti finanziatori inviano alla PMI inadempiente, e per conoscenza a Finmolise, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, ivi compresi gli interessi di moracrediti ristrutturati. 2. L'intimazione di pagamento deve Il cash collateral può essere inviataescusso, tramite raccomandata con avviso di ricevimentoa discrezione della Società, sia a titolo definitivo che provvisorio. In tale ultimo caso, la Società, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento. 3. Per data di inadempimento si intende: a. la data della prima rata o canone rimasta insoluta, ovvero, b. la data di ammissione a procedure concorsuali. Fermo restando il termine di cui al precedente comma 21, preleva dal cash collateral una somma pari ad una stima attendibile, a esclusivo giudizio della Società stessa, della futura perdita, inclusiva delle spese legali; successivamente al primo prelievo e non necessariamente entro il termine di 24 mesi di cui al comma 1, la stessa Società, definito l’importo esatto delle perdite subite a seguito dell’espletamento, per proprio conto, delle attività di recupero, procederà, previa comunicazione al Ministero, alla escussione a titolo definitivo del cash collateral, effettuando i relativi conguagli tra l’importo delle somme recuperate e la perdita effettivamente subita al netto dell’acconto, prelevando le somme spettanti dal cash collateral, nel caso rispetto della sua capienza massima, ovvero versandovi gli importi dovuti. 3. Prima di operazioni procedere alla escussione del cash collateral, la Società è tenuta a breve termine per data darne comunicazione al Ministero e a fornire contestualmente i dati e le informazioni di inadempimento si intende la cui all’allegato F. Trascorsi 30 giorni dalla data della risoluzione predetta comunicazione senza che il Ministero abbia formulato rilievi, la Società può procedere alla escussione delle somme spettanti dal cash collateral. A tale riguardo, il Ministero può eccepire alla Società esclusivamente rilievi inerenti requisiti, fatti o revocacondizioni direttamente riferiti alla Società o fatti che la stessa è tenuta a conoscere sulla base delle attività poste a suo carico dall’Avviso e dalla presente Convenzione, vale a dire il mancato rispetto, in relazione ad uno specifico finanziamento ricompreso nel portafoglio di esposizioni creditizie assistite dal cash collateral, di una o più delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 dell’Avviso per cause imputabili alla Società, ovvero l’applicazione al finanziamento di condizioni economiche meno favorevoli per le piccole e medie imprese rispetto a quelle indicate in sede di Offerta economica. Tali fattispecie costituiscono causa di inefficacia della garanzia, a valere sul cash collateral, sullo specifico finanziamento. In nessun caso, invece, i rilievi formulati dal Ministero potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza della Società sulla base dello svolgimento delle attività previste dall’Avviso e dalla Convenzione. 4. L'intimazione Ai fini del pagamento mantenimento dell’efficacia della garanzia di cui al comma 1 può avvenirepresente articolo, alternativamente, mediante l'invio alla PMI inadempiente di: a. diffida di pagamento; b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia; 6. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a Finmolise, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a. copia della delibera di concessione del finanziamento; b. copia del contralto di finanziamento; c. copia dell'atto di erogazione; d. copia del piano di ammortamento con sono riconosciute le relative scadenze, per il caso di e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: i) la data di inadempimento; ii) la data di avvio delle procedure di recupero sole cessioni del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di moraeffettuate a società appartenenti allo stesso gruppo bancario. 7. Nel limite dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, Finmolise liquida al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora – calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento – in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

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Samples: Convention for the Regulation of Relations