Cumulo. Ai fini dell’accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di ulteriori capitali assicurati, per Impresa e per Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 1.000.000 per Impresa e € 500.000 per Assicurato la Compagnia non accetterà il rischio e rifiuterà la richiesta di adesione.
Cumulo. 1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione.
Cumulo. Ai fini dell’accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di eventuali ulteriori capitali assicurati per il rischio morte, per Aderente/Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 500.000 per Aderente/Assicurato, la Compagnia non accetta il rischio.
Cumulo. L’intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), con contributi a titolo di “de minimis” (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni: − sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili; − fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti. Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l’inserimento nel documento della seguente dicitura: "Spesa coerente con le operazioni finanziate da Regione Toscana nell’ambito del • POR FESR 2014-2020 Asse 1 Azione 1.1.2 finanziata con risorse ……… • per Euro " In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l’importo totale dei costi ammissibili.
Cumulo. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Reg. n. 1407/2013 e ss.mm.ii.
Cumulo. 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
Cumulo. 1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:
a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
b) possono essere cumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del decreto del 21.10.2022, con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.
Cumulo. ATTIVITA’ SVOLTA LAVORATORE DIPENDENTE LAVORATORE AUTONOMO E’ cumulabile ma, nel caso in cui E’ cumulabile per un importo pari al IN NON cumulabile con l’assegno di NON cumulabile con l’assegno di
Cumulo. 1. Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “de minimis”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o l’importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all’art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.
Cumulo. 1. abrogato
2. abrogato
3. Il contributo concesso a titolo de minimis, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
4. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.
5. L’importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.