Cumulo Clausole campione

Cumulo. Ai fini dell’accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di ulteriori capitali assicurati, per Impresa e per Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 1.000.000 per Impresa e € 500.000 per Assicurato la Compagnia non accetterà il rischio e rifiuterà la richiesta di adesione. ART. 6
Cumulo. 1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione.
Cumulo. L’intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), con contributi a titolo di “de minimis” (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:  sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;  fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti. Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l’inserimento nel documento della seguente dicitura: In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l’importo totale dei costi ammissibili.
Cumulo. 1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.
Cumulo. Prima dell’accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di eventuali ulteriori capitali assicurati per il rischio morte, per Aderente e Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 1.000.000 per Aderente e € 500.000 per Key Man, la Compagnia non accetta il rischio e rifiuterà la richiesta di adesione; se la Compagnia accetta per errore, l’accettazione è senza effetto e la Compagnia ha facoltà di darne comunicazione in qualsiasi momento, procedendo alla restituzione del premio.
Cumulo. ATTIVITA’ SVOLTA LAVORATORE DIPENDENTE LAVORATORE AUTONOMO E’ cumulabile ma, nel caso in cui E’ cumulabile per un importo pari al IN NON cumulabile con l’assegno di NON cumulabile con l’assegno di
Cumulo. 1. Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “de minimis”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o l’importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
Cumulo. 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
Cumulo. 1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:
Cumulo. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Reg. n. 1407/2013 e ss.mm.ii.