Attività di gestione periodica Clausole campione

Attività di gestione periodica. Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della stessa Classe di appartenenza, in base alle risultanze di analisi quantitative e qualitative dei Fondi ed all’andamento dei mercati finanziari. L’analisi quantitativa sarà effettuata considerando, su un adeguato orizzonte temporale, le performance realizzate dai Fondi Esterni ed i rischi di gestione (valutati con metodologie di uso comune). L’analisi qualitativa, che si propone tra l’altro di verificare l’adeguata omogeneità tra i Fondi Esterni coinvolti nelle operazioni di switch, potrà eventualmente comportare modificazioni alle risultanze della prima valutazione quantitativa, ivi inclusa la mancata esecuzione di uno o più switch laddove in limitati casi dovessero emergere motivazioni oggettive nell’ambito dell’attività di gestione. Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del Fondo Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base alle analisi effettuate, ed investendolo in un Fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà ritenuto migliore (Fondo di destinazione). Nelle operazioni di switch il Fondo di destinazione dovrà presentare, rispetto al Fondo di provenienza, lo stesso livello di rischio o livello di rischio adiacente. La frequenza delle operazioni di switch potrebbe essere incrementata in virtù delle risultanze quantitative e qualitative dell’analisi effettuata, nel rispetto delle Classi scelte dal Contraente e secondo il criterio dello stesso livello di rischio o del livello di rischio adiacente.
Attività di gestione periodica. La Compagnia esegue, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della stessa Classe di appartenenza, in base alle risultanze di analisi quantitative e qualitative dei Fondi ed all’andamento dei mercati finanziari.
Attività di gestione periodica. Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della stessa Classe di appartenenza, in base alle risultanze di analisi quantitative e qualitative dei Fondi ed all’andamento dei mercati finanziari. Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del Fondo Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base alle analisi effettuate, ed investendolo in un Fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà ritenuto migliore (Fondo di destinazione). Nelle operazioni di switch il Fondo di destinazione dovrà presentare, rispetto al Fondo di provenienza, lo stesso livello di rischio o livello di rischio adiacente.

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  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità. 5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni . 6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti. 7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali. 8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.

  • Riunioni periodiche In applicazione del comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

  • Gestione del servizio Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nel presente contratto. Il Concessionario è altresì tenuto all’osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile. lI servizio di Bar/ristorazione dovrà avere anche la finalità di favorire la socializzazione e gli scambi intergenerazionali tendendo alla più ampia utilizzazione del servizio. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all’uopo preposti. L’impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 23,00 e la domenica dalle 10,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell’Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa. Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune. Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell’associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione potrà essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto. L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Coriano (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l’espletamento delle seguenti attività: a- partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali agonistiche;

  • Modalità di adesione 1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente attraverso il sistema home banking all’Ente il documento di cassa da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo, da cui risultino in modo chiaro, il nominativo di chi ha effettuato il versamento e la causale; - gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione giornata; - tutta la documentazione prevista nell’ambito del sistema SIOPE+. 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, nonché tutta la restante documentazione attinente il servizio che si renda necessaria per l’importanza della gestione, o che fosse prescritta dalla legge, da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati giornalieri e periodici della gestione di cassa.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.